per singola attività.
SOSTITUZIONEDISPOSITIVI
Per l’anno2014 sono confermati i costi di sostituzione
dei dispositivi:
Costodi sostituzionedispositivoUSB:
€40
Costodi sostituzioneblackbox:
€250
Definizione di “dispositivo”:
i dispositivi indicati
all’articolo 3 del decreto del Ministero dell’ambiente
17/12/2009, e cioè: il dispositivoper l’accesso in sicu-
rezza al SISTRI (dispositivo USB) e/o il dispositivo da
installarsi sui veicoli di trasporto dei rifiuti avente la
funzionedimonitorare il percorsoeffettuatodal veico-
lodurante il trasporto (blackbox).
Definizione di “Titolare del/i dispositivo/i”
: ciascun
operatoreobbligatoadaderireal SISTRI o cheaderisce
al SISTRI subase volontaria.
Gli operatori devono utilizzare i dispositivi solo per le
finalità previste nel decreto e utilizzare gli stessi con
la dovuta diligenza, assumendo oneri e responsabilità
in caso di furto, perdita, distruzione, manomissione o
danneggiamento che ne impedisca l’utilizzo e che non
sia dovuto a vizio del funzionamento stesso. Fatta ec-
cezione per le ipotesi di perdita dei dispositivi black
box conseguenti al furto dei veicoli sui quali sono in-
stallati, i costi per la loro sostituzione sono a caricodei
richiedenti.
COMUNICAZIONIALSISTRI
Gli obblighi di comunicazione al SISTRI previsti dal-
la normativa, sono assolti esclusivamente per mezzo
dei canali di contatto telefonico indicati sul sitowww.
sistri.it.
Decorsi 15giorni dalladatadi entrata invigoredel de-
creto inquestione (cheentra invigore il giorno succes-
sivo della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale),
le procedure di prima iscrizione, modifica anagrafica,
pagamento, richiestadi conguaglioo risoluzionedi cri-
ticità, sono effettuate esclusivamentemediante le ap-
plicazioni disponibili sul portale SISTRI.
NORMATIVADI RIFERIMENTO
Decreto legislativo03/04/2006, n.152
–Articolo183, comma1, lettere aa) epp)
“…
aa) “stoccaggio”: leattivitàdi smaltimento consistenti nel-
le operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al
punto D15 dell’allegato B alla Parte quarta del presente
decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle
operazioni dimessa in riservadi rifiuti di cui al puntoR13
dell’allegato Callamedesima Parte quarta;
…
pp) “circuito organizzato di raccolta”: sistema di raccolta
di specifiche tipologiedi rifiuti organizzatodai Consorzi di
cui ai titoli II e III della Parte quarta del presente decreto
e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un
accordo di programma stipulato tra la pubblica ammini-
strazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative
sul piano nazionale, o loro articolazione territoriali, oppu-
re sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le
medesime associazioni ed i responsabili della piattafor-
ma di conferimento, o dell’impresa di trasporto dei rifiu-
ti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti.
All’Accordodi programmaoalla convenzione-quadrodeve
seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo
produttore ed il gestore della piattaforma di conferimen-
to, o dell’impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del
predetto accordo o della predetta convenzione.”
Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 – Articolo
183, comma1, letterapp)
“1
. Ai fini dell’attuazione della parte quarta del presente
decreto i rifiuti sono classificati, secondo l’origine, in rifiuti
urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pe-
ricolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2.
Sono rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da lo-
cali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti nonpericolosi provenienti da locali e luoghi adi-
biti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati
ai rifiuti urbani per qualità equantità, ai sensi dell’articolo
198, comma 2, lettera g);
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunquenaturaoprovenienza, giacenti sul-
le strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private
comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge ma-
rittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da areeverdi, quali giardini,
parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni,
nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale
diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
3.
Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e
per gli effetti dell’articolo 2135 del Codice civile;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costru-
zione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo,
fermo restando quanto disposto dall’articolo 184-bis;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimen-
to di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da
altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle ac-
que reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
4.
Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristi-
che di cui all’allegato I della Parte quarta del presente
decreto.
5.
L’elenco dei rifiuti di cui all’allegato D alla Parte quar-
ta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e tiene
conto dell’origine e della composizione dei rifiuti e, ove
necessario, dei valori limite di concentrazione delle so-
stanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concer-
ne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi.
L’inclusione di una sostanza o di un oggetto nell’elenco
non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma
restando la definizione di cui all’articolo183. Condecreto
del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, da adottare entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione, possono
essere emanate specifiche linee guida per agevolare l’ap-
plicazione della classificazione dei rifiuti introdotta agli
allegati D e I.
5-bis.
I sistemi d’arma, imezzi, imateriali e le infrastruttu-
re direttamente destinati alla difesamilitare ed alla sicu-
rezza nazionale individuati con decreto del Ministro della
difesa, nonché la gestione dei materiali e dei rifiuti e la
bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i citati ma-
teriali, sono disciplinati dalla parte quarta del presente
decreto conprocedure speciali dadefinirsi condecretodel
Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’am-
bienteedella tuteladel territorioedelmareed ilMinistro
della salute, daadottarsi entro il 31dicembre2008. Ima-
gazzini, i depositi e i siti di stoccaggio nei quali vengono
custoditi i medesimi materiali e rifiuti sono soggetti alle
autorizzazioni ed ai nulla osta previsti dal medesimo de-
creto interministeriale.
Con lo stesso decreto interministeriale sono determinati
i criteri di individuazione delle concentrazioni soglia di
contaminazione di cui all’allegato 5 alla parte quarta del
InformaImpresa
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Venerdì
2
maggio
2014