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Trasporto in conto proprio: se compiuto senza autorizzazione, il trasporto anche occasionale dei propri rifiuti è reato.

Il trasporto occasionale dei propri rifiuti, anche non pericolosi, non può essere compiuto senza alcun titolo legittimante: se l’ azienda non vuole iscriversi all’Albo deve rivolgersi alle imprese autorizzate.

Durante un trasporto di rifiuti provenienti da demolizioni edili, l’automezzo dell’impresa era stato sequestrato dagli agenti del Corpo Forestale dello Stato, in quanto non provvisto della prescritta autorizzazione: infatti, la ditta proprietaria del mezzo non era iscritta all’Albo nazionale dei gestori ambientali. Il PM aveva convalidato il provvedimento di sequestro, configurandosi il reato di trasporto di rifiuti senza la prescritta autorizzazione (art. 256, comma 1 lett. a) del D.lgs. 152/2006, Testo Unico Ambientale).

Il legale rappresentante dell’impresa aveva impugnato il provvedimento del PM davanti al Tribunale di Isernia che lo annullava, disponendo l’immediata restituzione del mezzo. Secondo i giudici del Tribunale non si era di fronte ad un trasporto senza autorizzazione (reato previsto dal citato art. 256, comma 1 lett. a) del D.lgs. 152/2006) ma all’illecito amministrativo previsto dall’art. 258, IV comma, del T.U. Ambientale, che punisce con sanzione amministrativa pecuniaria le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi senza il formulario.

In seguito, veniva proposto il ricorso in Cassazione contro la sentenza del Tribunale. La Corte si è pronunciata con sentenza n. 8979 del 2 marzo 2015. Tale decisone, oltre ad annullare la decisione del Tribunale di Isernia, ha colto l’occasione per chiarire alcuni dubbi in materia di trasporto in conto proprio, spiegando un punto controverso e cioè se l’attività di trasporto di rifiuti non pericolosi frutto della propria attività d’impresa, in assenza delle prescritte autorizzazioni, configuri un reato oppure si tratti di semplice illecito amministrativo.

La citata sentenza prende in considerazione e identifica puntualmente le varie tipologie di trasporto e ricorda come l’art. 212 del D.lgs. 152/2006 ha stabilito l’obbligo d’iscrizione nell'albo nazionale dei gestori ambientali anche per le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, sanzionando penalmente il mancato adempimento con la previsione del reato di cui all'articolo 256, comma 1, stesso decreto (attività di gestione rifiuti non autorizzata).

In particolare, l’art. 212 prevede un regime “ordinario” d’iscrizione all’albo (tale regime richiede una serie di adempimenti necessari per garantire l'idoneità e la solvibilità di queste imprese), e un regime “semplificato” per le imprese che effettuano la raccolta e il trasporto dei rifiuti non pericolosi esclusivamente prodotti da loro stesse (o dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi o trenta litri al giorno) a condizione che "tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti". Anche per queste imprese sussiste l’obbligo d’iscrizione all’albo, seppure in regime semplificato. Il regime semplificato prevede solamente una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente, senza che siano necessari particolari adempimenti quali: valutazioni tecniche, nomina di un responsabile tecnico, idonee garanzie finanziarie, previsti invece per il regime ordinario.

Attenzione però: nel caso di trasporto occasionale di rifiuti l'assenza dell'obbligo d’iscrizione non comporta che le imprese possano effettuare eventuali trasporti episodici di rifiuti propri non pericolosi senza alcun titolo legittimante.

 

Secondo la Corte di Cassazione, anche un solo trasporto di rifiuti, senza autorizzazione, da parte dell'impresa che li produce integra il reato in esame (reato di trasporto non autorizzato di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 256, comma 1, lettera a), del D.lgs. 152/2006).

Pertanto, in caso di trasporti episodici, occasionali di rifiuti non pericolosi, le imprese che li producono, se non vogliono iscriversi all’Albo, devono rivolgersi ad imprese esercenti servizi di smaltimento, regolarmente autorizzate ed iscritte all'albo gestori ambientali, anziché provvedere al trasporto con mezzi propri.

 

Per concludere, le aziende che trasportano i propri rifiuti hanno due possibilità:

  1. Iscriversi all’Albo nazionale gestori ambientali con regime semplificato, se la società svolge in modo ordinario il trasporto dei propri rifiuti (previsto dall’art. 212, comma 8, del D.lgs. 152/2006);
  2. Se, invece, l’attività di trasporto è occasionale e la ditta non intende iscriversi al regime semplificato dovrà affidarsi ad imprese di trasporto regolarmente iscritte all’Albo, sussistendo comunque l’obbligo di autorizzazione anche per il singolo trasporto.

 

Informazioni possono essere chieste alla dott.ssa Alessandra Cargiolli del settore ambiente di Confartigianato Vicenza (tel. 0444 168357.)

  • Data inserimento: 20.07.15