TRASPORTO MERCI: NORMATIVA FISCALE - Incentivi per investimenti a favore delle imprese di autotrasporto per l’anno 2019 - Decreto MIT 22 luglio 2019 - Decreto MIT 27 agosto 2019 - Decreto 11 ottobre 2019
Sulla G.U. n. 250 del 24 ottobre 2019 sono stati pubblicati il Decreto MIT n. 336 del 22 luglio 2019, il Decreto MIT del 27 agosto 2019 ed il Decreto dirigenziale 11 ottobre 2019, relativi agli incentivi per investimenti a favore delle imprese di autotrasporto per l’anno 2019.
In premessa occorre evidenziare un’importante novità rispetto al passato, data dall’introduzione di un sistema di prenotazione degli incentivi, che negli ultimi anni ha subito sempre maggiori decurtazioni a causa dei limitati fondi disponibili rispetto alle domande presentate.
Di conseguenza va rivolta una particolare attenzione ai termini e modalità di presentazione delle domande, contenuti nel decreto dirigenziale 11 ottobre 2019, soprattutto per gli adempimenti ad essi connessi e che sono puntualmente riportati nel prosieguo della presente circolare.
Riassumiamo di seguito i principali contenuti dei provvedimenti, rinviando alla lettura dei documenti allegati.
1) Decreto MIT n.336 del 22 luglio 2019
Ripartizione delle risorse e tipologie di investimento
Le risorse ammontano complessivamente a 25 milioni di € e sono ripartite a seconda delle diverse tipologie di investimento, che riguardano:
- 9,5 milioni di € per l’acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica adibiti al trasporto di merce di massa complessiva a pieno carico pari o superiori a 3,5 ton, a trazione alternativa a metano CNG, a gas naturale LNG, ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (Full electric) e a trazione elettrica, nonché l’acquisizione di dispositivi idonei alla riconversione di autoveicoli a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica;
- 9 milioni di € per l’acquisto di veicoli nuovi di fabbrica Euro VI, di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7 ton, con contestuale radiazione per rottamazione di veicoli di massa pari o superiore a 11,5 ton; per l’acquisto di veicoli commerciali leggeri Euro6 D Temp di massa pari a 3,5 e fino a 7 ton;
- 6 milioni di € per l’acquisizione – anche mediante locazione finanziaria – di rimorchi e semirimorchi nuovi di fabbrica per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di dispositivi innovativi volti a conseguire maggiori standard di sicurezza ed efficienza energetica, nonché per l’acquisizione di rimorchi/semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 ton allestiti per trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale;
- 0,5 milioni di € per l’acquisizione – anche mediante locazione finanziaria – di casse mobili e rimorchi o semirimorchi porta-casse per facilitare l’utilizzo di diverse modalità di trasporto senza rottura di carico.
I contributi sono erogabili fino a concorrenza delle risorse disponibili per ogni tipologia di investimento.
Come anticipato, a differenza dello scorso anno, è stato reintrodotto il sistema di prenotazione dell’incentivo, così da assicurare alle imprese la certezza del contributo spettante, secondo le misure stabilite dal decreto stesso per le varie tipologie di investimento.
Sarà pertanto possibile usufruire dell’incentivo fino a che non saranno esaurite le risorse del fondo, la cui capienza sarà aggiornata dal MIT con cadenza regolare, sul proprio sito istituzionale.
Le domande pervenute a fondo terminato non saranno esaminate a meno che non si rendessero disponibili ulteriori risorse.
L’importo massimo ammissibile dei contributi è stabilito in 550.000 euro per singola impresa.
Il contributo non è cumulabile con altri contributi pubblici per le medesime tipologie di investimento ed i medesimi costi ammissibili.
Inoltre, come in passato, i beni acquisiti con incentivo ministeriale sono sottoposti al vincolo di inalienabilità per 3 anni (fino al 31 dicembre 2022), pena la revoca del contributo erogato.
