informaimpresa_23_2014 - page 10

Periodicitàdi
liquidazione
Basedi
riferimento
Mod. IVA2014
(anno2013)
Mensile
Saldo a debito li-
quidazionedicem-
bre2013
VH12
Mensile
“posticipato”
Saldo a debito li-
quidazionedicem-
bre2013effettua-
ta sulla base delle
operazioni di no-
vembre2013
VH12
Trimestrale Saldo a debito
della
dichiara-
zione relativa al
2013 (saldo + ac-
conto)
VL38–VL36 +
VH13
Trimestrale Saldo a credito li-
quidazione quarto
trimestre2013
VH13–VL33
Trimestrale
speciale (au-
totrasporta-
tore, distribu-
tore di carbu-
rante)
Saldo a debito li-
quidazione quarto
trimestre2013
VH12
In tutti i casi la base di calcolo deve far riferimento
all’Iva dovuta
al lordo dell’eventuale acconto
versato
a suo tempo nel mese di dicembre. E’ possibile che si
verifichi il caso in cui un contribuente riporti un saldo
a credito per effetto di un maggiore acconto versato
il periodo precedente. In questo caso, l’acconto per il
2014deveessere commisuratoaquantoeffettivamen-
te dovutoper il 2013;
L’Agenzia delle Entrate, inoltre, nella Risoluzione
23.12.2004, n. 157/Eha confermato cheper i soggetti
trimestrali, al finedell’individuazionedellabasedi rife-
rimento,
nonva considerato l’ammontaredegli interes-
si dell’1% applicati in sededi dichiarazione annuale.
Esempio1:
un contribuente trimestrale
presenta la dichiarazione
IVA relativaal 2013adebitodi €469 (importoversato
€474 = 469 + 5maggiorazione 1%), avendo versato a
titolodi accontoper il 2013un importodi €1.944.
Considerato che l’IVA dovuta per il 2013 è pari a €
2.413 (€ 469 + € 1.944) l’acconto dovuto per il 2014
ammonta a
€2.123,44
(€2.413 x88%).
Esempio2:
un contribuentemensile
presenta la dichiarazione IVA
relativa al 2013 a debito di €2.000, avendo versato a
titolodi accontoper il 2013un importodi €1.000.
Considerato che l’IVA dovuta per il 2013 è pari a €
3.000 (€2.000+€1.000) l’accontodovutoper il 2014
ammonta a
€2.640,00
(€3.000 x88%).
Esempio3:
uncontribuente trimestrale“speciale”(autotrasportato-
re) presenta il saldo della liquidazioneIVA del quarto
trimestre 2013, al lordo dell’acconto 2013 (rigoVH12
dichiarazione IVA relativa al 2013), pari a€5.275.
L’accontodovutoper il quarto trimestre2014èpari a
4.642,00
(€5.275 x88%).
In linea generale se la dichiarazione IVA presenta un
saldo a credito per il contribuente non sussiste l’obbli-
go di versamento dell’acconto. Tuttavia nel caso par-
ticolare in cui la dichiarazione IVA relativa al 2013 di
un
contribuente trimestrale riporti un saldo a credito
per effetto di un maggior acconto 2013
è necessario
individuare quanto sarebbe stato il saldo in assenza
dell’acconto. In altre parole l’acconto da versare per il
2014 va commisurato a quanto effettivamente dovuto
per il 2013, pari alladifferenza tra l’accontoversatoe il
saldoa creditodelladichiarazione IVA relativaal 2013
(VH13–VL33).
Esempio4:
Un contribuente trimestrale ha chiuso la dichiarazione
IVA relativa al 2013 a credito di €357, avendo versato
€5.641 a titolodi acconto.
Il saldo della dichiarazione IVA senza considerare l’ac-
conto versato per il 2013 sarebbe stato pari a €5.284
(5.641–357).
L’acconto dovuto per il 2014 è pertanto pari a
4.649,92
(5.284 x88%).
2.MetodoPrevisionale
L’acconto è pari all’88% dell’importo che si presume
costituirà il debito d’imposta dell’ultima liquidazione
periodicadel 2014 (o il saldodebitorio risultantedalla
dichiarazione annuale, per i contribuenti trimestrali).
In altri termini, con l’utilizzo di tale metodo, l’acconto
da effettuare risulterà pari all’88% dell’Iva che si pre-
vededi versareper ilmesedi dicembre2014, per i con-
tribuenti mensili o a saldo della dichiarazione annuale
Iva dell’anno 2014, se si tratta di contribuenti trime-
strali ordinari. Di conseguenza, l’acconto Iva corrispon-
de all’88% dell’ammontare che si presume costituirà
il debito d’imposta dell’ultima liquidazione periodica
dell’anno in corso o il debito d’imposta risultante dalla
liquidazionedel quarto trimestre, che trova operatività
anche in relazione alladichiarazione annuale Iva (per i
contribuenti trimestrali).
In sostanza, con ilmetodo inargomento il contribuente
ha la possibilità di determinare l’acconto in relazione
alla stimadelleoperazioni (attiveepassive) chepreve-
de di porre in essere sino al 31dicembre2014.
Il rischio dell’applicazione di questo metodo sta nella
possibilità di sbagliare la previsione; se a consuntivo
non risulterà versato in acconto almeno l’88% del de-
bito accertato per dicembre o quarto trimestre 2014,
sulla differenza saranno applicate le sanzioni del caso
(30%dell’importonon versatoo versato inmeno).
3.Metodo analitico (odelleoperazioni effettuate)
Si tratta di unmetodo più oneroso in termini di com-
plessità, tuttaviaconsentedi nonesporre il contribuen-
te al rischio di sanzioni nel caso di versamento insuf-
ficiente a seguito della liquidazione definitiva dell’im-
posta. In questo caso, il contribuente calcola l’importo
dovuto prendendo come riferimento una liquidazione
“parziale” e straordinaria, in base alla quale vengono
considerate:
- le operazioni attive effettuate fino alla data del 20
dicembre 2014 (ancorché non siano state emesse le
relative fatture di vendita);
- le operazioni passive registrate fino alla stessa data.
Di conseguenza:
a)
il contribuente
mensile
dovrà fare riferimento alle
fatture di vendita emesse ed alle fatture di acquisto
registrate nel periodo
1.12–20.12.2014
b)
il contribuente
trimestrale
dovrà fare riferimentoalle
fatture di vendita emesse ed alle fatture di acquisto
registrate nel periodo
1.10–20.12.2014
All’importo così ottenuto
va aggiunta
l’IVAa debito re-
lativa alle
operazioni effettuate fino al 20.12
se non
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InformaImpresa
Venerdì
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dicembre
2014
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