razione dello0,40%).
        
        
          Sonoquindi
        
        
          
            esclusedallaproroga
          
        
        
          le società che
        
        
          
            approva-
          
        
        
          
            no il bilancio nel mese di giugno 2014
          
        
        
          (entro 180 giorni
        
        
          dalla chiusura dell’esercizio), che devono effettuare i
        
        
          
            ver-
          
        
        
          
            samenti entro il 16 luglio 2014
          
        
        
          (ovvero
        
        
          
            16 agosto
          
        
        
          con
        
        
          la maggiorazione dello 0,40%, che slitta al 20 agosto
        
        
          2014).
        
        
          Si precisa che:
        
        
          
            laproroga riguarda i soggetti:
          
        
        
          - che
        
        
          
            esercitanoun’attività per la quale è stato elaborato
          
        
        
          
            il relativo studio di settore; tra i soggetti che fruisco-
          
        
        
          
            no
          
        
        
          della proroga rientrano anche quelli interessati da
        
        
          una
        
        
          
            causa di esclusioneodi inapplicabilità dello studio
          
        
        
          
            di settore
          
        
        
          (come precisato al comma 2 dell’art. 1 del
        
        
          D.P.C.M. in commento e, precedentemente, in via inter-
        
        
          pretativa, dalla circolare n. 41del 2007);
        
        
          - che
        
        
          
            applicano il regimefiscaledi vantaggio
          
        
        
          di cui all’art.
        
        
          27, comma 1, del D.L. n. 98 del 2011. Al riguardo, si ri-
        
        
          corda, che i soggetti che applicano il regime di vantag-
        
        
          gio si trovanonellacondizionedi nonapplicaregli studi
        
        
          di settore inquanto, nei loro confronti, si rende applica-
        
        
          bile una specifica causa di esclusione;
        
        
          
            nonbeneficianodellaproroga i soggetti che:
          
        
        
          - dichiarano, per il periodo d’imposta 2013, ricavi di cui
        
        
          all’articolo85, comma1, esclusi quelli di cui alle lettere
        
        
          c), d) ed e), o compensi di cui all’articolo 54, comma 1,
        
        
          del TUIR, di
        
        
          
            ammontare superiore a euro5.164.569;
          
        
        
          -
        
        
          
            applicano i parametri.
          
        
        
          Lamedesima proroga è applicabile anche nei confronti di
        
        
          soggetti (collaboratori dell’impresa familiare, soci di so-
        
        
          cietà di persone, di associazioni professionali o di società
        
        
          di capitali trasparenti) chepartecipano in società, associa-
        
        
          zioni o imprese che hanno i requisiti per beneficiare della
        
        
          proroga.
        
        
          Analogamente a quanto ricordato per gli anni precedenti,
        
        
          poiché la proroga si riferisce ai “versamenti risultanti dal-
        
        
          la dichiarazione unificata annuale”, essa
        
        
          
            “riguarda anche
          
        
        
          
            il versamento dei contributi previdenziali” dovuti dai so-
          
        
        
          
            ci delle società a responsabilità limitata (non trasparenti)
          
        
        
          
            artigianeo commerciali, che siano interessatedallaproro-
          
        
        
          
            ga.
          
        
        
          Infatti, poiché tali soci, iscritti nelle gestioni previden-
        
        
          ziali IVS, determinano l’ammontare dei contributi dovuti
        
        
          su un reddito “figurativo” proporzionale alla loro quota di
        
        
          partecipazione nella società, essi potranno procedere al
        
        
          versamento dei contributi solo successivamente alla scel-
        
        
          ta operata dalla società stessa in ordine all’adeguamento
        
        
          alle risultanze degli studi di settore (risoluzione n. 173
        
        
          del 2007).
        
        
          Infine, si precisa che la proroga è applicabile anche al di-
        
        
          ritto
        
        
          
            CCIAA 2014,
          
        
        
          in quanto il termine per il versamen-
        
        
          to del diritto annuale è collegato alla scadenza di versa-
        
        
          mento del primo acconto delle imposte sui redditi. Ovvia-
        
        
          mente, come precisato nella circolare del Ministero Svi-
        
        
          luppo Economico 103161/2011 e nella successiva  nota
        
        
          0140002 del 19/6/2012, relative alle precedenti proro-
        
        
          ghe, il differimento riguarda solo il diritto annualedovuto
        
        
          dai contribuenti soggetti agli studi di settore, ivi compresi
        
        
          i soggetti REAeventualmente rientranti in tale fattispecie,
        
        
          nonché dalle imprese individuali.
        
        
          
            3. LARATEAZIONEDELVERSAMENTO
          
        
        
          Il versamento può essere effettuato, in una unica soluzio-
        
        
          ne, ovvero inunnumerodi rate di pari importo.
        
        
          Nel secondo caso,
        
        
          
            il contribuente può scegliere il numero
          
        
        
          
            di rate, considerando, tuttavia, che la rateizzazione deve
          
        
        
          
            concludersi entronovembre.
          
