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TRASPORTO MERCI e TRASPORTO PERSONE: aggiornamento sul CRONOTACHIGRAFO

IL MINISTERO DELL’ INTERNO CHIARISCE QUANDO L’IMPRESA PUO’ ESSERE RITENUTA NON CORRESPONSABILE PER LE INFRAZIONI DEI CONDUCENTI AL REGOLAMENTO DELLE ORE DI GUIDA, INTERRUZIONE E RIPOSO.

Con la presente per informare che la Direzione Centrale per la Polizia Stradale del Ministero dell’Interno ha emanato la Circolare prot. n. 300/A/2438/17/111/20/3 del 24/3/2017 con cui chiarisce alcuni aspetti relativi alla valutazione, da parte dell’Organo di controllo su strada, degli adempimenti effettuati dall’impresa di autotrasporto in materia di formazione sui tachigrafi, istruzione dei conducenti e controllo sulle loro attività, ai fini dell’applicazione della corresponsabilità per le infrazioni commesse dai propri autisti.

Si rammenta, infatti, che per le infrazioni dei propri autisti ai Regolamenti comunitari 561/2006 e 165/2014 l’impresa di trasporto ha una responsabilità oggettiva che ricorre in caso di inefficiente organizzazione dell’attività dei propri conducenti e/o per non aver fornito agli stessi corretta formazione, adeguate istruzioni ed aver omesso i controlli periodici. Per l’ordinamento italiano si tratta della sanzione prevista dell’articolo 174 comma 14 del Codice della Strada.

Nei mesi scorsi sono stati emanati, dal Ministero dei Trasporti, il Decreto Dirigenziale n. 215 del 12 dicembre 2016 (Disposizioni in materia di corsi di formazione sul buon funzionamento cronotachigrafi) e la Circolare esplicativa 2720 del 13/02/2017, con cui la Direzione Generale per il Trasporto Stradale ha diramato le disposizioni relative ai corsi di formazione sul buon funzionamento dei tachigrafi digitali ed analogici ed in materia di istruzione dei conducenti e di controllo sulle attività degli stessi.

Relativamente al Decreto Dirigenziale 215/2016 è importante essere consapevoli che nelle premesse dello stesso, parti del decreto che spesso non sono lette o che non sono pubblicate in molti articoli o informative, è chiaramente descritto quanto segue.

“Ritenuto che, fermi restando gli obblighi imposti alle imprese dal citato art. 174, comma 14 del nuovo Codice della strada circa la regolare tenuta dei documenti prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006, l’organizzazione di specifici corsi di formazione in materia di corretto utilizzo del tachigrafo da parte delle imprese di trasporto e l’accertata frequenza di tali corsi da parte dei loro conducenti o dai conducenti sottoposti a loro disposizione, unitamente all’assolvimento degli oneri di informazione e di controllo posti a carico dell’impresa dal più volte citato regolamento (UE) n. 165/2014, può costituire elemento di valutazione per dimostrare l’esatto adempimento della prescrizione di cui all’ art. 174, comma 14 del nuovo Codice della strada;”

“Ritenuto che l’attività di formazione disciplinata dal presente decreto non costituisce specifica prescrizione normativa di carattere nazionale a carico delle imprese di autotrasporto e pertanto non si configura come obbligatoria;”

Ciò premesso, con questi provvedimenti il Ministero dei Trasporti ha precisato che l’adempimento volontario a tutti gli aspetti indicati del Decreto Dirigenziale 215/2016 PUO’ ESSERE VALUTATO QUALE CIRCOSTANZA ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ DELLE IMPRESE AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA QUALORA SI TRATTI DI INFRAZIONI RITENUTE LIEVI CHE NON PRESUPPONGONO EVIDENTI CARENE ORGANIZZATIVE (di seguito riportiamo le infrazioni che sono considerate lievi), fermo restando che il principio generale da soddisfare è quello per cui le imprese di trasporto sono tenute ad organizzare l’attività dei propri conducenti in modo che possano rispettare le disposizioni sui tempi di guida e sul corretto uso del tachigrafo.

La circolare degli Interni, a firma del Direttore Centrale Sgalla, nel confermare che è possibile subordinare la responsabilità dell’impresa all’adempimento degli oneri di formazione istruzione e controllo, precisa che “tale responsabilità dell’impresa per le infrazioni commesse dai propri autisti, PUÒ essere del tutto esclusa allorché, oltre a tali oneri, l’impresa abbia organizzato la loro attività in modo che possano rispettare le disposizioni del Reg. Ue 165/2014 e del Reg. Ue 561/2006”.

La circolare precisa inoltre che l’Organo di Polizia Stradale PUO’ DECIDERE DI NON CONTESTARE all’impresa l’art. 174, c. 14 C.d.S qualora venga data prova, NELL’IMMEDIATEZZA DEL CONTROLLO E COMUNQUE PRIMA DELLA REDAZIONE DEL VERBALE, dell’adempimento degli oneri di formazione, istruzione e controllo attraverso i documenti previsti dal DD 215/2016 del MIT quando trattasi di infrazioni lievi che non presuppongono evidenti carenze organizzative e quindi quelle definite come infrazioni minori (IM) nell’allegato III del Reg. (UE) 2016/403, infrazioni che sono elencate di seguito) NON QUINDI ALLA GENERALITA’ DELLE INFRAZIONI SUI TEMPI DI GUIDA, INTERRUZIONE E RIPOSO.

