InformaImpresa 09/2014 - page 15

2.dai lavoratori cessati in ragionedi accordi individuali
sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e
412del codicedi procedura civile, alleDirezioni Ter-
ritoriali del Lavoro innanzi allequali sono stati sotto-
scritti gli accordi stessi, corredatadell’accordo cheha
dato luogo alla cessazione del rapportodi lavoro;
3.dai lavoratori cessati in ragione di accordi colletti-
vi di incentivo all’esodo, alleDirezioni Territoriali del
Lavoro competenti inbase alla residenza;
4.ai lavoratori cessati per risoluzione unilaterale alle
Direzioni Territoriali del Lavoro competenti in base
alla residenza.
Per ulteriori approfondimenti consultare il file:
DownloadMinLav_Decreto_salvaguardia_04.14.pdf
alla notizia1419 su
• • •
QUALITA’
1 Prodotti assorbenti e disperdenti da
impiegare inmare per la contaminazione da
idrocarburi petroliferi.
Modificati i criteri di accettabilità delle risultanze dei test
ai fini del riconoscimento di idoneità di un prodotto di-
sperdente di origine sintetica o naturale.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19/02/2014, n. 41,
il decreto del Ministero dell’ambiente 03/02/2014 ri-
guardante “Modifica al decreto 25/02/2011, recante
definizione delle procedure per il riconoscimento di
idoneità dei prodotti assorbenti e disperdenti da im-
piegare in mare per la bonifica da contaminazione da
idrocarburi petroliferi”.
CondecretodelMinisterodell’ambientedel25.02.2011
sono state definite le procedure per il riconoscimento
di idoneitàdei prodotti assorbenti edisperdenti da im-
piegare in mare per la bonifica dalla contaminazione
da idrocarburi petroliferi. In tale contesto si trova l’al-
legato 5 che stabilisce i criteri di accettabilità delle ri-
sultanze dei test ai fini del riconoscimento di idoneità
di un prodotto disperdente di origine sintetica natu-
rale.
Con il decreto direttoriale del Ministero dell’ambiente
del 03/02/2014, l’allegato citato è statomodificato al
comma5, paragrafo6, come di seguito riportato:
“6. Criteri di accettabilità delle risultanze dei test ai fini
del riconoscimento di idoneità di un prodotto disper-
dente di origine sintetica onaturale.
1. Il punto di infiammabilità, determinato in accordo al
metodoUni En Iso2719: 2005, deve essere superiore a
55°C;
2.La viscosità cinematica,misurata a20°C secondo ilme-
todoAstmD 445, deve essere inferiore o uguale a 400
cSt;
3. Il punto di intorbidimento, determinato secondo le nor-
me IP219/67, deve essere inferiore o uguale a -10°C;
4.L’efficacia del prodotto, determinata secondo lametodi-
cadi cui al presenteAllegato, deveessere taledadisper-
dere almeno il 60% del petrolio;
5.comma soppresso con il decretodirettorialedelMiniste-
ro dell’ambiente 03/02/2014
6.La tossicità negli organismi marini, determinata secon-
do le indicazioni di cui al presente Allegato, deve pre-
vedere per tutti gli organismi una EC50maggiore di 10
mg/L;
7. Tutti i componenti del prodotto devono risultare bio-
degradabili con un consumo di ossigeno maggiore del
60% del ThOD.;
8. In riferimento al bioaccumulo, il log Kow di tutti i com-
ponenti organici del prodotto deve essere inferiore o
uguale a 3 oppure unBcfmisuratominore di 500.
1. Il punto di infiammabilità, determinato in accordo al
metodoUni En Iso2719: 2005, deve essere superiore a
55 °C;
2.Laviscosità cinematica,misurataa20 °Csecondo ilme-
todoAstmD 445, deve essere inferiore o uguale a 400
cSt;
3. Il punto di intorbidimento, determinato secondo le nor-
me IP219/67, deve essere inferiore o uguale a -10 °C;
4.L’efficacia del prodotto, determinata secondo lametodi-
cadi cui al presenteallegato, deveessere taledadisper-
dere almeno il 60% del petrolio;
5.La tossicità negli organismi marini, determinata secon-
do le indicazioni di cui al presente allegato, deve pre-
vedere per tutti gli organismi una EC50maggiore di 10
mg/L;
6.Tutti i componenti del prodotto devono risultare bio-
degradabili con un consumo di ossigeno maggiore del
60% del ThOD.;
7. In riferimento al bioaccumulo, il log Kow di tutti i com-
ponenti organici del prodotto deve essere inferiore o
uguale a 3 oppure unBCFmisuratominore di 500.”
On line si riporta il testo aggiornato con le modifiche
apportate, del decretodirettoriale25/02/2011delMi-
nisterodell’ambiente.
Per ulteriori approfondimenti consultare il file:
- Download Decreto direttoriale 25 febbraio 2011 aggior-
nato con il decreto direttoriale 3 febbraio 2014.pdf
alla notizia1412 su
QUALITA’
2 Giocattoli:Modificati i limiti dimigrazione del
cadmio dai giocattoli o dai loro componenti.
Aggiornati, dal 18/05/2012, i limiti per la sostanza “Cad-
mio” presente nei giocattoli per i bambini di età inferiore
ai 14 anni.
Pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 26/07/2012, n.
173, il decreto del Ministero dello sviluppo economi-
co 18/05/2012, che modifica l’allegato II del decreto
legislativo 11/04/2011, n.54, riguardante la sicurezza
dei giocattoli
Il decreto legislativo 11/04/2011, n. 54 si applica ai
prodotti progettati odestinati, inmodoesclusivoome-
no, aessereutilizzati per fini di giocodabambini di età
inferiore a14 anni.
Con il decreto del Ministero dello sviluppo economico
18/05/2012, è statamodificata la voce relativa al cad-
mio, riportata al punto 13 dell’allegato II, parte III, del
decreto legislativo11/04/2011, n. 54.
Nella sostanza il cadmio non deve superare i limiti di
migrazione dai giocattoli odai loro componenti.
La nuova versione è la seguente:
Elemento
Cadmio
mg/kg di materiale per giocattoli
secco, fragile, inpolvereoflessibile
1,3
mg/kg di materiale per giocattoli li-
quidoo colloso
0,3
mg/kg di materiale rimovibile dal
giocattolomediante raschiatura
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In relazioneal decreto legislativo11/04/11, n. 54, vale
la pena di evidenziare che lo stessonon si applica:
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