Riportiamo di seguito gli importi per tipologia di investimento:
- veicoli alimentati con Metano compresso CNG pari o superiore a 3,5 t e fino a 7 ton: 4.000 euro di contributo;
- veicoli alimentati con Metano compresso CNG superiore a 7 t e fino a 16 ton: 8.000 euro di contributo;
- veicoli alimentati con Metano compresso CNG superiore a 16 ton: 20.000 euro di contributo;
- veicoli alimentati con Metano liquefatto LNG superiore a 16 ton: 20.000 euro di contributo;
- veicoli a trazione Ibrida (diesel/elettrico) pari o superiore a 3,5 ton e fino a 7 ton: 4.000 euro di contributo;
- veicoli a trazione Ibrida (diesel/elettrico) superiore a 7 ton e fino a 16 ton: 8.000 euro di contributo;
- veicoli a trazione Ibrida (diesel/elettrico) superiore a 16 ton: 20.000 euro di contributo;
- veicoli a sola trazione elettrica (full electric) pari o superiore a 3,5 ton e fino a 7 ton: 10.000 euro di contributo;
- veicoli a sola trazione elettrica (full electric) superiore a 7 ton: 20.000 euro di contributo;
- veicoli con motore termico oggetto di riconversione elettrica pari a 3,5 ton: 40%, con un massimo di 1.000 euro di contributo;
- veicoli diesel EuroVI da 3,5 a 7 ton: 2.000 euro di contributo;
- veicoli diesel EuroVI da 7 a 16 ton: 5.000 euro di contributo;
- veicoli diesel EuroVI oltre 16 ton: 12.000 euro di contributo;
- veicoli commerciali leggeri Euro 6 D TEMP da 3,5 a 7 ton: 2.000 euro di contributo;
- rimorchi/semirimorchi a norma UIC 596-5 o IMO, dotati di almeno un dispositivo innovativo tra quelli indicati nell’Allegato 1: 10% del costo di acquisizione per le medie imprese e del 20% per le piccole imprese, con un tetto massimo di 5.000 euro; l’importo è pari a 1.500 euro per le imprese che non rientrano tra le PMI;
- rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiore a 7 ton allestiti per trasporti in regime ATP mono o multi temperatura purché le unità frigorifere/calorifere siano alimentate da motore StageV o da unità criogeniche autonome non collegate con il motore del veicolo trattore oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante. In ogni caso, i gas refrigeranti dovranno essere dotate di un GWP inferiore a 2.500: 10% del costo di acquisizione per le medie imprese e del 20% per le piccole imprese, con un tetto massimo di 5.000 euro; l’importo è pari a 1.500 euro per le imprese che non rientrano tra le PMI;
- sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiore a 7 ton allestiti per trasporti in regime ATP mono o multi temperatura delle unità frigorifere/calorifere installate con unità frigorifere/calorifere alimentate da motore StageV o da unità criogeniche autonome non collegate con il motore del veicolo trattore oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante. In ogni caso, i gas refrigeranti dovranno essere dotate di un GWP inferiore a 2.500: 10% del costo di acquisizione per le medie imprese e del 20% per le piccole imprese, con un tetto massimo di 5.000 euro; l’importo è pari a 1.500 euro per le imprese che non rientrano tra le PMI;
- gruppi di 8 casse mobili e 1 rimorchio/semirimorchio porta-casse: l’importo è pari a 8.500 euro per ciascun gruppo.
Una maggiorazione del 10% dei contributi – cumulabile e calcolata sull’importo netto del contributo - è riconosciuta alle imprese PMI ed a quelle aderenti ad una rete d’impresa per l’acquisto di veicoli a motore – esclusi gli Euro6 D TEMP - e di casse mobili.
Le modalità di dimostrazione dei requisiti e le modalità di presentazione delle domande sono contenute nel decreto 11 ottobre 2019 di attuazione, commentato di seguito.
Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in GU e pertanto il 25 ottobre 2019.
Gli investimenti sono finanziabili se avviati in data successiva alla data di entrata in vigore dello stesso decreto – cioè dal 26 ottobre 2019 – e ultimati entro il 15 giugno 2020 (art.3).
2) Decreto MIT 27 agosto 2019 – Modifica del Decreto 22 luglio 2019 concernente le modalità di erogazione delle risorse per investimenti a favore delle imprese di autotrasporto per l’anno 2019
L’acquisizione di veicoli commerciali leggeri euro6 D-TEMP di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 ton e fino a 7 ton, è subordinata alla contestuale rottamazione di veicoli di pari tonnellaggio, al fine di allineare la situazione rispetto ai veicoli pesanti.