        
        
          • • •
        
        
          
            SICUREZZA
          
        
        
          
            
              16 Formazione all’utilizzo di attrezzature di lavoro:
            
          
        
        
          
            
              per il corso di aggiornamento le3 ore degli
            
          
        
        
          
            
              argomenti deimoduli pratici possono essere
            
          
        
        
          
            
              effettuate in aula.
            
          
        
        
          
            Nel 2013 una circolare del Ministero del lavoro ha stabilito
          
        
        
          
            cheper l’aggiornamentodell’abilitazioneèpossibileeffettuare
          
        
        
          
            in aula le 3 ore dei moduli pratici.
          
        
        
          L’abilitazioneall’usodelleattrezzature individuatenell’Ac-
        
        
          cordo Stato/Regioni 22/02/2012, deve essere aggiornata
        
        
          entro 5 anni dalla data di rilascio dell’attestato di abili-
        
        
          tazione.
        
        
          Il corso di aggiornamento ha durata minima di 4 ore, di
        
        
          cui almeno 3 ore sono relative agli argomenti dei moduli
        
        
          pratici (allegati dal III al X dell’accordo Stato/Regione del
        
        
          22/02/2012).
        
        
          LaCircolaredelMinisterodel lavoron.12,dell’11/03/2013
        
        
          ha precisato che “ai fini dell’effettuazione del corso di
        
        
          aggiornamento è riconosciuta la possibilità che le tre ore
        
        
          relative agli argomenti dei moduli pratici possano essere
        
        
          effettuateanche inaula conunnumeromassimodi parte-
        
        
          cipanti al corsonon superiore a24unità.”
        
        
          Per ulteriori approfondimenti consultare il file:
        
        
          
            - CircolareMinisterodel lavoron. 12del 11marzo2013.pdf
          
        
        
          alla notizia1491  su
        
        
        
          e lanotiziaSicurezzan. 7pubblicata su InformaImpresan.
        
        
          4del22.2.2013:
        
        
          
            -Attrezzaturedi lavoroper lequali è richie-
          
        
        
          
            sta una specifica abilitazione degli operatori. Dal 13/03/13
          
        
        
          
            entrano in vigore le regole per l’abilitazione.
          
        
        
          
            SICUREZZA
          
        
        
          
            
              17 Formazione all’utilizzo di attrezzature di
            
          
        
        
          
            
              lavoro: utilizzo saltuario, occasionale ononben
            
          
        
        
          
            
              determinato.
            
          
        
        
          
            Nel 2013 una circolare del Ministero del lavoro ha stabilito
          
        
        
          
            che anche l’utilizzo saltuario o occasionale delle attrezzature
          
        
        
          
            impone l’abilitazione
          
        
        
          .
        
        
          L’accordo Stato/Regioni del 22/02/2012, stabilisce che
        
        
          tutti gli operatori, ivi compresi i componenti dell’impresa
        
        
          familiaredi cui all’art.230-bisdel codicecivile (riportato in
        
        
          fondo), i lavoratori autonomi che compionoopereo servizi
        
        
          ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile (riportato in
        
        
          fondo), i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società
        
        
          semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i
        
        
          piccoli commercianti, che fanno uso delle attrezzature di
        
        
          seguito riportate,devonoessere inpossessodiunaspecifica
        
        
          abilitazione.
        
        
          
            L’operatore che utilizzerà
          
        
        
          quindi una delle attrezzature ri-
        
        
          portatedi seguito, dovràessere inpossessodella specifica
        
        
          abilitazione.
        
        
          Con laCircolaredelMinisterodel lavoron.12,dell’11/03/13,
        
        
          è stato chiarito che
        
        
          
            “il conseguimento della specifica abili-
          
        
        
          
            tazione è necessario anche nel caso di utilizzo saltuario od
          
        
        
          
            occasionaledelleattrezzaturedi lavoro individuatenell’Accordo
          
        
        
          
            22/02/12. La specifica abilitazione non è invece necessaria
          
        
        
          
            nel caso in cui non si configuri alcuna attività lavorativa
          
        
        
          
            connessa all’utilizzo dell’attrezzatura di lavoro. Rientrano
          
        
        
          
            fra dette attività le operazioni di semplice spostamento a
          
        
        
          
            vuoto dell’attrezzatura di lavoro, la manutenzione ordinaria
          
        
        
          
            o straordinaria, ecc.”
          
        
        
          
            Attrezzaturedi lavoroper lequali è richiesta
          
        
        
          
            la specifica abilitazionedegli operatori
          
        
        
          Ferme restando le abilitazioni già previste da altre dispo-
        
        
          sizioni legislative vigente, le attrezzature di lavoro per le
        
        
          quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori
        
        
          sono riportate nella tabella che segue:
        
        
          
            6
          
        
        
          InformaImpresa
        
        
          Venerdì
        
        
          
            27
          
        
        
          giugno
        
        
          
            2014