Cassazione: requisito dei "lavori in quota" e mancata adozione di misure idonee a scongiurare il pericolo di cadute. Responsabilità dell'ente: sussiste sia l'interesse che il vantaggio
Per la Corte di Cassazione l'altezza superiore a due metri dal suolo, tale da richiedere le particolari misure di prevenzione prescritte dall'art. 122 del D.Lgs. n. 81/2008, deve essere calcolata in riferimento all'altezza alla quale il lavoro viene eseguito rispetto al terreno sottostante e non al piano di calpestio del lavoratore. Prendere come punto di riferimento la posizione del lavoratore, infatti, significa escludere la stessa configurabilità dell'ipotesi del lavoro in quota superiore ai due metri, essendo comunque necessario che l'oggetto sia a portata degli arti superiori del lavoratore.
La condotta colposa nel caso in specie, è stata realizzata nell'interesse della società al fine di realizzare, a qualunque costo ed in tempi ridotti, il lavoro di soppalcatura ad essa affidato: ciò utilizzando allo scopo un ponteggio non a norma e mettendo a rischio l'incolumità del lavoratore. Ricorre inoltre anche il requisito del vantaggio dell'ente ravvisabile, secondo una valutazione ex post degli effetti della condotta illecita, in un risparmio di tempi e costi di manodopera.
In allegato la sentenza della Corte di cassazione 20/09/2016, n. 39024.