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TRASPORTO MERCI

Il credito di imposta è stato esteso anche agli acquisti del mese di giugno 2026

 Nell’ambito del recente “Decreto Caro Petrolio quater”, è contenuto uno specifico intervento collegato al perdurare dell’aumento del prezzo del gasolio/benzina. In particolare: 

a favore delle imprese aventi sede legale / stabile organizzazione in Italia esercenti l’attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t esercitata da: 

  • persone fisiche / giuridiche iscritte nell’Albo nazionale degli Autotrasportatori di cose per c/terzi;
  • persone fisiche / giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in c/proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito;
  • imprese stabilite in altri Stati UE, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina UE per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada; 

il c.d. “Decreto Caro Petrolio” riconosce (nel limite massimo di € 300 milioni) un contributo, sotto forma di credito d’imposta, commisurato alla maggior spesa sostenuta per l’acquisto di gasolio nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026 rispetto al prezzo del mese di febbraio dello stesso anno rilevato dal Ministero dell’Ambiente.

Come disposto dal c.d. “Decreto Caro Petrolio quater” l’agevolazione è stata estesa anche agli acquisti del mese di giugno 2026

Il credito d’imposta in esame: 

  • è utilizzabile in compensazione nel mod. F24 entro il 31.12.2026, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline).

Non operano i seguenti limiti:

  • € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti ex art. 34, Legge n. 388/2000;
  • € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1,

comma 53, Legge n. 244/2007.

  • non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
  • è sottoposto al rispetto della normativa UE in materia di aiuti di Stato;
  • è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto. 

Nonostante la volontà “legislativa” di intervenire in aiuto al settore trasporto merci, la norma è ad oggi inapplicabile in quanto le modalità attuative per la concessione del contributo sono demandate al Ministero dei Trasporti (MIT) che dovrà stabilire, oltre alle modalità per effettuare la richiesta per il riconoscimento del credito d’imposta, anche la misura del bonus. Inoltre riteniamo che, non appena saranno note le procedure da porre in essere e la misura del bonus, l’Agenzia delle Entrate istituirà l’apposito codice tributo per l’indicazione nel modello F24.

  • Data inserimento: 29.05.26
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 7188