ALIMENTAZIONE: Prodotti DOP IGP Obbligo indicare il produttore in etichetta
Riceviamo e pubblichiamo nota di Confartigianato Veneto:
A partire dal 14 maggio 2026, il nome del produttore o dell’operatore responsabile dovrà comparire in etichetta accanto all’indicazione geografica dei prodotti DOP e IGP. Lo prevede il Regolamento UE 2024/1143 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite.
Le categorie di "produttori ed utilizzatori" compresi nelle filiere produttive che includono tutti i prodotti italiani attualmente riconosciuti a DOP o ad IGP, sono
- a) "caseifici" nella filiera formaggi;
- b) "produttori agricoli" nella filiera ortofrutticoli e cereali non trasformati;
- c) "imprese di lavorazione" nella filiera ortofrutticoli e cereali trasformati;
- d) "olivicoltori" nella filiera grassi (oli);
- e) "allevatori" nella filiera carni fresche;
- f) "imprese di lavorazione" nella filiera preparazioni carni;
- g) "preparatori" nella filiera prodotti panetteria;
- h) "elaboratori" nella filiera aceti diversi dagli aceti di vino;
- i) " agricoltori" nella filiera oli essenziali;
- l) “apicoltori” o “caseifici” nella filiera altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari di vari tipo, escluso il burro, ecc.);
- m) “agricoltori” nella filiera caffè, tè e spezie, escluso il matè;
- n) “pescatori” e/o “allevatori” nella filiera pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati;
- o) “produttori” nella filiera prodotti di pasticceria, confetteria o biscotteria;
- p) “pastificio” nella filiera pasta alimentare;
- q) “produttori” nella filiera cioccolato e prodotti derivati;
- r) “elaboratori” nella filiera vini aromatizzati.
Per la corretta attuazione di questo adempimento il Ministero dell’Agricoltura cha diffuso la circolare del 6 marzo 2026 dove evidenzia che il nome del produttore deve comparire nello stesso campo visivo dell’indicazione geografica, leggibile da un unico punto di vista. Ammesso anche il retro dell’etichetta, purché sia visibile almeno una volta insieme alla denominazione.
La stessa circolare prevede che per i prodotti realizzati da più soggetti, può essere indicato un solo produttore, di norma quello responsabile della fase che conferisce le caratteristiche essenziali al prodotto. L’indicazione del marchio commerciale non è sufficiente se non coincide con la ragione sociale del produttore.
I prodotti già etichettati prima del 14 maggio 2026 potranno essere venduti fino ad esaurimento scorte anche senza il nuovo obbligo.
In allegato la circolare a cui si rinvia per ogni ulteriore approfondimento.

