mande di adesione relative alle modifiche dello sta-
bilimento. Almeno quarantacinque giorni prima della
scadenza di tale periodo il gestore presenta una do-
mandadi adesione all’autorizzazionegeneralevigente,
corredata dai documenti ivi prescritti. L’autorità com-
petente procede, almeno ogni dieci anni, al rinnovo
delle autorizzazioni generali adottate ai sensi del pre-
sente articolo. Per le autorizzazioni generali rilasciate
ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 21 luglio 1989 e del decreto del Presidente
dellaRepubblica25 luglio1991, il primo rinnovo è ef-
fettuatoentro cinqueanni dalladatadi entrata invigo-
re della parte quinta del presente decreto e i soggetti
autorizzati presentano una domanda di adesione, cor-
redata dai documenti ivi prescritti, nei seimesi che se-
guono al rinnovo o nei diversi termini stabiliti dall’au-
torizzazione stessa, durante i quali l’eserciziopuòesse-
re continuato. In caso di mancata presentazione della
domanda di adesione nei termini previsti dal presente
comma lo stabilimento si considera in esercizio senza
autorizzazione alle emissioni.
4.
Le disposizioni dei commi 1, 2 e3non si applicano:
a)in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossi-
che per la riproduzione omutagene o di sostanze di
tossicità cumulabilità particolarmente elevate, co-
me individuatedallaparte II dell’Allegato I allaparte
quinta del presente decreto, o
b)nel caso incui sianoutilizzate,nell’impiantoonell’at-
tività, le sostanze o i preparati classificati dal decre-
to legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, come cancero-
geni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa
del loro tenoredi COV, e ai quali sono state assegna-
te etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49,
R60, R61.
4-bis.
Conappositodecreto, daadottareai sensi dell’ar-
ticolo281, comma5, si provvedead integrare l’allegato
IV, parte II, alla parte quinta del presente decreto con
l’indicazione dei casi in cui, in deroga al comma pre-
cedente, l’autorità competentepuòpermettere, nell’au-
torizzazione generale, l’utilizzo di sostanze inquinanti
classificatecon frasi di rischioR45,R46,R49,R60,R61,
R68, in considerazione degli scarsi quantitativi d’im-
piegoodelle ridottepercentuali di presenza nellema-
terie prime onelle emissioni.
5.
Il presente titolonon si applica agli stabilimenti de-
stinati alla difesa nazionale ed alle emissioni prove-
nienti da sfiati e ricambi d’aria esclusivamente adibiti
alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavo-
ro. Agli impianti di distribuzione dei carburanti si ap-
plicano esclusivamente le pertinenti disposizioni degli
articoli 276 e277.
DECRETOLEGISLATIVO03.04.06, n.152
PARTEV–ALLEGATO IV
Aggiornato al decretodelMinisterodell’Ambiente15.01.14
PubblicatonellaGazzettaUfficiale10.02.14, n.33
IMPIANTI EATTIVITA’ INDEROGA-Parte I
Impianti ed attivitàdi cui all’articolo272, comma1
1. Elencodegli impianti e delle attività:
a)Lavorazioni meccaniche dei metalli, con esclusione
di attivitàdi verniciaturae trattamento superficialee
smerigliature con consumo complessivo di olio (co-
me taleo come frazioneoleosa delle emulsioni) in-
feriore a500 kg/anno;
b)laboratori orafi in cui non è effettuata la fusione di
metalli, laboratori odontotecnici, esercizi in cui viene
svolta attività estetica, sanitaria e di servizio e cura
della persona, officine ed altri laboratori annessi a
scuole.
c)Decorazione di piastrelle ceramiche senza procedi-
mentodi cottura.
d)Le seguenti lavorazioni tessili:
- preparazione, filatura, tessitura della trama, della ca-
tena o dellamaglia di fibre naturali, artificiali o sin-
tetiche, con eccezione dell’operazione di testurizza-
zione delle fibre sintetiche e del bruciapelo;
- nobilitazionedi fibre, di filati, di tessuti limitatamen-
tealle fasi di purga, lavaggio, candeggio (ad eccezio-
ne dei candeggi effettuati con sostanze in grado di
liberarecloroe/o suoi composti), tinturaefinissaggio
a condizione che tutte le citate fasi dellanobilitazio-
ne sianoeffettuatenel rispettodelle seguenti condi-
zioni:
1)le operazioni in bagno acquoso devono essere con-
dotte a temperatura inferiore alla temperatura di
ebollizione del bagno, oppure, nel caso in cui siano
condotte alla temperatura di ebollizione del bagno,
ciò deve avvenire senza utilizzazione di acidi, di al-
cali o di prodotti volatili, organici o inorganici, o, in
alternativa, all’internodimacchinari chiusi;
2)le operazioni di asciugamento o essiccazione e i
trattamenti con vapore espanso o a bassa pressio-
ne devono essere effettuate a temperatura inferiore
a 150° e nell’ultimo bagno acquoso applicato alla
merce non devono essere stati utilizzati acidi, alcali
oprodotti volatili, organici od inorganici.
e)Cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, ro-
sticcerie e friggitorie.
f) Panetterie, pasticcerie ed affini con un utilizzo com-
plessivo giornaliero di farina non superiore a 300
kg.
g)Stabulari acclusi a laboratori di ricerca e di analisi.
h)Serre.
i) Stirerie.
j) Laboratori fotografici.
k)Autorimesseeofficinemeccanichedi riparazioni vei-
coli, escluse quelle in cui si effettuano operazioni di
verniciatura.
l) Autolavaggi.
m)Silos per materiali da costruzione ad esclusione di
quelli asserviti ad altri impianti, nonché silos per i
materiali vegetali.
n)Macchine per eliografia.
o)Stoccaggio e movimentazione di prodotti petrolchi-
mici ed idrocarburi naturali estratti da giacimento,
stoccati e movimentati a ciclo chiuso o protetti da
gas inerte.
p)Impianti di trattamento delle acque, escluse le linee
di trattamentodei fanghi, fatto salvoquantoprevisto
dalla lettera p-bis).
p-bis) Linee di trattamento dei fanghi che operano
nell’ambito di impianti di trattamento delle acque
reflue con potenzialità inferiore a 10.000 abitanti
equivalenti per trattamenti di tipo biologico e infe-
riore a 10mc/h di acque trattate per trattamenti di
tipo chimico/fisico; in caso di impianti che prevedo-
no sia un trattamento biologico, sia un trattamento
chimico/fisico, devonoessere rispettati entrambi i re-
quisiti.
q)Macchinari a ciclo chiusodi concerie e pelliccerie.
r) Attività di seconde lavorazioni del vetro, successive
alle fasi iniziali di fusione, formatura e tempera, ad
esclusione di quelle comportanti operazioni di aci-
datura e satinatura.
s)Forni elettrici a volta fredda destinati alla produzio-
ne di vetro.
t) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgela-
zione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione gior-
nalieramassima non superiore a350 kg.
u)Trasformazione e conservazione, esclusa la surgela-
8
InformaImpresa
Venerdì
2
maggio
2014