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Trasporto merci e spedizioni. Gestione dei permessi retribuiti – Accordo Regionale del 31 marzo 2014.

Confartigianato Veneto e le OOSS regionali di settore hanno sottoscritto il 31 marzo u.s. un Accordo Regionale per la gestione della anticipazione dei permessi retribuiti introdotta dal rinnovo del CCNL.

Lo scorso 31 marzo è stato stipulato tra Confartigianato del Veneto e le Organizzazioni Sindacali un Accordo Regionale che introduce varie opzioni nella gestione dell’anticipazione e della maturazione dei permessi retribuiti previsti dal CCNL. Inoltre il nuovo Accordo ribadisce gli obblighi contrattuali sull’assistenza sanitaria integrativa e sulla relativa contribuzione al fondo SANI.IN.VENETO e fissa i valori degli elementi retributivi regionali, ERC ed EET, da erogare ai dipendenti inseriti nel nuovo livello 3° super junior, introdotto dal rinnovo del CCNL.

Il nuovo Accordo si applica a tutte le aziende artigiane del settore veneto del Trasporto merci. Nella sfera di applicazione rientrano anche le aziende non artigiane del medesimo settore aderenti ad Ebav e iscritte a Confartigianato

 

Relativamente ai permessi retribuiti per il personale viaggiante, si ricorda che il rinnovo del CCNL del 01 agosto 2013, cui la Confartigianato ha aderito dal 01 febbraio 2014, ha previsto che tali permessi per gli anni 2014 e 2015 vengano retribuiti anticipatamente al dipendente nella misura del 75% nel mese di febbraio (vedi notizia n. 1345 del 27 febbraio 2014).

Data la difficile situazione che da tempo interessa il settore veneto dei trasporti, con frequenti periodi di calo dell’attività aziendale, spesso con ricorso ad interventi di cassa integrazione, l’applicazione di tale anticipazione si è in alcuni casi rivelata in contrasto con le reali necessità di gestione dell’orario di lavoro rivolte ad evitare o quanto meno a ritardare il ricorso all’intervento della CIG in Deroga.

Nella prospettiva di adeguare la disposizione del CCNL sui permessi retribuiti alle diverse realtà ed esigenze delle aziende del trasporto merci, l’Accordo Regionale del 31 marzo scorso consente di applicare la nuova disposizione attraverso due specifiche modalità alternative.

 

A)   Le aziende che hanno provveduto nel mese di febbraio 2014, o che provvederanno a febbraio 2015, alla anticipazione al personale viaggiante del 75% dei permessi retribuiti in maturazione (27 ore pari al 75% delle 36 ore maturabili nell’anno) sono esonerate dal riconoscere a tale personale il rimanente 25% (le rimanenti 9 ore).

B)   Le aziende che non hanno operato a febbraio 2014 l’anticipazione del 75% dei permessi retribuiti in maturazione, o che non provvedono nel febbraio 2015 a tale anticipazione dei permessi in maturazione nel 2015, continueranno per i rispettivi anni a riconoscere la normale maturazione dei permessi retribuiti in misura piena (4,5 gg. pari a 36 ore).

 

In ogni caso l’opzione è operabile per i dipendenti in forza a febbraio rispettivamente dell’anno 2014 o 2015. Per il personale viaggiante assunto dal mese di marzo si procederà con la normale maturazione mensile di 1 dodicesimo di 36 ore per i mesi restanti dell’anno. Per le situazioni già in essere la regolarizzazione operativa secondo l’opzione scelta (e con la specifica del personale assunto dopo febbraio) dovrà avvenire non oltre il cedolino paga del prossimo maggio.

  • Data inserimento: 22.04.14