InformaImpresa 09/2014 - page 7

il decretodelMinisterodell’ambiente15/01/2014, che
riporta“Modificheallaparte I dell’allegato IV, allaparte
V del decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, recante
norme inmateria ambientale”.
Con il decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, all’arti-
colo 269, è stabilito che per tutti gli stabilimenti che
producono emissioni deve essere richiesta un’autoriz-
zazione. Il gestore che intende installare uno stabili-
mento nuovo o trasferire uno stabilimento da un luo-
go ad un altro deve presentare all’autorità competente
una domanda di autorizzazione. Nello stesso articolo
sopra citato si precisa cheviene fatto salvoquantopre-
visto dall’articolo 272, commi 1 e 5 del decreto legi-
slativo 03/04/2006, n. 152. In particolare il comma 1
dell’articolo 272 precisa che non sono sottoposti ad
autorizzazione alle emissioni in atmosfera, gli stabili-
menti in cui sono presenti esclusivamente impianti e
attività elencati nella Parte I dell’allegato IV alla par-
te quinta del decreto legislativo 03/04/2006, n. 152.
L’elenco si riferisce a impianti e ad attività le cui emis-
sioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell’inqui-
namento acustico.
Con ildecretodelMinisterodell’ambiente15/01/2014,
sono state apportatemodifiche agli impianti e attività
elencati nella Parte I dell’allegato IV, alla parte quinta.
In particolare la lettera p) dell’elenco viene sostituita
con le seguenti lettere
p) Impianti di trattamento delle acque, escluse le linee di
trattamento dei fanghi, fatto salvo quanto previsto dalla
lettera p-bis;
p-bis) Linee di trattamento dei fanghi che operano
nell’ambito di impianti di trattamento delle acque reflue
con potenzialità inferiore a 10.000 abitanti equivalenti
per trattamenti di tipo biologico e inferiore a 10mc/h di
acque trattateper trattamenti di tipo chimico/fisico; in ca-
sodi impianti cheprevedono siaun trattamentobiologico,
sia un trattamento chimico/fisico, devono essere rispettati
entrambi i requisiti.
NORMATIVADI RIFERIMENTO
DECRETOLEGISLATIVO03/04/2006, n.152
ARTICOLO272
IMPIANTI EATTIVITA’ INDEROGA
1.
Non sono sottoposti ad autorizzazione di cui al pre-
sente titolo gli stabilimenti in cui sono presenti esclu-
sivamente impianti e attività elencati nella parte I
dell’Allegato IV alla parte quinta del presente decreto.
L’elenco si riferisce a impianti e ad attività le cui emis-
sioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell’in-
quinamento atmosferico. Si applicano esclusivamente
i valori limite di emissione e le prescrizioni specifi-
camente previsti, per tali impianti e attività, dai piani
e programmi o dalle normative di cui all’articolo 271,
commi 3 e4.Al finedi stabilire le sogliedi produzione
e di consumo e le potenze termiche nominali indicate
nella parte I dell’Allegato IV alla parte quinta del pre-
sente decreto si deve considerare l’insieme degli im-
pianti e delle attività che, nello stabilimento, ricadono
in ciascuna categoria presente nell’elenco. Gli impian-
ti che utilizzano i combustibili soggetti alle condizio-
ni previste dalla parte II, sezioni 4 e 6, dell’Allegato X
alla parte quinta del presente decreto, devono in ogni
caso rispettare almeno i valori limite appositamente
previsti per l’uso di tali combustibili nella parte III II,
dell’Allegato I alla parte quinta del presente decreto.
