Aggiornato l’elenco delle applicazioni esentate dalla normativa sugli apparecchi elettrici ed elettronici
Con decreto del Ministero dell’ambiente 21/02/2013 è stato modificato l’allegato 5 del decreto legislativo 25/07/2005 n. 151, relativo alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti.
Fatto salvo quanto stabilito all'allegato 5 (accluso alla presente notizia), del decreto legislativo n. 151/2005, a decorrere dal 1° luglio 2006, è vietato immettere sul mercato apparecchiature elettriche ed elettroniche nuove rientranti nelle categorie individuate nell'allegato 1 A, nonché sorgenti luminose ad incandescenza, contenenti piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (pbb) od etere di difenile polibromurato (pbde).
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano:
a) alle apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nelle categorie 8 e 9 dell'allegato 1 A;
b) ai pezzi di ricambio per la riparazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 1° luglio 2006;
c) al reimpiego di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 1° luglio 2006.
ALLEGATO 1° - DECRETO LEGISLATIVO 25/07/2005, N.151
Categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel campo di applicazione del presente decreto (articolo 2, comma 1)
1. Grandi elettrodomestici
2. Piccoli elettrodomestici
3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
4. Apparecchiature di consumo
5. Apparecchiature di illuminazione
6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
7. Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero
8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati)
9. Strumenti di monitoraggio e di controllo
10. Distributori automatici