AMBIENTE
60 Firmato dalMinistro dell’Ambiente il decreto
che esclude dall’obbligo del SISTRI le imprese
che occupano fino a dieci dipendenti.
Le imprese produttrici iniziali di rifiuti (pericolosi e non
pericolosi) non sono obbligate ad aderire al SISTRI se oc-
cupano fino a 10 dipendenti. Slitta al 30 giugno 2014
l’obbligo del pagamento del contributo annuale.
E’ stato firmato il 24/04/2014, dal ministro dell’Am-
bienteGianlucaGalletti, il decreto che esclude dall’ob-
bligodel SISTRI le impreseegli enti cheoccupanofino
a dieci dipendenti. E’ una vittoria di Confartigianato e
delle associazioni di categoria che da anni si battono
per ottenere semplificazioni in materia ambientale a
favore delle piccole imprese. Il decreto è ora in attesa
di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, ma di fatto si
può affermare che finalmente sono state comprese le
motivazioni della forte avversità, da parte delle impre-
se, nei confronti del SISTRI. Di seguito si riporta il rie-
pilogodei contenuti del decreto.
QUALI SONOGLI ENTI ELE IMPRESEPRODUTTORI
INIZIALI OBBLIGATIADADERIREALSISTRI
Gli enti e le impreseproduttrici di rifiuti chehanno l’ob-
bligodi aderire al SISTRI, sono riportatI di seguito:
a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti spe-
ciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriali
con più di 10 dipendenti,
esclusi, indipendentemente
dal numero dei dipendenti, gli enti e le imprese di cui
all’articolo 2135 del codice civile che conferiscono i
propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di rac-
colta, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera pp)
del decreto legislativo 152 del 2006 (riportato in fon-
dopagina).
CodiceCivile–Articolo2135– Imprenditore agricolo
“È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti
attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento
di animali e attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per alleva-
mento di animali si intendono le attività dirette alla cura
e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase neces-
saria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che
utilizzanoopossonoutilizzare il fondo, il boscoo leacque
dolci, salmastre omarine.
Si intendono comunque connesse leattività, esercitatedal
medesimo imprenditoreagricolo, diretteallamanipolazio-
ne, conservazione, trasformazione, commercializzazione e
valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti
prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco
odall’allevamentodi animali, nonché leattivitàdiretteal-
la fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione pre-
valentedi attrezzatureo risorsedell’aziendanormalmente
impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le
attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio
rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come
definite dalla legge.”
b) gli enti e le imprese conpiùdi dieci dipendenti, pro-
duttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi
di cui all’arti-
colo184, comma3, lettere
b)(rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costru-
zione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di
scavo)
c) (rifiuti da lavorazioni industriali)
d)(rifiuti da lavorazioni artigianali)
e)(rifiuti da attività commerciali)
f) (rifiuti da attività di servizio)
h)(rifiuti derivanti da attività sanitarie).
c) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti spe-
ciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio
di
cui all’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto
legislativo152del 2006;
d) gli enti e le imprese che effettuano la raccolta, il
trasporto, il recupero, lo smaltimento dei rifiuti urbani
nellaRegioneCampania;
e) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti spe-
ciali pericolosi da attività di pesca professionale e ac-
quacoltura
di cui al decreto legislativo9gennaio2012,
n. 4, con più di dieci dipendenti, ad esclusione, indi-
pendentemente dal numero dei dipendenti, degli enti
e delle imprese iscritti alla sezione speciale “imprese
agricole” del registro delle imprese che conferiscono
i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di rac-
colta, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera pp)
del decreto legislativo 152 del 2006
(riportato infondo
pagina)
;
ENTI E IMPRESEPRODUTTORI INIZIALI
DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI
NONOBBLIGATIADADERIREALSISTRI
Per gli enti e le impreseproduttori iniziali di rifiuti spe-
ciali pericolosi chenon sonoobbligati ad aderire al SI-
STRI, o chenonvi aderisconovolontariamente, restano
fermi gli adempimenti relativi alla tenutadei registri di
carico e scarico dei rifiuti e del formulario di identifi-
cazione per la fase del trasporto (previsti dagli articoli
190 e193del decreto legislativon. 152del 2006).
ONERI CONTRIBUTIVI PERL’ADESIONEALSISTRI
-ANNO2014–ENTRO IL30GIUGNO
I soggetti tenuti ad aderire al SISTRI sono tenuti al
versamento del contributo annuale entro il 30 giugno
2014, nellamisura e con lemodalità previste dalle di-
sposizioni vigenti. Effettuato il pagamento dei contri-
buti dovuti, gli operatori dovranno comunicare al SI-
STRI gli estremi di pagamento esclusivamente tramite
accesso all’area “gestione aziende” disponibile sul por-
tale SISTRI in area autenticata. In fondo alla notizia si
riporta la tabella con i contributi di iscrizioneal SISTRI,
COMITATOTECNICO
Ambiente -Energia, Qualità, Sicurezza sul Lavoro:
Loris Rui, Paolo Carmignato, Lorenza Fanton, Chiara Zocca
Contrattuale -Lavoro:
Andrea Rigotto, Piero Buogo, Andrea Corà, Paola Fontana, Laura Tromben, Giovanna Urso, Moreno Zonta
Credito:
Luciano Sassetto, AntonioMarcati
Fisco:
Franco De Antoni, Giuliano Coin
Internazionalizzazione:
Andrea Rossi, Loretta Bilato, Valeria Cibrario
NotizieOrganizzative:
AndreaMolon, Claudia Pretto
Previdenza:
Alberto Bordignon
Sistemi e Categorie:
Renato Grotto, Vladi Riva, Valentina Saccarola, Andrea Schiavo, Valentino Varotto
Coordinamento e Grafica:
Lucia Pomi, Stefano Baroni, Stefano Rossi, Antonio Stefani, Federica Vencato
2
InformaImpresa
Venerdì
2
maggio
2014