AMBIENTE
87 Sistri: deposito di rifiuti di attività intermodali
di carico e scarico, di trasbordo, di soste tecniche
nei porti, scali ferroviari, interporti, impianti di
terminalizzazione e scalimerci.
Con il decretodelMinisterodell’ambientedel 24/04/14, sono
state definite le modalità di applicazione a regime del Sistri
al trasporto intermodale.
All’articolo 188-ter, comma 1, del decreto legislativo 152
del2006,vienestabilitoche“sono tenutiadaderirealSistri,
in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono
affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in
caricodegli stessidapartedell’impresanavaleo ferroviaria
odell’impresa che effettua il successivo trasporto”.
Di seguito si riportano le disposizioni attuative emanate
con il decretodelMinisterodell’ambiente24/04/2014, in
applicazionedell’obbligodi adesionealSistri,per i soggetti
di cui sopra:
1. Il deposito di rifiuti nell’ambito di attività intermodale
dicarico e scarico, di trasbordo, e di soste tecniche
all’interno diporti, scali ferroviari, interporti, impianti di
terminalizzazionee scalimerci, effettuatoda soggetti ai
quali i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico
degli stessi da parte di un’impresa navale o ferroviaria
o che effettua il successivo trasporto, è un deposito
preliminare alla raccolta a condizione che non superi il
termine finale di trenta giorni.
2.Gli oneri sostenuti dal soggetto al quale i rifiuti sono
affidati inattesadellapresa incaricodegli stessidaparte
di un’impresa navale o ferroviaria o altra impresa per il
successivo trasporto, sono posti a caricodei precedenti
detentori e del produttore dei rifiuti, in solido tra loro.
3. I rifiuti devono essere presi in carico per il successivo
trasportoentro sei giorni dalladata d’iniziodell’attività
di deposito preliminare alla raccolta di cui al comma 1.
Seallascadenzadi tale termine i rifiutinonsonopresi in
caricodall’impresanavaleo ferroviariaodaaltrioperatori
cheeffettuano il successivo trasporto, il soggettoalquale
i rifiuti sono affidati devedarne comunicazione formale,
immediatamenteecomunquenonoltre lesuccessive24
ore,al produttorenonché,seesistente,all’intermediarioo
aldiversosoggettoadessoequiparatochehaorganizzato
il trasporto. Il produttore, entro i ventiquattrogiorni suc-
cessivi alla scadenzadel terminedi cui al primoperiodo,
deve provvedere alla presa in carico di detti rifiuti per
il successivo trasporto e la corretta gestione dei rifiuti
stessi.
4.La presa in carico dei rifiuti entro il termine di cui al
comma3, terzo periodo e la comunicazione entro il ter-
minedi cui al comma3, secondoperiodo,escludono,per i
soggetti rispettivamenteobbligatiadetti comportamenti,
la responsabilità per attività di stoccaggio di rifiuti non
autorizzato, ai sensi dell’art. 256 deld.lgs. n. 152 del
2006.
5.E’ fatto comunque obbligo al soggetto al quale i rifiuti
sonoaffidati in attesa della presa in carico degli stessi
di garantire che il deposito preliminare alla raccolta sia
effettuatonel rispettodellenormedi tutela ambientale
e sanitaria.
6.Quanto previsto ai precedenti commi non modifica le
eventuali responsabilità del trasportatore, dell’interme-
diario nonché deglialtri soggetti ad esso equiparati, in
conseguenza della violazione degli obblighi assunti nei
confronti del produttore.
7. Restano fermigliobblighiegli adempimentidel traspor-
tatore, dell’intermediario nonché degli altri soggetti ad
essoequiparati, riguardoallacompilazioneedallasotto-
scrizione delle schede SISTRIdi rispettiva competenza.
