Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se vuoi saperne di più consulta la cookie policy Per saperne di piu'

Approvo

TRASPORTO MERCI: SICUREZZA-CORONAVIRUS Ordinanza Ministro salute del 21 settembre 2020

Ulteriori disposizioni attuative per fronteggiare l'emergenza epidemiologica Francia, Bulgaria e Serbia

Informiamo che sulla G.U. n. 234 del 21 settembre 2020 è stata pubblicata l'Ordinanza del Ministro della salute 21 settembre 2020 allegata con la quale sono state adottate ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza COVID-19 in vigore da ieri, 22 settembre 2020, e fino al 7 ottobre 2020.
In particolare, la Francia (limitatamente alle Regioni Alvernia-Rodano-Alpi, Corsica, Hauts- de-France, Île-de-France, Nuova Aquitania, Occitania, Provenza-AlpiCosta azzurra), è stata inserita nell'elenco dei Paesi comprendenti la Croazia, Grecia, Malta e Spagna.
La Bulgaria è ora tra i Paesi per i quali non vi sono restrizioni agli spostamenti.
La Serbia è ora tra i Paesi ai quali per gli equipaggi dei veicoli per il trasporto è consentito l'ingresso ed il transito in Italia senza obbligo di quarantena - purché rispettino le condizioni riportate dall'art. 5, commi da 5 a 7, del DPCM 11 giugno 2020 (120 ore di permanenza sul territorio italiano; comunicazione dell'ingresso al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente, autodichiarazione contenente i motivi del viaggio, l'obbligo di lasciare il territorio entro i tempi autorizzati e di informare l'autorità sanitaria in caso di insorgenza di sintomi).

Riepiloghiamo - pertanto - la situazione in essere relativa agli spostamenti da e per l'estero, alla luce delle novità introdotte, di interesse per i trasporti internazionali:

non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per gli Stati membri dell'Unione Europea, Stati parte dell'accordo di Schengen, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano (Elenco B);

coloro che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che nei 14 giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta, Spagna e Francia (limitatamente alle Regioni Alvernia-Rodano-Alpi, Corsica, Hauts- de-France, Île-deFrance, Nuova Aquitania, Occitania, Provenza-Alpi-Costa azzurra) sono soggetti alle seguenti misure di prevenzione, alternative tra loro:
a) obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque debba fare controlli dell'attestazione di essersi sottoposte, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso in Italia, di un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento; nell'attesa di essere sottoposti al test, le persone sono chiamate ad effettuare l'isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora. Fanno eccezione a questa regola gli equipaggi dei mezzi di trasporto, il personale viaggiante e coloro che entrano per motivi di lavoro i cui settori sono regolati da speciali protocolli di sicurezza (tra i quali il trasporto e la logistica) ai quali è consentito l'ingresso ed il transito in Italia senza obbligo di tampone.

sono vietati gli spostamenti da e per Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldavia, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana, Kosovo, Montenegro salvo che ricorrano uno o più dei seguenti motivi: esigenze lavorative, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza in Italia (Elenco F). Fanno eccezione gli equipaggi dei mezzi di trasporto ed il personale viaggiante dei mezzi di trasporto da/per i Paesi della ex-Jugoslavia e della Moldavia (Montenegro, Kosovo, Bosnia Erzegovina, Macedonia del Nord) ai quali è consentito l'ingresso ed il transito in Italia senza obbligo di quarantena - purché rispettino le condizioni riportate dall'art. 5, commi da 5 a 7, del DPCM 11 giugno 2020 (120 ore di permanenza sul territorio italiano; comunicazione dell'ingresso al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente, autodichiarazione contenente i motivi del viaggio, l'obbligo di lasciare il territorio entro i tempi autorizzati e di informare l'autorità sanitaria in caso di insorgenza di sintomi).

coloro che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che nei 14 giorni antecedenti abbiano soggiornato o transitato in Romania hanno l'obbligo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario (quarantena) (Elenco C). Fanno eccezione gli equipaggi dei mezzi di trasporto ed il personale viaggiante dei mezzi di trasporto ai quali è consentito l'ingresso ed il transito in Italia senza obbligo di quarantena - purché rispettino le condizioni riportate dall'art. 5, commi da 5 a 7, del DPCM 11 giugno 2020 (120 ore di permanenza sul territorio italiano; comunicazione dell'ingresso al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente, autodichiarazione contenente i motivi del viaggio, l'obbligo di lasciare il territorio entro i tempi autorizzati e di informare l'autorità sanitaria in caso di insorgenza di sintomi).

Clicca QUI per visualizzare
C222_Ordinanza Ministro salute 21 settembre 2020

  • Data inserimento: 29.09.20