TRASPORTO PERSONE: Estratto delle nuove linee guida sul trasporto emanate dal Ministero dei trasporti in data 29 agosto 2021.
Con la presente si invia un estratto del testo delle nuove linee guida emanate il 29 agosto 2021 dal Ministero dei Trasporti relative ai servizi di trasporto commerciali e non di linea.
Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico.
SERVIZI DI TRASPORTO COMMERCIALI E NON DI LINEA
A far data dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID- 19, di cui all'articolo 9, comma 2, del Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, l'accesso, nel limite della capienza massima dell'80% dei posti consentiti, a:
a) Autobus adibiti a servizi di trasporto persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
b) Autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.
Tale disposizione non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
I vettori terrestri, nonché i loro delegati, sono tenuti a verificare che l'utilizzo del servizio di trasporto avvenga nel rispetto delle predette prescrizioni. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del citato decreto legge n. 52/20121, e il controllo dovrà essere effettuato prima della salita.
Per i viaggi di lunga percorrenza sono inoltre obbligatorie:
- La misurazione della temperatura dei passeggeri all'atto della salita a bordo con divieto di accesso in caso di temperatura superiore a 37,5° C;
- L'autocertificazione di non aver avuto contatti stretti con persone affette da patologia COVID- 19 negli ultimi due giorni prima dell'insorgenza dei sintomi e fino a 14 giorni dopo l'insorgenza dei medesimi; il termine di 14 giorni è ridotto a 7 nel caso di viaggiatori vaccinati;
- L'assunzione dell'impegno da parte dei viaggiatori, al fine di definire la tracciabilità dei contatti, di comunicare anche al vettore e all'Autorità sanitaria territoriale competente l'insorgenza di sintomatologia COVID-19 comparsa entro otto giorni dalla fine del viaggio;
- L'utilizzo di una mascherina chirurgica o di un dispositivo di protezione individuale di livello superiore per una durata massima non superiore alle quattro ore, prevedendone la sostituzione per periodi superiori.
Per i taxi e NCC fino a nove posti:
1) È raccomandato dotare le vetture di paratie divisorie tra le file di sedili;
2) Il passeggero non può occupare il posto vicino al conducente;
3) Nelle vetture omologate per il trasporto fino a cinque persone non potranno essere trasportati sul sedile posteriore più di due passeggeri,
4) Nelle vetture omologate per il trasporto di sei o più persone dovranno essere applicati modelli che non prevedano la presenza di più di due passeggeri per ogni fila di sedili.
Le limitazioni di cui ai punti 3 e 4 non si applicano nel caso di persone che vivono nella stessa unità abitativa, nonché tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili (si riportano alcuni esempi: coniuge, parenti e affini in linea retta e collaterale non conviventi, ma con stabile frequentazione; persone, non legate da vincolo di parentela, di affinità o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi luoghi). La sussistenza delle predette qualità può essere sempre autocertificata dall'interessato.
In buona sostanza, per lunga percorrenza si intende le linee commerciali così distinte:
- per le linee commerciali che attraversano oltre 3 regioni è obbligatorio il green pass;
- per le linee commerciali bi-regionali (tipo Venezia-Milano) non c'è bisogno di alcun green pass.
Per il noleggio con conducente bisogna sempre avere il green pass, obbligatori il distanziamento e la misurazione della temperatura.