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Apprendistato: il Sistema Duale. Accordo Interconfederale Regionale del 1 settembre 2016.

Siglato il 01.09.2016 da Confartigianato Veneto e CGIL, CISL e UIL regionali l’Accordo Interconfederale sugli aspetti retributivi da applicare ai lavoratori assunti con percorsi di apprendistato per il conseguimento di titoli di studio.

Con notizia n. 2820 del 15 luglio 2016 è stata pubblicata un’informativa riguardante l’apprendistato nel sistema duale, vale a dire la nuova configurazione delle due tipologie di apprendistato finalizzate al conseguimento di titoli di studio (apprendistato per la qualifica, il diploma professionale e il diploma di istruzione secondaria superiore e apprendistato di alta formazione e ricerca) così come definita dagli articoli 43 e 45 del D. Lgs. 81/2015. Si ricorda che, sulla base della nuova normativa, è possibile assumere con tali tipologie di apprendistato solo giovani studenti regolarmente iscritti ad un percorso di studio, i quali acquisiscono il doppio status di studente e di lavoratore e che l’attivazione del contratto di apprendistato nel sistema duale è condizionata dall’obbligatoria sottoscrizione di un Protocollo da parte dell’azienda con l’istituzione formativa.

La Regione del Veneto con i due Accordi siglati, in data 21 giugno 2016, ha regolato gli standard formativi e i criteri generali per la realizzazione, rispettivamente, dei percorsi di apprendistato per la qualifica, il diploma professionale e il diploma di istruzione secondaria superiore e dei percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca.

L’Accordo Interconfederale sottoscritto da Confartigianato Imprese Veneto, dalle altre OO.AA. venete e da CGIL, CISL e UIL regionali completa il quadro regolatorio delle due tipologie di apprendistato per il conseguimento del titolo di studio.

L’accordo definisce la durata dei rapporti di apprendistato. Per quanto riguarda l’apprendistato per la qualifica, il diploma professionale e il diploma di istruzione secondaria superiore la durata minima è di 6 mesi mentre quella massima è di 3 anni. È consentita la proroga di un anno alle condizioni previste dal D. Lgs. 81/2015.

Con riferimento all’apprendistato di alta formazione e ricerca la durata minima è di 6 mesi mentre quella massima differisce a seconda della tipologia di titolo di studio da conseguire. Per la sua determinazione si rimanda al relativo Accordo della Regione Veneto del 21 giugno 2016.

L’accordo detta inoltre la disciplina retributiva da applicare agli apprendisti assunti sulla base dell’art. 43 (apprendistato per la qualifica, il diploma professionale e il diploma di istruzione secondaria superiore) e dell’art. 45 (apprendistato di alta formazione e ricerca) del D. Lgs. 81/2015 dalle imprese artigiane e dalle PMI del Veneto che rientrano nel campo di applicazione dei contratti collettivi artigiani.

Il trattamento economico è determinato dall’applicazione di percentuali crescenti in base all’anzianità di servizio sulla retribuzione tabellare definita dai contratti di primo livello e relativa alla categoria/livello di inquadramento finale del lavoratore al termine del periodo di apprendistato. La percentualizzazione non si applica alle quote di retribuzione previste dai contratti collettivi regionali di settore.

 

Tabella 1 - Apprendistato per la qualifica, il diploma professionale e il diploma di istruzione secondaria superiore.

Annualità

Percentuale

I

51

II

56

III

65

IV (proroga)

75

Con decorrenza dal mese successivo a quello del superamento del 18° anno di età, il trattamento economico spettante all’apprendista sarà incrementato di 5 punti percentuali.

Tabella 2 - Apprendistato di alta formazione e ricerca

Annualità

Percentuale

I

51

II

56

III

65

annualità successive

75

 

Il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo per le ore di formazione svolte dall’apprendista presso l’istituzione formativa (formazione esterna). Per le ore di formazione svolte presso l’impresa (formazione interna), al lavoratore è riconosciuta una retribuzione oraria pari al 10% di quella dovuta.

La maturazione dei ratei degli istituti contrattuali indiretti o differiti avverrà sulla base di quanto indicato dalla contrattazione collettiva e non è prevista durante le ore di formazione (interna od esterna).

Per gli aspetti normativi di regolamentazione dei rapporti di apprendistato sopra descritti si fa riferimento a quanto definito dai contratti collettivi artigiani in relazione all’apprendistato professionalizzante nonché alle disposizioni del citato D. Lgs. 81/2015.

Previdenza complementare e welfare collettivo

Con l’obiettivo di incentivare l’adesione dei giovani alla previdenza complementare, l’Accordo Interconfederale stabilisce in capo al datore di lavoro l’obbligo di versare annualmente (nel mese di luglio) un importo pari a 250,00 euro a titolo di “quota di adesione contrattuale” ad un Fondo negoziale di previdenza complementare del comparto artigiano. Nel caso di rapporto di lavoro part- time, l’indennità sarà rapportata all’orario di lavoro pattuito.

Tale versamento non determina l’obbligo del contemporaneo conferimento al Fondo della quota di TFR, la cui scelta rimane in capo al lavoratore apprendista. Per i lavoratori già iscritti al Fondo la quota di adesione contrattuale si sommerà ai versamenti derivanti dalla normale contribuzione al Fondo.

L’Accordo istituisce infine delle misure di welfare collettivo a favore dei lavoratori apprendisti, i quali potranno richiedere tramite gli sportelli EBAV una prestazione di importo variabile in relazione all’annualità di apprendistato, così come riassunto nella tabella sottostante.

Annualità

Apprendistato per la qualifica, il diploma professionale e il diploma di istruzione secondaria superiore

Apprendistato di alta formazione e ricerca

 

Importo prestazione richiedibile

Dopo primo anno

400 euro

300 euro

Dopo secondo anno

500 euro

400 euro

Dopo terzo anno

600 euro

500 euro

 

In favore dei giovani assunti con contratto di apprendistato del primo tipo (per la qualifica, , il diploma professionale e il diploma di istruzione secondaria superiore), è riconosciuto un incremento degli importi delle prestazioni sopra indicate rispettivamente del 35% dopo il primo anno, del 40 % dopo il secondo anno e del 45% dopo il terzo anno. Tali incrementi subordinati ai risultati scolastici conseguiti dal giovane nella formazione esterna all’azienda e dichiarati dall’istituzione formativa, per il tramite del giovane, ad EBAV.

Le modalità applicative per la richiesta delle predette prestazioni saranno definite dal CdA di Ebav.

  • Data inserimento: 06.09.16