InformaImpresa 13/2014 - page 8

Regione del 22/02/2012, composti di modulo teorico,
modulopraticoeverificafinaledell’apprendimento. L’at-
testatodi abilitazione ha validità5 anni e decorre dalla
datadi attestazionedi superamentodellaverificafinale
di apprendimento;
b)corsi composti di modulo teorico pratico e verifica fina-
le dell’apprendimento, di durata complessiva inferiore
a quella prevista dagli allegati all’accordo Stato/Regio-
ne del 22/02/2012, a condizione che gli stessi siano
integrati tramite il modulo di aggiornamento, entro il
13/03/2015. L’attestatodi abilitazionehavalidità5an-
ni e decorre dalla data di aggiornamento;
c) corsi di qualsiasi duratanoncompletati daverificafinale
di apprendimentoacondizionecheentro il13/03/2015
siano integrati tramite ilmodulodi aggiornamentoeve-
rificafinaledi apprendimento. L’attestatodi abilitazione
havalidità5anni edecorredalladatadi attestazionedi
superamentodella verifica di apprendimento.
Al fine di riconoscimento del corso effettuato prima
dell’entrata in vigore del presente accordo, questo deve
essere documentato tramite registro del corso recante:
elenco dei partecipanti con firme, nominativi e firme dei
docenti, contenuti, oradi inizioefine, esiti dellavalutazio-
ne teorica edell’esercitazionepratica. Ladocumentazione
deve essere conservata per almeno 10 anni dalla data di
conclusionedel corso. Il partecipante al corsodeveessere
inpossessodi attestatodi partecipazione.
I lavoratori del settore agricolo che alla data 13/03/13
sono in possesso di esperienza documentata almeno pari
a2anni sono soggetti al corsodi aggiornamentodaeffet-
tuarsi entro5 anni a partire dal 13/03/13.
ConCircolaredelMinisterodel lavoron.12dell’11/03/13,
in relazione all’esperienza documentata per i lavoratori
del settore agricolo è stato precisato che è possibile con-
siderare le seguenti situazioni:
“a)nel caso di lavoratore autonomo o di datore di lavoro uti-
lizzatore, lo stesso può documentare l’esperienza nell’uso
delle attrezzature di lavoro attraverso una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del DPR n.
445/2000. Detta dichiarazione deve attestare la disponi-
bilità in azienda dell’attrezzatura di lavoro di cui si dichia-
ra l’esperienza e che l’attività lavorativadegli anni di riferi-
mento è stata svolta nell’ambito del normale ciclo produt-
tivo aziendale. L’esperienza deve riferirsi ad un periodo di
tempo antecedente a dieci anni. Medesima dichiarazione
potrà essere redatta dal titolare dell’impresa agricola per
documentare l’esperienza di eventuali collaboratori fami-
gliari;
b)nel caso di lavoratore subordinato lo stesso può documen-
tare l’esperienza nell’uso delle attrezzature di lavoro at-
traverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
redatta ai sensi del DPR n. 445/2000. Detta dichiarazione
deve necessariamente attestare l’individuazione dei perio-
di di tempo in cui il lavoratore ha svolto l’attività alle di-
pendenze della o delle imprese agricole, nominativamente
individuate, nelle quali ha acquisito l’esperienza nell’uso
dell’attrezzatura di lavoro e che l’attività lavorativa negli
anni di riferimento è stata svolta nell’ambito del normale
ciclo produttivo aziendale. Anche in questo caso il datore i
lavoro, fermo restando quanto previsto al comma7, dell’ar-
ticolo 71 e al comma 4 dell’articolo 73, entrambi del de-
creto legislativon. 81/2008, è sempre tenutoaverificare le
capacità tecnico professionali dichiarate dal lavoratore.
Il possesso dell’esperienza documentata si riferisce a tutti gli
operatori del settore agricolo o forestale che utilizzano le at-
trezzature di lavoro individuate nell’accordo Stato-Regioni
del 22/02/2012.”
Per ulteriori approfondimenti consultare il file:
CircolareMinisterodel lavoron. 12del 11marzo2013-2.pdf
alla notizia1493 su
e lanotiziaSicurezzan. 7pubblicata su InformaImpresan.
4del22.2.2013:
Attrezzaturedi lavoroper lequali è richiesta
una specifica abilitazione degli operatori. Dal 13/03/2013
entrano in vigore le regole per l’abilitazione
SICUREZZA
19 Formazione obbligatoria all’utilizzo di alcune
attrezzature di lavoro per le quali è richiesta
una specifica abilitazione.
Tramite Cesar srl possono essere organizzati i corsi di forma-
zione previsti per l’abilitazione all’uso delle attrezzature.
Si ritiene opportuno ricordare l’obbligo dell’abilitazione
all’utilizzo di alcune attrezzature di lavoro. Il 12/03/12
è stato pubblicato nel supplemento ordinario della Gaz-
zetta Ufficiale n. 60, l’accordo Stato/Regioni 22/02/12,
riguardante “L’individuazione delle attrezzature di lavo-
ro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli
operatori, nonché lemodalità per il riconoscimento di ta-
le abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indiriz-
zi ed i requisiti minimi di validità della formazione in at-
tuazionedell’articolo73, comma5, del decreto legislativo
09/04/2008, n. 81”. L’accordo è in vigore dal 13/03/13.
On line si riportano i contenuti dell’Accordo Stato/Regio-
ni sopra citato, aggiornati con la Circolare direttoriale del
Ministero del lavoro n. 12 dell’11/03/2013.
La struttura
formativa di riferimento per la Confartigianato di Vicenza
è il CESAR srl (tel. 0444 960100 -mail
cesar@confarti-
gianatovicenza.it)
Perulteriori approfondimenti consultare ifile:
-AccordoSta-
to Regioni del 22 febbraio 2012 -aggiornamento n. 1.pdf
- Circolare Ministero del lavoro n. 12 del 11marzo 2013-3.
pdf
alla notizia1494 su
8
InformaImpresa
Venerdì
27
giugno
2014
1,2,3,4,5,6,7 8
Powered by FlippingBook