ALIMENTAZIONE: Decreto 26/07/2017: Etichettatura origine della pasta
Segnaliamo che in Gazzetta Ufficiale del 17/8/2017 n. 191 è stato pubblicato il Decreto 26/07/2017 che introduce in via sperimentale, dal 13 febbraio 2018 fino al 31 dicembre 2020, l’obbligo di riportare in etichetta l’indicazione di origine della pasta di semola di grano duro. (ved. Allegato)
Questo decreto potrà perdere la sua efficacia anche prima del 2020 qualora prima di tale data entrasse in vigore un provvedimento Comunitario sulla stessa materia.
Ricordiamo che restano fuori dal campo di applicazione del decreto le paste alimentari fresche e stabilizzate.
Si prevede, per le confezioni di pasta secca prodotte in Italia, l’obbligo di riportare in etichetta il Paese di coltivazione del grano (nome del Paese nel quale il grano viene coltivato) e il Paese di molitura (nome del paese in cui il grano è stato macinato). Se queste fasi avvengono in più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi non UE, Paesi UE e non UE. Se il grano duro è coltivato almeno per il 50% in un solo Paese, come ad esempio l’Italia, si potrà usare la dicitura: “Italia e altri Paesi UE e/o non UE”. Le nuove indicazioni dovranno essere apposte in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed indelebili. Il mancato rispetto delle nuove regole comporta l’applicazione della sanzione amministrativa prevista all’articolo 18, comma 2, del Decreto Legislativo n. 109/92, ovvero da 1.600 a 9.500 euro a carico di chiunque ponga in vendita o metta in commercio paste di semola di grano duro non rispondenti alle nuove disposizioni.
Le paste di semola di grano duro immesse sul mercato o etichettate secondo le disposizioni vigenti prima del 12 febbraio 2018, potranno comunque essere commercializzate fino all’esaurimento scorte.
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