La sentenza conferma la responsabilità, per quanto avvenuto (caduta dall’alto a seguito di lavori in quota), dell’amministratore delegato e del preposto
Va tutelato chiunque ponga in essere una prestazione di lavoro nel senso lato a prescindere dall’eventuale mancanza di un contratto e dalla episodicità della prestazione
L’amministratore unico e l’RSPP non rispondono della caduta dal tetto di un lavoratore, se tutte le cautele possibili da adottare erano state puntualmente adottate
Obbligatorie misure preventive e protettive da predisporre negli edifici esistenti per la manutenzione in quota degli impianti in condizioni di sicurezza
Le istruzioni tecniche si applicano a tutti gli interventi edilizi per i quali la richiesta di permesso di costruire o la denuncia di inizio attività siano state presentate successivamente al 22/09/2009