TRASPORTO PERSONE: Cronotachigrafo considerazioni sul decreto recentemente emanato
E’ stato recentemente pubblicato su Gazzetta Ufficiale il decreto con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha dettato le disposizioni in merito ai corsi di formazione sul corretto funzionamento del tachigrafo, digitale o analogico, alle istruzioni da impartire ai conducenti e ai controlli che le imprese da cui dipendono devono periodicamente effettuare.
Il provvedimento consente alle imprese di autotrasporto di poter ottemperare a quanto previsto dai Regolamenti CE 561 del 15 marzo 2006 e UE 165/2014 del 04 febbraio 2014 sulla formazione degli autisti.
Il Decreto Dirigenziale 215 del 12 dicembre 2016 pone le disposizioni sui corsi di formazione e sul buon funzionamento dei cronotachigrafi, digitali e analogici, precisando che l'attività di formazione disciplinata dallo stesso provvedimento non costituisce specifica prescrizione normativa di carattere nazionale a carico delle imprese di autotrasporto e pertanto non si configura come obbligatoria. Ma può costituire elemento di valutazione per dimostrare di avere svolto il proprio compito formativo/informativo nel caso sia ritenuta corresponsabile di eventuali violazioni commesse dai conducenti. In pratica, la partecipazione a tali corsi non comporta automaticamente l’efficacia esimente rispetto alla sanzione per la corresponsabilità del datore di lavoro (art.174/14° del CdS).
Sulla erogazione dei corsi di formazione sul cronotachigrafo, il Decreto stabilisce che devono avere una durata minima di otto ore, con un massimo di quaranta partecipanti, e ne fornisce il programma. Al termine del corso, è rilasciato un certificato valido cinque anni. I corsi possono essere svolti solo da soggetti accreditati alla formazione nel trasporto delle merci purché utilizzino formatori autorizzati.
Ai fini della dimostrazione dell’assolvimento degli oneri di istruzione sull’attività dei conducenti da parte delle imprese, le stesse devono fornire ai propri autisti un documento, di validità annuale, redatto per iscritto, controfirmato dal conducente, contenente adeguate istruzioni circa le norme di comportamento cui devono attenersi nella guida per garantire il rispetto della normativa sociale in materia di tempi di guida di cui al regolamento comunitario 561/2006.
Oltre a questo documento, le imprese devono effettuare verifiche periodiche, almeno ogni novanta giorni, sull’attività dei conducenti e, dall’esito di tali controlli, deve essere redatto un resoconto scritto, controfirmato dal conducente, che deve essere conservato presso la sede dell’impresa per almeno un anno dalla data della redazione.
Chi fosse interessato a far partecipare i propri conducenti dipendenti ai corsi di cui sopra, può rivolgersi al nostro centro di formazione artigiano, CESAR (sig.ra Daniela Bagnin 0444/168586 oppure sig.ra Vanessa Lorenzato 0444/168591) che, a fine corso, provvederà a inoltrare la domanda di contributo EBAV. Tale contributo, fino all’esaurimento delle risorse disponibili, permetterà di recuperare l’80% del costo sostenuto.
Per quanto concerne invece, approfondimenti sul decreto, fac simile del documento da redigere annualmente e resoconto sui controlli periodici, le imprese devono rivolgersi al responsabile provinciale di categoria, Sig. Maurizio Petris, 0444/168432, Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .