- all’UnioneBuddhista italiana;
- all’Unione Induista italiana.
Vistodi conformità
L’art. 1 comma 574 della Legge di Stabilità, ha di-
sposto, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al
31.12.2013, analogamenteaquantogiàprevistoai fini
IVA, che per utilizzazione in
compensazione
dei crediti
relativi alle imposte sui redditi Irpef, Ires, Irap, relati-
ve addizionali, ritenute alla fonte e imposte sostitutive
delle imposte, per importi superiori a 15mila euro an-
nui, è necessario il visto di conformità da parte di un
professionistaodi unCAF. Si precisa che i crediti risul-
tanti da Unico 2013, che nel mod. F24 espongono co-
me annodi riferimento2012, possono essereutilizzati
senza visto, fino alla presentazione di Unico 2014. Gli
eventuali crediti 2012nonutilizzati entro tale termine
si rigenerano nella dichiarazione dei redditi successi-
va e quindi richiederanno il visto se ancora presenti in
Unico2014.
FAMILIARIACARICO
La Legge di stabilità 2013 (Legge 228/2012) ha ele-
vato, a decorrere dal periodo d’imposta2013, l’impor-
to delle detrazioni per familiari a carico. In particola-
re, a partire dal 2013, dette detrazioni subiscono i se-
guenti incrementi:
- da €800 ad €950 per ciascun figlio a carico di età
pari o superiore a3 anni;
- da€900ad€1.220per ciascunfigliodi età inferio-
re a tre anni.
E’ inoltre stato elevato da €220 a
€400 l’importo ag-
giuntivo della detrazione previsto per ogni figlio por-
tatoredi handicap.
I dati dei figli a carico vanno indicati, come di consue-
to, nel prospetto “familiari a carico”a partire dal rigo2.
Inmerito a tale prospetto, si osserva un’altra novità di
quest’anno:
il rigo9“Numerofigli in affidopreadottivo
a caricodel contribuente”
, cheva compilatoper indica-
re il numero dei figli in affido preadottivo nel caso in
cui il contribuente non abbia indicato, per questioni di
privacy, il codice fiscale degli stessi.
La compilazione delle caselle con l’indicazione del
numero di figli “residenti all’estero a carico del contri-
buente” e “figli in affido preadottivo a carico del con-
tribuente” è alternativa, con riferimento al medesimo
figlio.
QUADRORA
Nel Modello Unico 2014 i
redditi dominicale ed agra-
rio
vanno indicati nelle
colonne 1 e 3 senza operare
alcuna rivalutazione.
La rivalutazione verrà effettuata nella fase di determi-
nazione della base imponibile (colonne11, 12 e13).
Si tengapresente cheper il triennio2013-2015, ai fini
delle imposte dirette, il reddito domenicale ed agrario
(già rivalutato dell’80% e del 70%) deve essere ulte-
riormente rivalutato:
- del 5%
per i terreni agricoli eper quelli non coltivati
posseduti e
condotti da coltivatori diretti e IAP
iscrit-
ti nella previdenza agricola;
- del 15%
per tutti gli altri terreni.
Per applicare l’ulteriore rivalutazione del 5% (ricorren-
done le condizioni) è
necessario barrare la casella di
colonna 10
“Coltivatore diretto o IAP”. Se tale casella
non viene barrata, l’ulteriore rivalutazione sarà pari al
15%.
Nel periodo di imposta 2013, a seguito dei D.L. n. 102
e n. 133 che hanno abolito rispettivamente la prima e
seconda rata IMU,
i terreni agricoli posseduti econdotti
da coltivatori diretti e da IAP iscritti nella previdenza
agricola non hanno scontato l’IMU
. Di conseguenza, in
tali casi l’
effetto sostitutivo IMU-IRPEF non si applica,
ed i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e
IAPnel 2013 sono quindi soggetti ad IRPEF e relative
addizionali sia sul reddito dominicale, che sul reddito
agrario.
Non sono invece soggetti ad Irpef ed addizionali sul
reddito dominicale, avendo scontato l’Imu nel 2013, i
terreni non affittati:
-
posseduti da soggetti diversi da coltivatori diretti/
IAP
(tali terreni hanno scontato l’IMU);
- posseduti e condotti da coltivatori diretti/IAP per i
quali
èdovuta la“mini IMU”.
Tali situazioni vanno segnalate utilizzando la
colonna
9
, rinominata “
Imunondovuta
”; inparticolare, tale co-
lonna dovrà essere compilata:
- indicando il
codice 1,
in caso di
terreno esente IMU
(es. terreni agricoli ricadenti in aree di montagna o
collina);
- indicando il
codice 2
, in caso di
terreno per il quale
nonèdovuta l’IMU
nel 2013; si tratta dei sopra cita-
ti terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori
diretti/IAP iscritti nella previdenza agricola che non
hanno scontato la “mini IMU”.
QUADRORB
Da quest’anno la rendita catastale va indicata nel qua-
dro RB,
colonna 1, senza applicare alcuna rivalutazio-
ne
; la rivalutazione del 5% sarà infatti effettuata in fa-
se di determinazione della base imponibile.
La compilazione del quadroB è sensibilmente influen-
zata dalle novità normative riguardanti l’IMU interve-
nute nel 2013.
Le abitazioni principali
in linea generale non hanno
scontato l’IMU, di conseguenza, la relativa rendita con-
correalla formazionedel reddito complessivoebenefi-
cia della specifica deduzione.
Al contrarioper il 2013 risulta dovuta l’IMU e, pertan-
to,
non sonodovute Irpef e addizionali
per alcune par-
ticolari tipologie di abitazioni principali e pertinenze,
come:
-
leabitazioni principali c.d.“di lusso”
classificate cata-
stalmente nelle categorieA/1, A/8 eA/9;
-
le abitazioni principali chenel 2013hanno scontato
l’IMU
limitatamente alla prima o alla seconda rata
(es. immobile concesso in comodato a parenti in li-
nea retta entro i primo grado assimilato dal comune
all’abitazione principale);
-
le abitazioni principali
che nel 2013 hanno sconta-
to la c.d. “
mini IMU
”; si tratta dei fabbricati situati in
comuni chehannodeliberatoun’aliquota superiore a
quella standard (0,4%);
-
lesecondeoulterioripertinenzedell’abitazioneprin-
cipale classificate
C/2, C/6C/7 (codice utilizzo5).
Per queste tipologie di immobili a colonna 12 “Casi
particolari IMU”si dovrà indicare il codice2.
Gli
immobili non locati
che nel 2013 hanno scontato
l’IMU non sono in linea generale imponibili IRPEF ad
eccezione degli immobili ad uso abitativo situati nel-
lo stesso comune nel quale si trova l’abitazione prin-
cipale.
L‘immobile in oggetto
concorre
alla formazione del
reddito imponibile
,
nella misura del 50%,
il restante
50% non è imponibile Irpef e sarà rilevante esclusiva-
mente ai fini previdenziali e assistenziali.
Per queste tipologie di immobili a
colonna 12 “Casi
particolari IMU”
si dovrà indicare il
codice3
.
Gli immobili
diversi dall’abitazione principale e rela-
tive pertinenze, esenti IMU
, (es. fabbricati concessi in
comodato ad enti non commerciali ed utilizzati per lo
svolgimentodi attivitàassistenziali, previdenziali, sani-
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InformaImpresa
Venerdì
30
maggio
2014