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VERSAMENTI IMPOSTE A SALDO 2023 E ACCONTO 2024

Quali soggetti hanno diritto al differimento al 31 luglio senza maggiorazione

La campagna dichiarativa 2024 sta “entrando nel vivo”; riteniamo utile ricordare le scadenze del pagamento dell'irpef per i soggetti che presentano il Modello Redditi 2024.

Oltre alla scadenza ordinaria che prevede che i versamenti debbono avvenire:

  • entro il 30 giugno, ovvero 1 luglio in quanto il 30 cade di domenica,
  • oppure entro il 31 luglio con una maggiorazione dello 0,40%,

vi sono nuovi termini per i soggetti ISA; vediamo cosa stabilisce la norma nel successivo paragrafo.

Differimento versamenti in acconto e saldo irpef per i soggetti ISA

L'art 37 del Dlgs n 13/2024 di attuazione delle Riforma Fiscale ha previsto il differimento del termine dei versamenti del saldo e del primo acconto per il primo anno di applicazione del concordato.

In particolare, i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilita' fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti a effettuare entro il 30 giugno 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione.

Le disposizioni si applicano, ai soggetti

  • che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale anche in presenza di cause di esclusione dagli stessi,
  • che applicano il regime dei minimi,
  • che applicano il regime forfetario,
  • che partecipano a società, associazioni e imprese (di cui al primo punto) così dette “trasparenti” (tutte le società di persone e le S.r.l. trasparenti per opzione).
  • Data inserimento: 03.06.24
  • Inserito in:: Redditi
  • Notizia n.: 6265