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Appalti verdi: criteri ambientali minimi per l’acquisto di serramenti esterni

I criteri ambientali per l’acquisto di serramenti esterni sono in vigore dal 2011. Le pubbliche amministrazioni possono utilizzarli per gli appalti pubblici di fornitura

Con l’emanazione del decreto del Ministero dell’ambiente 25/06/2011, nell’allegato 2, sono stati stabiliti i criteri ambientali minimi per l’acquisto di serramenti esterni e assimilabili

Il documento è parte integrante del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione. L’obiettivo nazionale proposto, del Piano d’azione, è/era di raggiungere entro il 2014, la quota del 50% di appalti “verdi” sul totale degli appalti aggiudicati su questa categoria di affidamenti e forniture. Al momento non è chiaro se tali obiettivi sono stati raggiunti, ma si ritiene non lo siano ancora.

Il documento contenente i criteri ambientali minimi precisa che per “serramenti esterni” si intendono finestre (apribili, fisse, verticali, orizzontali, inclinate, manuali, motorizzate), portefinestre, porte esterne pedonali, comprensive degli infissi (telai fissi e mobili), dei tamponamenti trasparenti o opachi e delle eventuali chiusure oscuranti (avvolgibili/tapparelle e cassonetti, persiane, scuri, frangisole), che delimitano l’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati, in edifici residenziali e scolastici.

I criteri sviluppati possono essere integrati, negli appalti della pubblica amministrazione, sia nelle procedure di acquisto diretto di serramenti esterni (appalti di fornitura) che in altri contratti che ne prevedano l’utilizzo quali, ad esempio, gli appalti per interventi di costruzione, ristrutturazione o manutenzione straordinaria degli edifici.

Nel documento dei criteri ambientali minimi, oltre ad una parte generale riguardante l’appalto stesso, si trovano i criteri ambientali di “base” e “premianti”.  Essi sono collegati alle singole fasi di definizione dell’appalto in modo da facilitare il compito della stazione appaltante che può introdurli nelle proprie gare essendo stati selezionati in ossequio a quanto stabilito nel codice dei contratti pubblici, in relazione anche alla tutela della normativa sulla concorrenza e par condicio.

L’appalto è definito “verde” se integra tutti i criteri “di base”. Le stazioni appaltanti sono comunque invitate ad utilizzare anche quelli “premianti” quando aggiudicano le gare d’appalto all’offerta economicamente più vantaggiosa. Tale sistema consente di qualificare l’offerta rispetto a quanto indicato come requisito base attribuendo un punteggio tecnico a prestazioni ambientali e, ove possibile, sociali, più elevate, tipiche di prodotti meno diffusi e talvolta più costosi, senza compromettere l’esito della gara.

Secondo le indicazioni della Commissione europea è opportuno che le stazioni appaltanti assegnino ai criteri premianti punti in misura non inferiore al 15% del punteggio totale.

 

 Criteri ambientali per la fornitura di serramenti esterni a ridotto impatto ambientale per l’edilizia residenziale e scolastica

I criteri ambientali da considerare per la strutturazione dell’appalto prevedono come già evidenziato, due tipologie di specifiche:

1) specifiche tecniche di base;

2) specifiche tecniche premianti.

Ognuna di questa prevede delle caratteristiche particolari. Per brevità riportiamo solo i “titoli” delle caratteristiche, rimandando alla letture del dettaglio al testo dei criteri ambientali riportato in allegato.

Specifiche tecniche di base

  • Descrizione dei materiali utilizzati
  • Trasmittanza termica (Uw)
  • Permeabilità all’aria
  • Legno e materie prime a base di legno
  • Uso di plastiche, metalli, vetro

Specifiche tecniche premianti

  • Trasmittanza termica (Uw)
  • Materiali non rinnovabili: contenuto di riciclato
  • Materie plastiche
  • Legno vergine
  • Recupero di serramenti esterni sostituiti
  • Formaldeide
  • Emissioni di Composti Organici Volatili

 

Condizioni di esecuzione (clausole contrattuali)

La stazione appaltante, nella definizione del bando d’appalto, stabilisce a priori che il produttore dei serramenti esterni deve specificare durata e caratteristiche della garanzia fornita in conformità ai disposti legislativi vigenti in materia in relazione al contratto in essere. La garanzia deve comprendere le lavorazioni, i materiali, la funzionalità e la durabilità dell’intero serramento. La garanzia deve essere accompagnata dalle condizioni di applicabilità e da eventuali prescrizioni del produttore circa le procedure di manutenzione e posa che assicurino il rispetto delle prestazioni dichiarate del componente.

 

In allegato viene riportato il documento relativo “Criteri ambientali minimi per l’acquisto di serramenti esterni” e il “documento di accompagnamento” a tali criteri.

 

Il decreto del Ministero dell’ambiente 25/07/2011 riguardante i criteri ambientali minimi l’acquisto di serramenti esterni, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 220 del 21/09/2011

  • Data inserimento: 22.06.15