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TRASPORTI INTERNAZIONALI - Austria: introduzione del salario minimo

L’applicazione delle norme sul distacco per i trasporti di cabotaggio

Con la presente informiamo che anche l’Austria, in virtù delle direttive dei lavoratori distaccati e la cosiddetta legge "Lohn - und Sozialdumpingbekämpfungsgesetz" - entrata in vigore in data 1° gennaio 2011 - ha inasprito recentemente la legislazione anti-dumping e reso applicabile le norme sul salario minimo al distacco ed ai trasporti di cabotaggio stradale. Le imprese di autotrasporto che svolgono operazioni di cabotaggio sul territorio austriaco sono tenute a corrispondere ai propri conducenti le tariffe retributive minime previste dalla legge, nel rispetto della legislazione UE sul distacco dei lavoratori (Direttiva 96/71/CE), che ammette tale possibilità. A tal fine, alleghiamo una tabella contenente i livelli retributivi minimi orari, per 7 categorie di autisti. Ai sensi della suddetta normativa, tutte le operazioni di cabotaggio stradale devono essere precedute in via telematica, per ciascun autista, dall’invio - almeno 7 gg prima del viaggio - di un form di notifica elettronico (ZKO3) disponibile in varie lingue, al seguente link: www3.formularservice.gv.at

Inoltre, a bordo dei veicoli impegnati in operazioni di cabotaggio in Austria devono essere presenti i seguenti documenti:

  1. Modello A1 - in base al Regolamento (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 - allegato alla presente, unitamente alla traduzione in italiano (a bordo del veicolo è necessario tenere la versione in lingua tedesca);
  2. Copia del form di notifica elettronico ZKO3, ottenibile in formato pdf a seguito della compilazione telematica al link di cui sopra;
  3. Copia del contratto di lavoro oppure l'attestato di servizio, la busta paga, il tracciato retributivo, la documentazione relativa alle ore di lavoro effettuate e la documentazione relativa all'inquadramento, al fine di dimostrare il rispetto della norma austriaca sul salario minimo (i documenti sono richiesti in tedesco).

Le norme del salario minimo sono applicabili, secondo le disposizioni comunitarie, sia al distacco che al cabotaggio, mentre per l’applicabilità delle stesse ai trasporti internazionali in origine/destino si attende in Austria di conoscere l’esito della procedura d’infrazione aperta dalla Commissione UE nei confronti della Germania.

Le sanzioni previste per la violazione della norma sono quelle del pagamento di una sanzione pecuniaria da 500 e 5.000 euro ed in caso di recidiva, da 1.000 a 10.000 euro.

  • Data inserimento: 03.12.15