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Utilizzo locali sotterranei - modalità di presentazione domanda presso Ispettorato Nazionale del Lavoro

A seguito delle modifiche dell'art 65 D.Lgs 81/2008, con recente nota N. 11 del 29 gennaio 2025 - che ha in oggetto: “Art. 65 del d.lgs. n. 81/2008, modificato dall’art. 1, comma 1, lett. e, legge n. 203/2024. Prime indicazioni”, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha precisato le modalità con cui il Datore di Lavoro è tenuto a chiedere l'apposita deroga per l'utilizzo a scopo lavorativo di locali sotterranei e semisotterranei.

La comunicazione dell’utilizzo dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei può essere presentata esclusivamente per locali che siano già dotati di titolo edilizio con destinazione d’uso compatibile con il tipo di attività lavorativa per la quale si presenta la suddetta comunicazione. Questa deve essere redatta in carta semplice o compilando il modulo INL presente sul sito istituzionale, e inoltrata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), al competente Ufficio territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, 30 giorni prima dell’effettivo utilizzo, modifica o voltura dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei.

La comunicazione deve essere presentata dal datore di lavoro utilizzatore dei detti locali e deve essere accompagnata da una relazione che descriva in maniera puntuale il tipo di attività con l’indicazione delle lavorazioni che si svolgeranno in ciascun ambiente all’interno dei locali, con la specifica che le lavorazioni non diano luogo all’emissione di agenti nocivi e che siano rispettati i requisiti di cui all'allegato IV, in quanto applicabili.

Inoltre, dovrà essere allegata anche l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, iscritto all’Albo professionale, inerente a tutta una serie di conformità e requisiti tali , ben specificati nella nota (allegata in calce alla notizia).

L’art. 65, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008 prevede, per l’Ispettorato del Lavoro competente per territorio, la possibilità di richiedere “ulteriori informazioni”. La suddetta richiesta dovrà essere avanzata qualora la documentazione trasmessa dal datore di lavoro risulti incompleta o carente delle informazioni contenute nel modello di istanza della comunicazione. In tal caso, l'utilizzo dei locali sarà consentito trascorsi trenta giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell'ufficio medesimo.

In mancanza delle condizioni che dimostrino il rispetto dei requisiti di cui al comma 2 dell’art.65 del d.lgs 81/2008, l’Ispettorato del Lavoro competente per territorio dovrà comunicare al datore di lavoro, via PEC, il diniego all’utilizzo dei locali motivandone le ragioni sottese.

  • Data inserimento: 07.02.25