Se in uno stabilimento sono presenti sia impianti o at-
tività inclusi nell’elenco della parte I dell’allegato IV
alla parte quinta del presente decreto, sia impianti o
attivitànon inclusi nell’elenco, l’autorizzazionedi cui al
presente titolo considera soloquelli esclusi. Il presente
comma si applica anche ai dispositivi mobili utilizzati
all’internodi uno stabilimentodaungestorediversoda
quello dello stabilimentoononutilizzati all’internodi
uno stabilimento. Il gestore di uno stabilimento in cui
i dispositivi mobili di un altro gestore sono collocati
ed utilizzati inmodo non occasionale deve comunque
ricomprendere tali dispositivi nella domanda di auto-
rizzazione dell’articolo 269 salva la possibilità di ade-
rire alle autorizzazioni generali del comma 2 nei casi
ivi previsti. L’autorità competentepuòaltresì prevede-
re, con proprio provvedimento generale, che i gestori
comunichino alla stessa o ad altra autorità da questa
delegata, in via preventiva, la data di messa in eserci-
zio dell’impianto o di avvio dell’attività ovvero, in caso
di dispositivi mobili, la data di inizio di ciascuna cam-
pagna di utilizzo. Gli elenchi contenuti nell’allegato IV
alla parte quinta del presente decreto possono essere
aggiornati ed integrati, con le modalità di cui all’arti-
colo281, comma5, anche su indicazionedelle regioni,
delle province autonome e delle associazioni rappre-
sentative di categorie produttive.
2.
Per specifiche categorie di stabilimenti, individua-
te in relazione al tipo e alle modalità di produzione,
l’autorità competente può adottare apposite autorizza-
zioni di carattere generale, relative a ciascuna singo-
la categoria, nelle quali sono stabiliti i valori limite di
emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni
di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati,
i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e
di analisi e la periodicità dei controlli. I valori limite di
emissione e le prescrizioni sono stabiliti in conformità
all’articolo 271, commi da 5 a 7. L’autorizzazione ge-
nerale stabilisce i requisiti della domanda di adesione
e può prevedere appositi modelli semplificati di do-
manda, nei quali le quantità e le qualità delle emissio-
ni sono deducibili dalle quantità di materie prime ed
ausiliarie utilizzate. Al fine di stabilire le soglie di pro-
duzione e di consumo e le potenze termiche nominali
indicate nella parte II dell’Allegato IV alla parte quinta
del presente decreto si deve considerare l’insieme de-
gli impianti e delle attività che, nello stabilimento, ri-
cadono in ciascuna categoria presente nell’elenco. Per
gli stabilimenti in cui sono presenti anche impianti o
attività a cui l’autorizzazione generale non si riferisce,
il gestore devepresentaredomandadi autorizzazione
ai sensi dell’articolo 269. I gestori degli stabilimenti
per cui è stata adottata una autorizzazione generale
possono comunque presentare domanda di autorizza-
zione ai sensi dell’articolo269.
3.
Almeno quarantacinque giorni prima dell’installa-
zione il gestore degli stabilimenti di cui al comma 2,
presenta all’autorità competente o ad altra autorità da
questa delegata una domanda di adesione all’autoriz-
zazionegenerale corredatadai documenti ivi prescritti.
L’autoritàche riceve ladomandapuò, conproprioprov-
vedimento, negare l’adesione nel caso in cui non siano
rispettati i requisiti previsti dall’autorizzazionegenera-
leo i requisiti previsti dai piani edai programmi o dal-
le normative di cui all’articolo 271, commi 3 e 4, o in
presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o
di zone che richiedono una particolare tutela ambien-
tale. Tale procedura si applica anche nel caso in cui
il gestore intenda effettuare una modifica dello stabi-
limento. Resta fermo l’obbligo di sottoporre lo stabili-
mento all’autorizzazione di cui all’articolo 269 in caso
dimodifiche per effettodellequali lo stabilimentonon
sia più conforme alle previsioni dell’autorizzazione ge-
nerale. L’autorizzazione generale si applica a chi vi ha
aderito, anche se sostituita da successive autorizzazio-
ni generali, per un periodo pari ai dieci anni successivi
all’adesione. Non hanno effetto su tale termine le do-
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