3) Decreto dirigenziale 11 ottobre 2019
Modalità di funzionamento della misura di incentivo
Vi sono due distinte fasi:
- a) prenotazione dell’incentivo finalizzata ad accantonare l’importo spettante in astratto per l’investimento da realizzare, sulla base del contratto di acquisizione del bene incentivabile, da allegare alla domanda;
- b) rendicontazione successiva dei costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento.
Qualora in fase istruttoria dovesse rilevare mancanze o irregolarità, RAM ne informa il MIT che con provvedimento motivato dispone la non ammissione dell’impresa agli incentivi; l’importo accantonato in precedenza (effetto prenotativo) torna nella piena disponibilità delle risorse.
RAM – soggetto gestore della misura di incentivazione – definisce 4 contatori, uno per ciascuna delle aree di investimento e l’entità delle risorse viene periodicamente aggiornata tramite piattaforma informatica gestita da RAM, che provvede:
- a) ad accantonare l’importo massimo concedibile a favore del richiedente l’incentivo, con corrispondente decurtazione dell’importo dal fondo delle risorse disponibile per tipologia di investimento;
- b) a riacquisire gli importi accantonati per i quali siano venuti meno i presupposti dell’effetto prenotativo, con conseguente “scorrimento” della graduatoria in base alla data di proposizione della domanda.
In caso di esaurimento delle risorse disponibili, le domande presentate saranno accettate “con riserva”, ai fini dello scorrimento dell’elenco dei soggetti che hanno presentato domanda.
L’importo risultante dall’accantonamento dovrà poi essere messo in relazione ai costi rendicontati dall’impresa ed alla sussistenza dei requisiti previsti.
Termini, modalità di compilazione e presentazione della domanda
A partire dalle ore 10 del giorno 26 ottobre 2019 (giorno successivo all’entrata in vigore del decreto 22 luglio 2019) e sino alle ore 16 del 31 marzo 2020, sarà possibile presentare domanda che avrà effetto prenotativo.
Le liste delle domande pervenute ed i “contatori” aggiornati periodicamente saranno visibili sul sito di RAM (http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-vi-edizione ).
Le domande potranno essere presentate fino alle ore 16 del 12 dicembre 2019 esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , con allegata la seguente documentazione a pena di inammissibilità:
- a) modello di domanda con firma digitale del legale rappresentante (il modello, allegato, è scaricabile dal sito di RAM all’indirizzo sopra indicato);
- b) documento di identità del legale rappresentante in corso di validità;
- c) copia del contratto di acquisizione dei beni indicati in domanda, debitamente sottoscritto dalle parti. Il contratto deve riportare la firma digitale del legale rappresentante e contenere – nel caso di acquisto di rimorchi/semirimorchi – l’indicazione del costo dei dispositivi innovativi, di cui all’elenco allegato al decreto 22 luglio 2019.
L’ordine di prenotazione sarà formato sulla base della data e dell’ora di invio della PEC.
Dalle ore 10 del 16 dicembre 2019, le domande possono essere presentate esclusivamente tramite piattaforma informatica raggiungibile al link pubblicato sul sito del MIT, al seguente indirizzo:
e sul sito di RAM al seguente indirizzo:
http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-vi-edizione
Il sistema informatico consentirà l’inserimento di tutte le informazioni necessarie per la compilazione delle domande, cui vanno allegati gli stessi documenti indicati per l’invio della domanda tramite PEC. La guida all’utilizzo del sistema informatico sarà disponibile sul sito RAM - al link sopra indicato - entro il 16 dicembre 2019.
I soggetti che presentano domanda tramite PEC devono confermare la domanda dal 16 dicembre 2019 ed entro le ore 16 del 31 gennaio 2020 sul sistema informatico, utilizzando il codice identificativo inviato all’interessato all’indirizzo PEC utilizzato per l’invio della domanda.
Tale adempimento consentirà alla domanda di essere confermata nella posizione di prenotazione acquisita. Le domande non confermate sulla piattaforma, entro il termine ultimo del 31 gennaio 2020, decadranno automaticamente, liberando in tal modo risorse e determinando lo scorrimento dell’elenco dei soggetti che hanno presentato domanda.
Resta il limite di 1 domanda per ciascuna impresa, comprendente una o più tipologie di investimento tra quelli ammissibili. Il termine ultimo per la presentazione della domanda è il 31 marzo 2020.
