parto delle risorse finanziarie su base regionale, come
previstodal comma2, art.6delDL145/13.Attualmen-
te il Ministero sta definendo le risorse per la copertura
dell’incentivo.
Per approfondimenti consultare il file:
-Dm-23-settembre-2014.pdf
alla notizia1679 su
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CREDITO
10 I tassi aggiornati di ArtigianfidiVicenzanel
mese di dicembre2014.
Il credito garantito di ArtigianfidiVicenza.
Nelmese di dicembre sono stati aggiornati i tassi con-
venzionati e agevolati cheArtigianfidiVicenza offre al-
le imprese che beneficianodella garanzia sussidiaria o
a prima richiesta concesse dal Confidi di Confartigia-
natoVicenza. I tassi vengono aggiornati mensilmente
secondo i nuovi indicatori finanziari nazionali ai quali
fanno riferimento le convenzioni bancarie. Costi, con-
venienza e condizioni vantaggiose di ArtigianfidiVi-
cenza sono consultabili anche sul sito
-
fidivicenza.it
Per approfondimenti consultare il file:
-Tassi_dicembre 2014.pdf
alla notizia1688 su
• • •
FISCO
23 Decreto Sblocca Italia: lemodifiche in sede di
conversione in legge.
Il decreto Sblocca Italia, entrato in vigore il 12 novembre
2014, oltre a confermare molte disposizioni previste già
nel testo del decreto presenta alcune novità.
E’ in vigore dal 12 novembre 2014 la legge di conver-
sione del c.d.”Decreto Sblocca Italia”. Qui di seguito si
analizzeranno le principali disposizioni alla luce delle
novità introdotte in sede di conversione.
ART17.NUOVADEFINIZIONEDI
“MANUTENZIONI STRAORDINARIE”
DATADI DECORRENZA: 13SETTEMBRE2014
La legge di conversione conferma la disposizione di
modificadelTestoUnicodell’edilizia, inparticolarenel-
ladefinizionedegli “interventi dimanutenzione straor-
dinaria”di cui all’art. 3 lett. b).
Sono considerate “manutenzioni straordinarie” le ope-
re e lemodifiche necessarie per rinnovare e sostituire
parti anche strutturali degli edifici, nonché di realizza-
re ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici,
sempre chenonalterino lavolumetria complessivade-
gli edifici e non comportino modifiche delle destina-
zioned’uso.
Viene specificato che rientrano nell’ambito di tali in-
terventi anche quelli consistenti nel
frazionamento o
accorpamento delle unità immobiliari
con esecuzioni
di opere anche se comportanti la variazione delle su-
perfici delle singole unità immobiliari nonché del cari-
co urbanistico purché non siamodificata la volumetria
complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria de-
stinazione d’uso.
ART.19. ESENZIONEDALL’IMPOSTAPERGLI
ACCORDI DI RIDUZIONEDEI CANONI DI LOCAZIONE
DATADI DECORRENZA: 12NOVEMBRE2014
La legge di conversione
conferma
che la
registrazione
dell’atto contenente la riduzionedel canonedi locazio-
ne
in essere è esente
da imposta di registro e di bollo.
Con questa agevolazione si evitano gli aggravi previsti
per la registrazione dell’accordo di riduzione del cano-
ne quali l’imposta fissa di registro di 67euro e l’impo-
sta di bollodi 16 euro.
In sede di conversione in legge del decreto è stata ag-
giunta la possibilità di definire l’accordo di riduzione
del canone del contratto di locazione tramite l’assi-
stenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e
dei conduttori.
Il conduttore può inviare al locatore specifica richiesta
motivata di riduzione del canone. In caso di conclusio-
ne “positiva”della trattativa il
Comunepuò riconoscere
l’applicazione di un’aliquota IMU ridotta nei confronti
del locatore.
ART.21.DEDUZIONE IRPEFPERL’ACQUISTO
OCOSTRUZIONEDIABITAZIONI DALOCARE
DATADI DECORRENZA: 1GENNAIO2015
E’
confermata
la deduzione per gli acquisti di unità im-
mobiliari, effettuati dall’1.1.2014 al 31.12.2017, da
partedi
personefisiche
non esercenti attività commer-
ciali destinate alla locazione.
In sede di conversione
è stata aggiunta
la condizione
che le
unità immobiliari devono risultare “invendute”
al 12.11.2014.
Tale disposizione opera quindi per gli
acquisti posti in essere dal 12.11.2014.
L’agevolazione consiste inunadeduzione Irpef dal red-
dito complessivo pari al 20% del prezzo di acquisto ri-
sultantedall’attodi compravendita, nel limitemassimo
di spesadi 300.000 euro (per unadeduzionemassima,
quindi di 60.000 euro). La deduzione va ripartita in
ot-
toquoteannuali di pari importo
(almassimo7.500eu-
ro all’anno) ed è riconosciuta a decorrere dall’anno in
cui è stipulato il contratto di locazione. La deduzione
nonè cumulabile conaltreagevolazioni fiscali previste
da altre disposizioni per lemedesime spese.
L’agevolazione spetta con riferimento alle spese:
- di acquisto di unità immobiliari di nuova costruzio-
ne o oggetto di restauro risanamento conservativo/
ristrutturazione;
- per prestazioni di servizi, dipendenti da un contratto
d’appalto per la costruzione di unità immobiliari su
aree edificabili possedute prima dell’inizio dei lavo-
ri.
L’agevolazione spetta a condizione che l’unità immo-
biliare:
- sia
destinata, entro6mesi dall’acquisto o dal termi-
ne dei lavori di costruzione, alla locazione per alme-
no 8 anni consecutivi.
Il diritto alla deduzione, tut-
tavia, non vienemeno se, per motivi non imputabili
al locatore, il contratto di locazione si risolve prima
del decorso del suddetto periodo di 8 anni e ne vie-
ne stipulato un altro entro un anno dalla data della
risoluzione del precedente contratto;
- l’
unità immobiliare sia a destinazione residenziale
e
non sia classificata nella categorie catastali A/1, A/8
eA/9
- l’unità immobiliare
non sia ubicata nelle zone omo-
genee classificate E
(parti del territorio destinate ad
usi agricoli);
- il canone di locazione non sia superiore a quello de-
finito:
- dalla convenzione tipo di cui all’art. 18 DPR n.
380/2001, stipulata al fine del rilascio della licen-
zaa costruire relativamenteagli interventi di edilizia
abitativa convenzionata;
-per i contratti a canone concordato.
-
non sussistano rapporti di parentela entro il primo
InformaImpresa
7
Venerdì
12
dicembre
2014