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Valutazione del rischio da stress lavoro correlato - dal 1° gennaio 2011 obbligo di effettuazione

Deve essere realizzata da tutte le aziende con presenza di lavoratori. Va ad intergare il documento di valutazione dei rischi sulla sicurezza

L’articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, prevede quanto segue:

“ La valutazione del rischio, di cui all’art. 17, comma 1, lettera a), ……….., deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro correlato,

Il Ministero del lavoro con apposita lettera circolare del 18/11/2010 ha dettato le linee guida, predisposte dalla Commissione consultiva nazionale, per effettuare la valutazione dello stress lavoro correlato., e nel contempo ha precisato che la data del 31/12/2010, di decorrenza dell’obbligo previsto …., deve essere intesa come data di avvio delle attività di valutazione ai sensi delle presenti indicazioni metodologiche.”

 Gli aspetti da tenere in considerazione per la realizzazione della valutazione del rischio da stress lavoro correlato sono quelli di seguito riportato:

 

-          La valutazione si articola in due fasi: una necessaria, che è la valutazione preliminare, e l’altra eventuale, da attivare nel caso che la prima rilevi elementi di rischio da stress lavoro correlato e le misure di correzione adottate dal datore di lavoro si rivelino inefficaci.

-          La valutazione preliminare consiste nella rilevazione di indicatori oggettivi e verificabili, appartenenti quanto meno a tre distinte famiglie:

1) eventi sentinella, quali ad esempio: indici infortunistici, assenze per malattia, turnover, procedimenti e sanzioni, segnalazioni del medico competente, specifiche e frequenti lamentele da parte dei lavoratori. I predetti eventi sono da valutarsi sulla base di parametri omogenei individuati internamente all’azienda (es. andamento nel tempo degli indici infortunistici rilevati in azienda);

2)fattori di contenuto del lavoro, quali ad esempio: ambiente di lavoro e attrezzature; carichi e ritmi di lavoro; orario di lavoro e turni; corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e requisiti professionali richiesti;

3)fattori di contesto del lavoro, quali ad esempio: ruolo nella organizzazione, autonomia decisionale e controllo: conflitti interpersonali al lavoro; evoluzione e sviluppo di carriera; comunicazione

Nella valutazione preliminare possono essere utilizzate liste di controllo. Per quanto riguarda i punti 2 e 3 occorre sentire i lavoratori e/o il RLS/RLST. Nelle aziende strutturate è possibile sentire un campione rappresentativo dei lavoratori.

Se dalla valutazione preliminare non emergano elementi di rischio da stress lavoro correlato tali da richiedere azioni correttive, il datore di lavoro sarà unicamente tenuto a darne conto nel Documento di Valutazione del Rischio (DVR) e a prevedere un piano di monitoraggio. Nel caso in cui si rilevino elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, si procede alla pianificazione ed alla adozione degli opportuni interventi correttivi (es. interventi organizzativi, tecnici, procedurali, comunicativi, …). Ove gli interventi correttivi risultino inefficaci, si procede, nei tempi che la stessa impresa definisce nella pianificazione degli interventi, alla fase di valutazione successiva (valutazione approfondita) 

-          La valutazione approfondita prevede la valutazione della percezione soggettiva dei lavoratori, ad esempio attraverso differenti strumenti quali questionari, focus group, interviste semi-strutturate, sulle famiglie di fattori/indicatori di cui all’elenco in questione.

E’ bene ricordare che la valutazione del rischio da stress lavoro correlato è parte integrante della valutazione dei rischi e viene effettuata dal datore di lavoro avvalendosi dell’RSPP con il coinvolgimento del medico competente, ove nominato e previa consultazione del RLS per la sicurezza.

Chi ha già effettuato la valutazione del rischio da stress lavoro correlato, coerentemente con le metodologie sopra richiamate, non deve ripetere l’indagine ma solo tenerla aggiornata.

 Di seguito si riportano, senza esploderli nel dettaglio, i vari indicatori individuati, inoltre le aree di contesto cui si dovrà fare riferimento con la risposta a specifiche domande

 Indicatori aziendali

 1) indici infortunistici (ultimi tre anni)

2) assenze per malattia (ultimi tre anni)

3) assenza dal lavoro (ultimi tre anni)

4) % ferie non godute (ultimi tre anni)

5) % rotazione del personale (ultimi tre anni)

6) vertenze fra datore di lavoro e lavoratore (ultimi tre anni)

7) procedimenti, sanzioni disciplinari (ultimi tre anni)

8) richieste visite mediche straordinarie da parte del medico competente (ultimi tre anni)

9) segnalazioni formalizzate del medico competente di condizioni di stress al lavoro

10) istanze giudiziarie per licenziamento

11) istanze giudiziarie per molestie morali/sessuali

Indicatori area contesto lavoro (dieci domande)

Indicatori area interfaccia casa lavoro – conciliazione vita/lavoro (quattro domande)

Indicatori area ambiente di lavoro ed attrezzature di lavoro (tredici domande)

Indicatori area pianificazione dei compiti (sei domande)

Indicatori area carico di lavoro – ritmo di lavoro (otto domande)

Indicatori area orario di lavoro – (sei domande)

Per ogni indicatore corrisponde un punteggio e una modalità di calcolo. Il risultato permetterà di capire se l’azienda è a basso, medio o alto rischio. A seconda del risultato si comprenderà se in azienda  vi sono fattori che causano stress o se invece non vi sono problemi. Sulla base di questo si realizza la valutazione del rischio da stress lavoro correlato, che dovrà poi trovare riscontro nella documento della valutazione dei rischi dell’azienda.

Per informazioni contattare il settore sicurezza di Confartigianato Vicenza (tel. 0444 168420 – 168430)

  • Data inserimento: 07.07.11