E’ possibile annullare la domanda già presentata e presentare una nuova domanda (con modifiche e/o integrazioni) in tempi successivi, ma in questo modo si avrà l’effetto dello scorrimento nella graduatoria verso il basso.
L’elenco delle domande pervenute che costituirà l’ordine di priorità acquisita, è reperibile al link pubblicato sul sito del MIT, nella sezione “autotrasporto” - “contributi ed incentivi” e sul sito di RAM.
Lo stesso elenco avrà valore fino al 1° aprile 2020, data dalla quale sarà avviata l’istruttoria che potrà determinare lo scorrimento verso il basso, qualora la rendicontazione non dovesse corrispondere alla prenotazione degli investimenti.
Prova del perfezionamento dell’investimento
Dal 1° aprile 2020 sarà possibile fornire la prova del perfezionamento dell’investimento, tramite la applicazione che sarà resa nota e raggiungibile dal sito del MIT e di RAM.
Oltre alla documentazione già indicata, dovrà essere fornita la prova documentale dell’integrale pagamento del prezzo tramite fattura quietanzata da cui risulti il prezzo del bene (per i rimorchi/semirimorchi anche l’indicazione del costo dei dispositivi innovativi, di cui all’elenco allegato al decreto 22 luglio 2019).
I documenti di acquisto dei beni in lingua straniera devono essere tradotti in italiano a pena di esclusione (art.33 DPR 445/2000).
In caso di acquisto tramite leasing finanziario, va dimostrato il pagamento fino all’ultimo canone dovuto alla data di invio della documentazione, tramite fattura quietanzata dalla società di leasing, ovvero tramite copia delle ricevute dei bonifici bancari effettuati dall’utilizzatore alla società di leasing.
E’ necessario inoltre copia del verbale di presa in consegna del bene, per dimostrare la disponibilità del bene. I veicoli acquisiti devono essere immatricolati per la prima volta in Italia e la dimostrazione è fornita tramite la ricevuta rilasciata dall’UMC.
Veicoli a trazione alternativa (CNG; LNG; elettrico)
L’acquisizione di tali veicoli va dimostrata tramite:
- a) il numero di targa o ricevuta presentazione istanza di immatricolazione all’UMC riportante il numero di protocollo;
- b) attestazione tecnica su carta intestata del costruttore sulla sussistenza delle caratteristiche tecniche previste dal Decreto 22 luglio 2019;
- c) nel caso di acquisto di dispositivi idonei ad operare le riconversioni di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica prova documentazione dell’acquisizione con relativa omologazione.
Per i veicoli a motorizzazione ibrida (elettrica o termica) oltre al numero di targa, va allegata l’attestazione su carta intestata del costruttore sulla sussistenza delle caratteristiche tecniche, nonché l’attestazione che il veicolo è munito per la propulsione di almeno 2 diversi convertitori di energia e di 2 diversi sistemi di immagazzinamento dell’energia a bordo del veicolo.
Radiazione per rottamazione di veicoli di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 ton con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica EuroVI
E’ necessario produrre la seguente documentazione:
- a) prova avvenuta rottamazione con targa del veicolo rottamato, con dichiarazione impresa demolizione di avvenuta rottamazione ovvero di presa in carico del veicolo per la successiva rottamazione;
- b) prova avvenuta immatricolazione veicolo EuroVI per la prima volta in Italia, con numero di targa;
Sono ammissibili a incentivo i veicoli commerciali leggeri N1 e N2 euro6 D-TEMP compresi tra 3,5 e 7 ton omologati con regolamento Light Duty (euro6 D-TEMP – regolamento n.715/2017) e i veicoli omologati con la normativa Heavy Duty (EuroVI step D- Regn. 595/2009).
La documentazione da produrre è analoga a quella per i veicoli pesanti, sopra indicata.
Acquisizione rimorchi/semirimorchi nuovi di fabbrica per il trasporto combinato, anche mediante locazione finanziaria
L’acquisizione di rimorchi/semirimorchi per il trasporto combinato ferroviario a norma UIC 596-5 e per quello combinato marittimo a norma IMO con i ganci nave, dotati di dispositivi innovativi deve essere dimostrato mediante:
- a) numero di targa e dimostrazione della prima immatricolazione in Italia in data successiva al 25 ottobre 2019;
- b) attestazione del costruttore sulla sussistenza dei requisiti tecnici (UIC ed IMO);
- c) documentazione relativa all’installazione dei dispositivi innovativi con indicazione dei relativi costi.
