InformaImpresa 11/2014 - page 7

deve tenersi conto dei contratti instaurati per la sosti-
tuzione del personale assente con diritto alla conser-
vazionedel posto.
Vengono ribaditi gli intervalli temporali tra due con-
tratti a termine fissati rispettivamente in 10 giorni per
i contratti di durata fino a 6mesi ed in 20 giorni per i
contratti a termine di durata superiore ai 6mesi. L’ac-
cordo prevede l’assenza di intervalli temporali tra un
contratto a termine ed il successivo nel caso di
assun-
zioni a tempo determinato per la sostituzione di lavo-
ratori assenti condiritto alla conservazionedel posto.
Con riferimento al
diritto di precedenza
(nelle assun-
zioni a tempo indeterminato effettuale dal datore di
lavoro presso cui si sia svolto un periodo di lavoro a
termine superiore ai sei mesi) il lavoratore devemani-
festare la propria volontà per iscritto al datore di lavo-
ro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto
di lavoro.
Apprendistato:
per i contratti di apprendistato professionalizzante sti-
pulati fino al 31maggio 2014 si continuerà ad appli-
care la normativa previgente. Per i rapporti di appren-
distato professionalizzante che vengono sottoscritti
a
decorrere dal 1giugno 2014 è prevista una nuova di-
sciplina
che tiene conto delle recenti evoluzioni nor-
mative. La nuova regolamentazione, confermando la
suddivisione in gruppi rispetto al livello di arrivo, ade-
gua le durate dell’apprendistato al limite massimo di
5 anni previsto dal D.Lgs. 167/2011 per l’artigianato.
Nello specifico la suddivisione è la seguente:
1°gruppo (livelli 3°, 2°, 1°b, 1°a): 5 anni;
2°gruppo (livelli 4° e 5° bis): 5 anni, salvo per alcuni
specifici profili (addetto alla sbobinatura di registra-
zioni audiovisive con l’interpretazione dei contenuti,
correzione bozze, battitura testi) per cui la durata è
fissata in3 anni.
3°gruppo (livello 5): 4 anni, salvo per alcuni specifici
profili (addetto alla sbobinatura tecnica di registra-
zioni audiovisive, correzione bozze, battitura testi)
per cui la durata è fissata in2 anni.
Per quanto riguarda gli impiegati la durata massima
dell’apprendistato è stabilita secondo la seguente sud-
divisione:
- Impiegati amministrativi di tutti i livelli di inquadra-
mento: 3 anni.
- Impiegati tecnici: la durata massima è quella previ-
sta dai rispettivi gruppi di appartenenza.
- Impiegati addetti al centralino: 2 anni.
Per lePMI il contrattofissa in3anni laduratamassima
dell’apprendistato.
Le tabelle retributive prevedono una progressione con
percentuali crescenti a partire dal 60%, calcolate
sulla
retribuzione tabellare del livello di arrivo
, in cui l’ap-
prendista sarà inquadrato alla fine del periodo forma-
tivo.
Tra le specifichedisposizioni si prevede: a) la redazione
in forma sintentica del piano formativo individuale, b)
la durata del periodo di prova non superiore a 4mesi,
c) il computo per intero dei periodi di apprendistato
svolti presso altri datori di lavoro nei 12 mesi prece-
denti, compresi i periodi di apprendistato svolti per il
conseguimentodellaqualificaodel diplomaprofessio-
nale. E’ anche previsto l’allungamento della durata del
tirocinio inpresenza di assenze condiritto alla conser-
vazionedel posto, quando laduratadell’eventonon sia
inferiore ai 30 giorni di calendario. Ai fini del calcolo
di tale periodo devono essere presi in considerazione
anche più periodi sospensivi di breve durata. Infine è
prevista lapossibilitàdi sottoscrivere il contrattodi ap-
prendistato anche a tempo parziale. In questo caso le
ore di formazione di tipo professionalizzante non pos-
sono essere riproporzionate.
Malattia ed infortunio
È introdotta l’ “apettativa per malattia”. Al superamen-
to del periodo di comporto previsto dal CCNL (12mesi
unicamalattia, 12mesi nell’arco di 21mesi in caso di
piùmalattie) il lavoratore a cui sia riconosciuto lo sta-
todi “grave infermità”da parte delle strutture sanitarie
potrà usufruire dell’aspettativa permalattia–con solo
diritto alla conservazione del posto di lavoro–per un
periodo continuativo e non frazionabile, per unmassi-
mo di 6mesi, salvo che sopraggiunga prima la guari-
gione clinica.
Nuovo l’articolo sulla
Assistenza sanitaria integrativa,
che registra la costituzione del Fondo nazionale SA-
NARTI e la decorrenza da febbraio 2013 della relativa
contribuzione di euro 10,42 mensili a carico azienda,
per 12mensilità all’anno.
Facciamo comunque presente che
nel Veneto le azien-
de sono tenute adottemperare alledisposizioni relati-
ve alla bilateralità, Solidarietà Veneto, Ente Bilaterale
EBav e Fondo di assistenza sanitaria integrativa SAN.
IN.VENETO, nelle modalità e misure previste dai rela-
tivi Accordi Interconfederali Regionali, che fissano per
il Veneto specifiche contribuzioni e prestazioni, in par-
te alternative e comunque sostitutive di quanto previ-
sto dalla contrattazione nazionale.
Sotto questo pro-
filo ricordiamo che nel caso dell’assistenza sanitaria
integrativa, l’
obbligo di contribuzione al Fondo SAN.
IN.VENETO
, fissata fino al 31.12.2014 in
8,75 euro
mensili,
decorre damaggio2013
. Si ricorda infine che
nel Veneto lamancata adesione al Fondonon compor-
ta l’obbligazione alternativa dei 25 euromensili ma la
conseguenza che l’azienda rispondedirettamentedelle
prestazioni previste dal Fondo.
Per ulteriori approfondimenti consultare i file:
- ccnl comunicazione 13maggio 2014Testo Firmato.pdf
alla notizia1452 su
• • •
FISC0
5 Le novità delModelloUNICOPersone Fisiche
2014. Fascicolo1.
La dichiarazione ha recepito le novità dello scorso anno,
dagli sconti per le ristrutturazioni a quelli per il risparmio
energetico, dalla stretta sulle polizze all’intreccio Imu/Ir-
pef.
Le novità più rilevanti contenute nel Fascicolo 1 del
modelloUnicoPF2014 riguardano:
- l’aumentodelle detrazioni relative ai figli a carico;
- l’indicazionedella rendita catastaledei terreni e fab-
bricati al nettodella rivalutazione;
- l’aumentodella detrazioneprevista per i lavori di re-
cuperodel patrimonio edilizio;
- ladetrazionedel 50%per l’acquistodimobili egran-
di elettrodomestici;
- l’aumentodella detrazioneprevistaper gli interventi
di riqualificazione energetica;
- la riduzione del limitemassimo detraibile delle spe-
se dei premi di assicurazione.
FRONTESPIZIO
Destinazione8‰
Adecorrere dal 2013 è possibile scegliere di destinare
l’8‰dell’IRPEF anche:
InformaImpresa
7
Venerdì
30
maggio
2014
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16
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