informaimpresa_23_2014 - page 11

ancora annotate, non essendo decorsi i termini di fat-
turazione o registrazione.
Ad esempio, dovranno essere considerate:
- le cessioni effettuate con ddt fino al 20.12.2014per
lequali nonè stata emessa la relativa fatturadifferi-
ta;
- le fattureemesseper il ricevimentodi acconti finoal
20.12.2014, non ancora annotate;
- le fatture comunqueemessefinoal 20.12.2014 (an-
che se non incassate), non ancora annotate.
Va considerato, infine, anche il riporto del saldo a cre-
dito (odel debitonon superiorea€25,82) relativoalla
liquidazione periodica precedente (novembre o terzo
trimestre).
Tenendo presente quanto sopra, il contribuente dovrà
effettuare una liquidazione IVA “atipica”
dei predetti
periodi (1.12 – 20.12.2014 o 1.10 – 20.12.2014), il
cui risultato a debitodovrà essere
versato interamente
(e nonnellamisura dell’88%).
VARIAZIONEPERIODICITÀDELLALIQUIDAZIONE
Si può verificare che un contribuente abbia adottato
nel 2014 un diverso regime di liquidazione periodica
rispettoal 2013. In tale ipotesi sonoprevisteparticolari
modalità di determinazione della base di riferimento.
Cason.1
contribuentemensile2014ex trimestrale2013
L’acconto va commisura-
to ad 1/3 del saldo IVA
della dichiarazione rela-
tiva al 2013 (saldo + ac-
conto).
Mod. IVA2014
(anno2013)
(VL38–VL36 +VH13) : 3
Esempio:
Il debito IVA dovuto in sede di dichiarazione relativa
al 2013 è pari a € 1.560 e corrisponde alla somma di
€ 703 (rigo VL38) diminuito di quanto indicato a rigo
VL36 a titolodi interessi trimestrali e€857 (VH13).
L’accontodovutoper ilmesedi dicembre2014 èpari
a
€457,60
ed è così determinato:
€1.560 : 3 =€520 x88% =€457,60
Cason.2
contribuente trimestrale2014exmensile2013
L’acconto va commisurato
alla somma dei saldi delle
liquidazioni di ottobre, no-
vembre e dicembre2013.
Mod. IVA2014
(anno2013)
VH10 +VH11 +VH12
Esempio:
Un soggetto trimestrale nel 2014 (mensile nel 2013)
presenta i seguenti saldi adebitodelle liquidazioni pe-
riodiche del 2013:
-ottobre2013
€1.256
-novembre2013
€2.275
-dicembre2013 (acconto + saldo) €3.577
-Totale
€7.108
L’ammontaredell’accontodovutoper il 2014 èpari a
6.255,04
(€7.108 x88%).
CONTRIBUENTI CHEAFFIDANO
LACONTABILITA’ATERZI
I soggetti in esame possono determinare l’acconto in
un altro modo ancora e cioè nella misura di due ter-
zi dell’imposta dovuta per la liquidazione di dicembre
2014 (chevieneeffettuata sullabasedelle registrazio-
ni delmese di novembre2014).
I contribuenti o soggetti passivi d’imposta (mensili) che
affidano la contabilità a terzi non sono tenuti a porre
in essere l’adempimento se dall’annotazione risulta un
credito d’imposta o un debito d’imposta non superiore
a euro154,93, inquanto i due terzi di detto ammonta-
re risultapari a euro103,28 e, quindi, di entità inferio-
re al minimo stabilito per l’effettuazione dell’acconto
(euro103,29).
VERSAMENTIAUTOUE
Come noto, i rivenditori di autoveicoli di provenienza
UE sono tenuti al versamento dell’IVA relativa alla pri-
ma cessione interna, al finedi procedere all’immatrico-
lazione dell’autoveicolo.
Nell’ambitodelmod. IVA2014 tali soggetti hanno evi-
denziato:
- a rigo VH31 i versamenti effettuati nel mese di di-
cembre2013;
- a rigo VH12, nella colonna “debiti”, il saldo a debito
della liquidazione del mese di dicembre al netto dei
suddetti versamenti.
Per i soggetti in esame la base di riferimento dell’ac-
conto2014èquindi determinata considerando il saldo
della liquidazionedi dicembre2013 al lordodi quanto
versatocon ilmod. F24“Versamenti conelementi iden-
tificativi”, ossia la somma di rigoVH12 e rigoVH31.
SOGGETTI EXMINIMI 2013
I soggetti che nel 2013 hanno adottato il regime dei
minimi enel 2014hannoapplicato il regimeordinario
(per obbligooper opzione), nonavendounabasedi ri-
ferimento per il 2013,
non sono tenuti al versamento
dell’acconto IVA2014.
MODALITÀDI VERSAMENTO
Il versamentodell’acconto IVAvaeffettuato con ilmod.
F24 utilizzando il codice tributo
“6013”
(contribuente
mensile) o
“6035”
(contribuente trimestrale) eperiodo
di riferimento
“2014”.
I soggetti trimestrali
nondevonomaggiorare
l’ammon-
tare dell’acconto dovuto degli interessi dell’1%. L’am-
montare dell’acconto IVA
può essere compensato
con i
crediti tributari e/o contributivi ancora disponibili.
SANZIONI ERAVVEDIMENTOOPEROSO
All’omesso, tardivo o insufficiente versamento dell’ac-
conto IVAè applicabile la sanzione del 30%.
Tali violazioni possono essere comunque regolarizzate
utilizzando il ravvedimentooperoso.
Si evidenzia che, in caso di
ravvedimento operoso, le
sanzioni vengono ridotte:
-
dallo0,2%al 2,8%,
se il pagamentoèeffettuatoen-
tro 14 giorni dalla scadenza, tenendo presente che
per ogni giornodi ritardo va applicato lo0,2%;
- ad
1/10
(3% dell’imposta) se il pagamento avviene
entro30giorni;
- ad
1/8 (
3,75% dell’imposta) se si paga
entro
la data
di presentazione della
dichiarazione annuale.
Si rammenta che, come specificato dall’Agenzia delle
Entrate nella Risoluzione 22.5.2007, n. 109/E, l’am-
montare degli interessi da ravvedimento (interessi pa-
ri al 2,5% annuo) devono essere versati distintamente,
utilizzando l’apposito codice tributo “1991”.
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