TRASPORTO PERSONE: Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto "Sostegni ter"
Il 29 marzo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore il testo coordinato del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4, c.d. "Sostegni ter".
L'art. 4 del Decreto prevede l'incremento per l'anno 2022 di 105 milioni del "Fondo unico nazionale per il turismo", di cui all'articolo 1, comma 366, della Legge di Bilancio 2022 di cui 5 milioni di euro destinati alle imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate all'esercizio di trasporto turistico di persone mediante autobus coperti e la quota rimanente, pari a 39,3 milioni di euro, destinata a misure di sostegno per la continuità aziendale e la tutela dei lavoratori delle agenzie di viaggi e dei tour operator che abbiano subito una diminuzione media del fatturato nell'anno 2021 di almeno il 30 per cento rispetto alla media del fatturato dell'anno 2019.
L'art. 24 del Decreto prevede, al comma 1, disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e di trasporto di persone su strada. In particolare, incrementa di ulteriori 80 milioni per l'anno 2022 la dotazione di cui all'articolo 1, comma 816, della Legge di Bilancio 2022. Tali risorse, fino al 31 marzo 2022, termine del medesimo stato di emergenza, sono destinate al finanziamento dei servizi aggiuntivi programmati al fine di far fronte agli effetti derivanti dalle limitazioni poste al coefficiente di riempimento dei mezzi, e subordinatamente alla rilevazione dell'effettivo utilizzo da parte degli utenti nell'anno 2021.
Il comma 6 dell'art. 24 prevede inoltre che in considerazione del perdurare della situazione emergenziale connessa al COVID-19 e al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti al settore dei servizi di trasporto effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico (linee commerciali), è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022, destinato a compensare, nel limite delle risorse disponibili e per un importo massimo non superiore al 40 per cento dei minori ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019.
A favore delle medesime imprese di cui al precedente capoverso (linee commerciali) è previsto l'incremento di 5 milioni per l'anno 2022 del fondo di cui all'articolo 85, comma 1, del Decreto "Agosto" e destinato al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2022 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3.