InformaImpresa 11/2014 - page 14

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LM22: le perdite riportabili negli anni successivi
ai
sensi dell’art. 8, comma3, TUIR. Si tratta delle perdi-
te formate durante il regime dei minimi, computate
indiminuzionedel redditodei periodi d’imposta suc-
cessivi, ma non oltre il quinto, per l’intero importo
che trova capienza. Al
campo 1
va indicata la
perdi-
tamaturata nel 2012
(rigo LM20, campo 1, model-
loUnico PF 2013)
al nettodi quanto eventualmente
utilizzato.
Al
campo 2
va indicata la perdita maturata nel 2013
(già esposta al rigo LM6).
-
LM23: le perdite riportabili negli anni successivi
senza limiti di tempo.
Si trattadelleperdite realizza-
tenei primi 3periodi d’impostadalladatadi costitu-
zione, chepossono essere computate indiminuzione
del redditodei periodi d’imposta successivi senza al-
cun limite di tempo, a condizione che si riferiscano
aduna nuova attività produttiva.
Al
campo 1
va evidenziata la
perdita realizzata nel
2013
, già ricompresa a campo2.
Al
campo 2
va indicato
l’importo complessivo delle
perdite,
comprensivo:
- della parte formatesi nel 2013 (da evidenziare a
campo1);
- delleeventuali eccedenzedi perditedal periodopre-
cedente al nettodi quanto eventualmente utilizzato.
QUADRORS–PROSPETTI COMUNI
Ritenute regimedi vantaggio
Il prospetto in esame è stato inserito inUnico per per-
mettere l’
indicazione di alcune tipologie di ritenute
d’acconto
subite dai contribuenti che aderiscono al re-
gime di vantaggioper l’imprenditoria giovanile e lavo-
ratori inmobilità (regime deiminimi).
A
rigoRS40
vanno indicateadesempio le ritenuted’ac-
conto subìte:
- all’attodell’accreditodi bonifici in relazionead inter-
venti di recupero edilizio o di riqualificazione ener-
getica;
- sulle indennità di maternità corrisposte dalle Casse
di previdenza e dall’Inps.
Prospettodei crediti eprospetti dati di bilancio
Il prospetto dei crediti
, presente lo scorso anno nel
QuadroRF, oraèpresentenel quadroRSdai righi
RS48
aRS53.
Anche il
prospettodati di bilancio
è stato trasferitonel
quadroRS, dai righi
RS97aRS115.
Variazione criteri di valutazione
E’ stata inserita lanuova sezioneper comunicare i
lmu-
tamento dei criteri di valutazione
adottati nei prece-
denti esercizi. L’art. 110 comma6, del Tuir, prevede, in-
fatti, che il contribuente debba darne comunicazione
all’Agenzia delle Entrate nella dichiarazione dei reddi-
ti o in apposito allegato. A decorrere dal 2013, detto
obbligo viene assolto, anziché con una comunicazio-
neagli uffici delleEntrate, direttamentenelladichiara-
zione dei redditi barrando la casella presente nel
rigo
RS120.
Correzioneerrori contabili
Nel quadro in esame è stata inserita un’apposita se-
zione utilizzabile per la correzione di eventuali errori
contabili derivanti dallamancata imputazione di com-
ponenti negativi nel corretto esercizio di competenza,
ove la dichiarazione non sia più emendabile. Possono
essere recuperati gli elementi di competenzadell’anno
2009 e successivi.
Con la circolare 31/2013 sono stati forniti chiarimenti
circa lemodalità di recupero di unamancata deduzio-
ne tramite dichiarazione integrativa a favore.
Se l’errore è stato commesso nei periodi d’imposta
2009–2011
si deve procedere alla riliquidazione au-
tonoma della dichiarazione relativa al periodo d’impo-
sta nel quale è avvenuta l’omessa imputazione e, allo
stesso modo, di quelle successive, fino ad arrivare al
primo periodo d’imposta per il quale è possibile pre-
sentare
l’integrativa a favore
. (Unico2013).
La riliquidazione delle annualità precedenti a quella
oggetto di “integrativa” va operata nella nuova sezio-
ne in esame:
- a rigo
RS201
va indicato il
“periodo d’imposta”
nel
quale è stato individuato un differente importo ri-
spetto a quellodichiarato;
- dai righi
RS202 a RS210
vanno indicati rispettiva-
mente il
quadro, il modulo, il rigo e il campo
da cor-
reggere nella dichiarazione originaria e il relativo
importo
.
Conseguentemente, inpresenza di un componente:
-
negativo
non imputatonel corretto eserciziodi com-
petenza, contabilizzatonel 2013, va operata una va-
riazione in aumentonel rigo
RF31
, utilizzano il nuo-
vo codice
“37”
;
-
positivo
non imputato nel corretto esercizio di com-
petenza, contabilizzatonel 2013, va operata una va-
riazione in diminuzione nel rigo
RF55
utilizzando il
nuovo codice
“35”.
- Qualora siano stati commessi errori contabili, anche
in uno o più periodi d’imposta successivi a quello di
cui al rigo RS201 occorre tenerne conto nelle rela-
tive riliquidazioni, avendo cura di barrare la casella
“Errori contabili”nel riquadro relativoa ciascunanno
in cui gli errori sono commessi.
QUADRORQ
– IMPOSTESOSTITUTIVEEADDIZIONALI IRPEF
La Legge di stabilità 2014 ha previsto la possibilità di
rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni, nonché
di affrancare il saldo attivodi rivalutazione.A tal fine è
stata inserita la nuova sezioneXXI al quadroRQ.
La sezione XXI è divisa in tre sottosezioni ed accoglie
i dati relativi:
- la rivalutazionedei beni d’impresaedellepartecipa-
zioni;
- l’affrancamentodel saldo attivodella rivalutazione.
La
sottosezioneXXI-A
va compilata dalle persone fisi-
che titolari di imprese individuali che si sono avvalse
della facoltà di rivalutare:
- i beni d’impresa e le partecipazioni, esclusi gli im-
mobili alla cui produzione o al cui scambio è diret-
ta l’attività dell’impresa, risultanti dal bilancio al
31.12.2012;
- tutti i beni appartenenti alla medesima categoria
omogenea.
La rivalutazione si esegue mediante il versamento di
un’imposta sostitutiva Ires/irap conuna aliquota pari:
- al 16%per i beni ammortizzabili
- al 12%per i beni non ammortizzabili.
Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalu-
tazione è riconosciuto dal terzo esercizio successivo a
quelloper il quale è stato eseguito.
La sezione deve essere così compilata:
- al
rigoRQ71 colonna1
va indicato ilmaggior valore
attribuito ai
beni ammortizzabili
oggetto di rivalu-
tazione e in
colonna 2, l’imposta sostitutiva pari al
16%
dell’ammontare di colonna1;
- al
rigo RQ72 colonna 1
va indicato il maggior valo-
re attribuito ai
beni non ammortizzabili
diversi dalle
partecipazioni e, in
colonna 2, l’imposta sostitutiva
pari al 12%
dell’ammontare di colonna1;
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