DEPOSITOPRELIMINARE
Il deposito preliminare si configura come una operazione
di stoccaggio come definito dall’articolo 183 del decreto
legislativo 03/04/2006 n. 152 e successivemodifiche e
integrazioni. Si riporta di seguito la definizione di stoc-
caggio:
”stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle ope-
razioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15
dell’allegato B alla Parte quarta del presente decreto (D.lgs
152/2006), nonché le attività di recupero consistenti nelle
operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13
dell’allegato Cdellamedesima Parte quarta”
Si evidenziachenel casodi depositopreliminarea seguito
del trasporto intermodale, se si seguono le indicazioni di
cui sopra,ovveroquellespecificatenell’articolo deldecreto
delMinisterodell’ambiente24/04/2014, non si è soggetti
alla sanzioni previste per la mancanza di autorizzazione
allo stoccaggiodei rifiuti.
AMBIENTE
88 Programmanazionale di prevenzione dei rifiuti.
Spinta per gli “appalti verdi”pubblici. Per i rifiuti
da costruzione e demolizione si sta pensando a
nuove figure professionali.
Definiti gli obiettivi di riduzione dei quantitativi delle diverse
tipologie di rifiuti e definite le conseguenti possibili misure.
Importanti le indicazioni per gli “appalti verdi”pubblici.
Pubblicato nella Gazzetta ufficiale 18/10/2013, n. 245, il
decreto del Ministero dell’ambiente 07/10/2013, riguar-
dante l’adozione e l’approvazione del “Programma nazio-
nale di prevenzione dei rifiuti.
Il programma nazionale di prevenzione dei rifiuti fissa gli
obiettivi di prevenzioneal 2020 rispettoai valori registra-
ti nel 2010:
-
riduzione del 5% di produzione di rifiuti urbani
per unità
di PIL (Prodotto Interno Lordo);
-
riduzione del 10% della produzione di rifiuti speciali
peri-
colosi per unità di PIL;
-
riduzione del 5% della produzione di rifiuti speciali non
pericolosi
per unità di PIL.
Gli obiettivi di cui sopradeclinati come indicatori generali,
potranno essere definiti per singoli flussi di rifiuto (il pro-
gramma da già alcune indicazioni).
Regioni
Le Regioni entro il 07/10/2014 provvedono ad integrare
i Piani regionali rendendoli coerenti con gli indirizzi na-
zionali.
GreenPubblicProcurament
La pubblica amministrazione può assumere un ruolo di
primopianonell’attuazionedi politichedi prevenzioneat-
traverso l’introduzione, nelle procedure di acquisto e nei
bandi pubblici, di criteri di selezione e di valutazione di
carattere ambientale che, pur assicurando la libera con-
correnza, garantiscono l’acquistodi prodotti preferibili dal
puntodi vista ambientale.
Il Ministero dell’ambiente ha elaborato il Piano d’azione
per la sostenibilità ambientale dei consumi della Pubbli-
caAmministrazione (PANGPP). Con decreto del Ministero
dell’ambiente del 10/04/13 il Piano è stato aggiornato.
L’obiettivo è quello di raggiungere entro il 2014 un livel-
lo di “appalti verdi”, ovvero di appalti conformi ai criteri
ambientali minimi, non inferiore al 50% sul totale degli
appalti stipulati per ciascuna categoria di affidamento e
forniture.
Il PAN GPP fornisce un quadro generale sul Green Public
Procurament, definisce gli obiettivi nazionali, identifica le
categorie di beni, servizi e lavori di intervento prioritarie
per gli impatti ambientali e i volumi di spesa, su cui defi-
nire i “Criteri ambientali minimi”. Detta inoltre specifiche
prescrizioni per gli enti pubblici, che sono chiamati a:
- effettuareun’analisi dei propri fabbisogni con l’obiettivo
di razionalizzare i consumi e favorire il decoupling (dis-
sociazione tra crescita economica e degrado ambienta-
le);
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InformaImpresa
Venerdì
27
giugno
2014