razione dello0,40%).
Sonoquindi
esclusedallaproroga
le società che
approva-
no il bilancio nel mese di giugno 2014
(entro 180 giorni
dalla chiusura dell’esercizio), che devono effettuare i
ver-
samenti entro il 16 luglio 2014
(ovvero
16 agosto
con
la maggiorazione dello 0,40%, che slitta al 20 agosto
2014).
Si precisa che:
laproroga riguarda i soggetti:
- che
esercitanoun’attività per la quale è stato elaborato
il relativo studio di settore; tra i soggetti che fruisco-
no
della proroga rientrano anche quelli interessati da
una
causa di esclusioneodi inapplicabilità dello studio
di settore
(come precisato al comma 2 dell’art. 1 del
D.P.C.M. in commento e, precedentemente, in via inter-
pretativa, dalla circolare n. 41del 2007);
- che
applicano il regimefiscaledi vantaggio
di cui all’art.
27, comma 1, del D.L. n. 98 del 2011. Al riguardo, si ri-
corda, che i soggetti che applicano il regime di vantag-
gio si trovanonellacondizionedi nonapplicaregli studi
di settore inquanto, nei loro confronti, si rende applica-
bile una specifica causa di esclusione;
nonbeneficianodellaproroga i soggetti che:
- dichiarano, per il periodo d’imposta 2013, ricavi di cui
all’articolo85, comma1, esclusi quelli di cui alle lettere
c), d) ed e), o compensi di cui all’articolo 54, comma 1,
del TUIR, di
ammontare superiore a euro5.164.569;
-
applicano i parametri.
Lamedesima proroga è applicabile anche nei confronti di
soggetti (collaboratori dell’impresa familiare, soci di so-
cietà di persone, di associazioni professionali o di società
di capitali trasparenti) chepartecipano in società, associa-
zioni o imprese che hanno i requisiti per beneficiare della
proroga.
Analogamente a quanto ricordato per gli anni precedenti,
poiché la proroga si riferisce ai “versamenti risultanti dal-
la dichiarazione unificata annuale”, essa
“riguarda anche
il versamento dei contributi previdenziali” dovuti dai so-
ci delle società a responsabilità limitata (non trasparenti)
artigianeo commerciali, che siano interessatedallaproro-
ga.
Infatti, poiché tali soci, iscritti nelle gestioni previden-
ziali IVS, determinano l’ammontare dei contributi dovuti
su un reddito “figurativo” proporzionale alla loro quota di
partecipazione nella società, essi potranno procedere al
versamento dei contributi solo successivamente alla scel-
ta operata dalla società stessa in ordine all’adeguamento
alle risultanze degli studi di settore (risoluzione n. 173
del 2007).
Infine, si precisa che la proroga è applicabile anche al di-
ritto
CCIAA 2014,
in quanto il termine per il versamen-
to del diritto annuale è collegato alla scadenza di versa-
mento del primo acconto delle imposte sui redditi. Ovvia-
mente, come precisato nella circolare del Ministero Svi-
luppo Economico 103161/2011 e nella successiva nota
0140002 del 19/6/2012, relative alle precedenti proro-
ghe, il differimento riguarda solo il diritto annualedovuto
dai contribuenti soggetti agli studi di settore, ivi compresi
i soggetti REAeventualmente rientranti in tale fattispecie,
nonché dalle imprese individuali.
3. LARATEAZIONEDELVERSAMENTO
Il versamento può essere effettuato, in una unica soluzio-
ne, ovvero inunnumerodi rate di pari importo.
Nel secondo caso,
il contribuente può scegliere il numero
di rate, considerando, tuttavia, che la rateizzazione deve
concludersi entronovembre.
• • •
SICUREZZA
16 Formazione all’utilizzo di attrezzature di lavoro:
per il corso di aggiornamento le3 ore degli
argomenti deimoduli pratici possono essere
effettuate in aula.
Nel 2013 una circolare del Ministero del lavoro ha stabilito
cheper l’aggiornamentodell’abilitazioneèpossibileeffettuare
in aula le 3 ore dei moduli pratici.
L’abilitazioneall’usodelleattrezzature individuatenell’Ac-
cordo Stato/Regioni 22/02/2012, deve essere aggiornata
entro 5 anni dalla data di rilascio dell’attestato di abili-
tazione.
Il corso di aggiornamento ha durata minima di 4 ore, di
cui almeno 3 ore sono relative agli argomenti dei moduli
pratici (allegati dal III al X dell’accordo Stato/Regione del
22/02/2012).
LaCircolaredelMinisterodel lavoron.12,dell’11/03/2013
ha precisato che “ai fini dell’effettuazione del corso di
aggiornamento è riconosciuta la possibilità che le tre ore
relative agli argomenti dei moduli pratici possano essere
effettuateanche inaula conunnumeromassimodi parte-
cipanti al corsonon superiore a24unità.”
Per ulteriori approfondimenti consultare il file:
- CircolareMinisterodel lavoron. 12del 11marzo2013.pdf
alla notizia1491 su
e lanotiziaSicurezzan. 7pubblicata su InformaImpresan.
4del22.2.2013:
-Attrezzaturedi lavoroper lequali è richie-
sta una specifica abilitazione degli operatori. Dal 13/03/13
entrano in vigore le regole per l’abilitazione.
SICUREZZA
17 Formazione all’utilizzo di attrezzature di
lavoro: utilizzo saltuario, occasionale ononben
determinato.
Nel 2013 una circolare del Ministero del lavoro ha stabilito
che anche l’utilizzo saltuario o occasionale delle attrezzature
impone l’abilitazione
.
L’accordo Stato/Regioni del 22/02/2012, stabilisce che
tutti gli operatori, ivi compresi i componenti dell’impresa
familiaredi cui all’art.230-bisdel codicecivile (riportato in
fondo), i lavoratori autonomi che compionoopereo servizi
ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile (riportato in
fondo), i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società
semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i
piccoli commercianti, che fanno uso delle attrezzature di
seguito riportate,devonoessere inpossessodiunaspecifica
abilitazione.
L’operatore che utilizzerà
quindi una delle attrezzature ri-
portatedi seguito, dovràessere inpossessodella specifica
abilitazione.
Con laCircolaredelMinisterodel lavoron.12,dell’11/03/13,
è stato chiarito che
“il conseguimento della specifica abili-
tazione è necessario anche nel caso di utilizzo saltuario od
occasionaledelleattrezzaturedi lavoro individuatenell’Accordo
22/02/12. La specifica abilitazione non è invece necessaria
nel caso in cui non si configuri alcuna attività lavorativa
connessa all’utilizzo dell’attrezzatura di lavoro. Rientrano
fra dette attività le operazioni di semplice spostamento a
vuoto dell’attrezzatura di lavoro, la manutenzione ordinaria
o straordinaria, ecc.”
Attrezzaturedi lavoroper lequali è richiesta
la specifica abilitazionedegli operatori
Ferme restando le abilitazioni già previste da altre dispo-
sizioni legislative vigente, le attrezzature di lavoro per le
quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori
sono riportate nella tabella che segue:
6
InformaImpresa
Venerdì
27
giugno
2014