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TRASPORTO MERCI E PERSONE: Contestazione delle violazioni dei limiti di velocità di cui all'art. 142 del Codice della Strada attraverso i dati registrati dal tachigrafo

Circolare Ministero dell'Interno del 14 ottobre 2021

Informiamo che il Ministero dell'Interno, con circolare allegata, fornisce precisazioni in merito alle modalità di acquisizione dei dati utili per la contestazione delle violazioni dei limiti di velocità di cui all'art. 142 del Codice della Strada.
Tali indicazioni fanno seguito ad una recente pronuncia della Corte di giustizia UE (sentenza del 9 settembre 2021 pronunciata con causa C-906/19) che è intervenuta sulla questione relativa alla possibilità di sanzionare le violazioni della normativa sul tachigrafo commesse in uno Stato diverso da quello in cui viene effettuato il controllo, che ha stabilito che "l'art. 19, paragrafo 2 del regolamento n. 561/2006 deve essere interpretato nel senso che osta a che le autorità competenti di uno Stato membro possano imporre una sanzione al conducente di un veicolo o a un'impresa di trasporto per un'infrazione al regolamento n. 3821/85 commessa sul territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo ma accertata sul suo territorio e che non abbia già dato luogo ad una sanzione".

Inoltre, il Ministero dell'Interno nella circolare evidenzia che l'art. 142 comma 6 del Cds (che ricordiamo prevedere quanto di seguito: Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonchè le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.") è oggetto di una procedura d'infrazione aperta dalla Commissione UE per contrasto con le norme regolamentari che consentirebbero di utilizzare i dati tachigrafici solo per accertare le violazioni dei tempi di guida, riposo e interruzioni di cui al Reg. (CE) n. 561/2006, non anche le violazioni ai limiti di velocità.

Dunque, alla luce di quanto esposto, il Ministero dell'Interno evidenza che la contestazione delle violazioni di cui all'art. 142 Cds, accertate attraverso l'esame dei dati tachigrafici, deve limitarsi a quelle per le quali l'organo accertatore abbia la certezza che siano state commesse in territorio italiano, alle condizioni e con le modalità indicate nella scheda illustrativa allegata alla circolare, cui rimandiamo per maggiori approfondimenti a riguardo.

Rinviamo al testo della circolare che alleghiamo alla presente


ALLEGATO

  • Data inserimento: 18.10.21