In tutti gli altri casi, invece, si procederà alla contestazione dell’art. 174, c. 14 C.d.S rimettendo la valutazione in ordine alla responsabilità dell’impresa al Prefetto o al Giudice di Pace in sede di ricorso ex articoli 203 e 204-bis C.d.S, esprimendo parere favorevole al loro accoglimento ogniqualvolta si dia prova non solo dell’adempimento degli oneri di formazione, istruzione e controllo ma anche del fatto che l’infrazione non è imputabile a insufficienze organizzative dell’attività dei conducenti da parte della stessa impresa. A tal fine va valutata positivamente la produzione, nei casi previsti, di un contratto di trasporto in forma scritta o di istruzioni scritte compatibili con le norme in esame.

Elenco delle infrazioni lievi intese come infrazioni minori (IM) indicate nell’allegato III del Reg. (UE) 2016/403 con riferimento ai tempi di guida, interruzione e riposo del Reg 561/2016.

CI PREME FAR NOTARE CHE L’ELENCAZIONE DELLE VIOLAZIONI CONSIDERATE MINORI NON COINCIDONO ESATTAMENTE CON LA “REGOLA DEL 10%” VIGENTE IN ITALIA E CHE MAI È CONSIDERATA INFRAZIONE MINORE IL NON RAGGIUNGIMENTO DELLE INTERRUZIONI (PAUSE) NELLA GUIDA.

 

Norma violata

del Reg 561/2016

Descrizione

della violazione

Situazione

In pratica

Articolo 6, paragrafo 1

 

Superamento del periodo di guida giornaliero di 9 ore in caso di mancata concessione dell'estensione a 10 ore

9h<…<10h

Superamento di massimo un’ora il limite massimo delle 9 ore di guida giornaliere

Articolo 6, paragrafo 1

 

Superamento del periodo di guida giornaliero di 10 ore in caso di concessione dell'estensione

10h≤…<11h

Superamento di massimo un’ora il limite massimo delle 10 ore di guida giornaliere nelle possibilità di due volte la settimana solare

Articolo 6, paragrafo 2

 

Superamento del periodo di guida settimanale

56h<…<60h

Superamento di massimo 4 ore il limite massimo di guida nella settimanale solare

Articolo 6, paragrafo 3

 

Superamento del periodo di guida totale massimo durante 2 settimane consecutive

90h<…<100h

Superamento di massimo 10 ore il limite massimo di guida bisettimanale (2 settimane solari)

Articolo 7

 

Superamento del periodo di guida ininterrotto di 4,5 ore prima di osservare una pausa

4h30<…<5h

Superamento di massimo 30 minuti il limite massimo di guida continuato

Articolo 8, paragrafo 2

 

Periodo di riposo giornaliero insufficiente poiché inferiore a 11 ore in caso di mancata concessione del periodo di riposo giornaliero ridotto

10h≤…<11h

Non raggiungimento per massimo una ora il riposo minimo giornaliero ordinario

Articolo 8, paragrafo 2

 

Periodo di riposo giornaliero ridotto insufficiente poiché inferiore a 9 ore in caso di concessione della riduzione

8h≤…<9h

Non raggiungimento per massimo una ora il riposo minimo giornaliero ridotto

Articolo 8, paragrafo 2

 

Periodo di riposo giornaliero suddiviso insufficiente poiché inferiore a 3 + 9 ore

3h

+

[8h≤…<9h]

Non raggiungimento per massimo una ora il riposo giornaliero ordinario frazionato minimo nella seconda frazione di riposo (non ammessa riduzione della prima frazione)

Articolo 8, paragrafo 5

 

Periodo di riposo giornaliero insufficiente poiché inferiore a 9 ore in caso di multipresenza

8h≤…<9h

Non raggiungimento per massimo una ora il riposo ordinario giornaliero in caso di compresenza

Articolo 8, paragrafo 6

 

Periodo di riposo settimanale ridotto insufficiente poiché inferiore a 24 ore

22h≤…<24h

Non raggiungimento per massimo due ore il riposo settimanale ridotto

Articolo 8, paragrafo 6

 

Periodo di riposo settimanale insufficiente poiché inferiore a 45 ore in caso di mancata concessione del periodo di riposo settimanale ridotto

42h≤…<45h

Non raggiungimento per massimo tre ore il riposo settimanale ordinario

Articolo 8, paragrafo 6

 

Superamento di sei periodi di 24 ore consecutivi successivamente al periodo di riposo settimanale

…<3h

Guida di massimo 3 ore il settimo giorno continuativo dopo i sei giorni precedenti con attività di guida

Articolo 8, paragrafo 6bis

 

Deroga alla regola dei 12 giorni SPECIFICO TRASPORTO INTERNAZIONALE DI VIAGGIATORI

Superamento di dodici periodi di 24 ore consecutivi successivamente al regolare periodo di riposo settimanale

…<3h

Guida di massimo 3 ore il tredicesimo giorno continuativo dopo i dodici giorni precedenti con attività di guida nel trasporto internazionale di viaggiatori


Per eventuali approfondimenti resta a disposizioni il funzionario di categoria Trasporto Merci Confartigianato Vicenza Maurizio Petris Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

  • Data inserimento: 31.03.17