Piccole e medie imprese devono inoltre fornire la seguente documentazione:
- a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che l’investimento è stato realizzato per creare un nuovo stabilimento, o ampliamento di stabilimento esistente, con produzione di nuovi prodotti aggiuntivi, ecc;
- b) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante il numero delle unità di lavoro addette (ULA) ed il volume del fatturato conseguito nell’ultimo esercizio fiscale.
Acquisizione di rimorchi, semirimorchi ed equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 ton allestiti per trasporti in regime ATP e sostituzione delle unità frigorifere/calorifere
Gli aspiranti agli incentivi hanno l’onere di produrre:
- a) certificazione del costruttore circa la sussistenza dei requisiti tecnici previsti dal Decreto 336/2019 per le unità frigorifere/calorifere;
- b) documentazione attestante il numero di targa o della ricevuta di istanza di immatricolazione con numero di protocollo all’UMC, ai fini della dimostrazione che l’immatricolazione è avvenuta in data successiva all’entrata in vigore del Decreto 336/2019;
- c) in caso di sostituzione delle unità frigorifere/calorifere installate sui rimorchi/semirimorchi, attestazione del costruttore che le nuove unità sono alimentate da motore conforme alla fase V del Reg.2016/1628 o da unità criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante.
Piccole e medie imprese devono inoltre fornire la seguente documentazione:
- a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che l’investimento è stato realizzato per creare un nuovo stabilimento, o ampliamento di stabilimento esistente, con produzione di nuovi prodotti aggiuntivi, ecc;
- b) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante il numero delle unità di lavoro addette (ULA) ed il volume del fatturato conseguito nell’ultimo esercizio fiscale.
Acquisizione casse mobili e rimorchi o semirimorchi portacasse
Per l’acquisizione di tali beni, anche mediante locazione finanziaria, è necessario produrre:
- a) contratto o ordinativo d’acquisto di data posteriore al 25 ottobre 2019, da cui risulti il rispetto delle proporzioni di 8 casse mobili ed 1 rimorchio/semirimorchio portacasse per ciascun gruppo;
- b) documentazione relativa alla consegna dei beni in data successiva al 25 ottobre 2019;
- c) attestazione rilasciata esclusivamente dal costruttore circa la sussistenza dei requisiti tecnici delle UTI e la rispondenza alla normativa internazionale;
- d) la documentazione relativa al numero di targa ovvero copia di ricevuta di presentazione all’UMC dell’istanza di immatricolazione con numero di protocollo, ai fini della dimostrazione che l’immatricolazione è avvenuta in data successiva al 25 ottobre 2019.
Rendicontazione ed attività istruttoria – Soggetto gestore
Il lavoro istruttorio curato da RAM, come per il passato, deve essere validato dalla Commissione ministeriale all’uopo costituita che determina l’accoglimento delle istanze o il respingimento motivato, dandone comunicazione all’impresa tramite PEC.
In presenza di lacune sanabili nelle domande, viene inviata una PEC ed entro un tempo non superiore a 15 giorni l’impresa deve integrare con quanto richiesto; in nessun caso ciò potrà riguardare la documentazione dovuta all’atto della presentazione della domanda che doveva essere inviata a pena di esclusione.
Cumulabilità degli aiuti
In caso di identità di costi ammissibili e dei beni oggetto degli incentivi, gli aiuti erogabili ai sensi del Regolamento sugli aiuti di Stato n. 651/2014, non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato.
Per la verifica del rispetto delle norme sul cumulo fra aiuti di Stato, il MIT si avvale del registro nazionale sugli aiuti di Stato (R.N.A.) curato dal Ministero dello sviluppo economico.
Verifiche e controlli
Al fine di assicurare il rispetto del vincolo di inalienabilità dei veicoli soggetti ad incentivo, il CED della Motorizzazione provvede all’inserimento del blocco informatico sulle targhe dei veicoli.
Info: Andrea Ceron tel. 0444/168434 oppure Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
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- Decreto MIT n.336 del 22 luglio 2019
- Decreto MIT 27 agosto 2019
- Decreto dirigenziale 11 ottobre 2019
Allegato
- Modello domanda incentivi 2019