VENDITA ALIMENTI SFUSI/CIRCOLARE DEL MINSTERO DELLA SALUTEro della Salute
Il 23 dicembre 2024 il ministero della Salute italiano ha diramato una circolare, agli assessorati alla Sanità di tutte le Regioni e Province autonome, per richiamare i doveri di informazione sull’elenco degli ingredienti dei prodotti alimentari sfusi e preincartati. (ved. Circolare allegata)
La circolare del ministero della Salute, Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Prevenzione:
– deriva dalle segnalazioni pervenute alla Direzione “riguardanti la commercializzazione di prodotti senza preimballaggio, o imballati su richiesta nei luoghi di vendita o preimballati per la vendita diretta, sprovvisti dell’informazione sulla lista degli ingredienti”, e
– ribadisce l’invito agli Assessorati della Sanità di tutte le Regioni e Province autonome, “per il tramite delle Aziende Sanitarie Locali, a voler vigilare sul rispetto della normativa vigente da parte degli operatori’. Dopo aver sottolineato ‘l‘importanza e l’impatto della tematica sul consumatore.
Ricordiamo infatti che i cosiddetti alimenti venduti sfusi (cioè incartati al momento della vendita) devono essere accompagnati dalla denominazione dell’alimento e dall’elenco degli ingredienti. Le sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze alimentari di cui al Reg. UE 1169/11 (allegato 2) devono venire distinte con evidenza grafica, rispetto agli altri ingredienti (grassetto, colore diverso o sottolineato).
La nota del ministero della Salute ribadisce che tali indicazioni devono essere “chiaramente visibili e leggibili; direttamente sul prodotto oppure accanto al prodotto, sul contenitore del prodotto, su apposito cartello o registro oppure su altro sistema equivalente, anche digitale, in prossimità dei banchi di esposizione dei prodotti.”
Come abbiamo avuto modo di segnalare più volte nelle nostre comunicazioni, le informazioni sui prodotti alimentari non devono mai indurre il consumatore in errore sulla natura e la composizione dei prodotti alimentari. Non è quindi più utilizzabile il “vecchio” elenco unico degli ingredienti, perché darebbe informazioni sulla lista degli ingredienti utilizzati nella preparazione complessiva dei prodotti esposti in vendita. I consumatori devono invece poter comprendere quali sono gli ingredienti dei singoli alimenti posti in vendita. Più opportuno invece un registro/libro ingredienti con messo a disposizione nel punto vendita.
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