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Approvo

Area Alimentazione - Panificazione: nuovo contratto collettivo regionale.

Sottoscritto il 25 luglio 2022 il contratto integrativo regionale per i dipendenti delle imprese dei settori che rientrano nel campo di applicazione del CCNL Area Alimentazione e Panificazione del 6.12.2021.

Il 25 luglio u.s. la Confartigianato Imprese Veneto, unitamente alle altre associazioni artigiane, ha sottoscritto con Fai – CISL, Flai – CGIL e Uila – UIL regionali il nuovo contratto collettivo regionale di lavoro applicabile ai dipendenti delle imprese appartenenti ai settori rientranti nel campo di applicazione del CCNL Area Alimentazione – Panificazione 6.12.2021. Il CCRL recepisce l’allargamento del campo di applicazione anche alle imprese non artigiane che svolgono attività di produzione, preparazione, confezionamento e distribuzione di pasti e prodotti alimentari, con somministrazione diretta, in attività di ristorazione.

Le imprese non artigiane, che rientrano nella sfera di applicazione del contratto, possono applicare il CCRL a condizione che adottino anche il CCNL Area alimentazione e panificazione artigianato. Le norme del CCNL alimentazione e panificazione e quelle del CCRL rappresentano un corpo normativo unico ed inscindibile; l’applicazione di uno determina anche l’applicazione dell’altro.

Il CCRL decorre dal 1° gennaio 2021 ed avrà validità fino al 31 dicembre 2024. Le modifiche introdotte dall’accordo decorrono dalla data di sottoscrizione dello stesso (25 luglio 2022), salve diverse e specifiche decorrenze previste per singoli istituti. Alla sua scadenza, il contratto continuerà a produrre i propri effetti fino alla decorrenza del successivo accordo di rinnovo.

Il CCRL si compone di una parte comune contenente disposizioni applicabili a tutte le imprese rientranti nel campo di applicazione dello stesso e di tre sezioni speciali riguardanti rispettivamente le imprese artigiane del settore alimentazione, le imprese non artigiane del settore alimentazione fino a 15 dipendenti e quelle in attività di ristorazione e le imprese del settore panificazione (artigiane e PMI fino a 249 dipendenti).

Rimandando alla lettura del testo del contratto, si riportano le principali novità introdotte.

Parte comune

Con riferimento agli istituti in materia di orario di lavoro sono state operate modifiche agli istituti dell’accantonamento orario:

  • all’articolo 6 viene reso facoltativo l’accantonamento annuo in compensazione (banca ore), attivabile sulla base di una intesa fra impresa e lavoratori (allegato 6 CCRL);
  • l’articolo 7 introduce l’accantonamento annuo difensivo che può essere concordato, nell’ambito della procedura di consultazione di cui all’art. 21 del CCRL, anche per far fronte a periodi di sospensione dell’attività, come rafforzativo dell’ammortizzatore sociale FSBA.

Quanto al mercato del lavoro il CCRL conferma:

  1. il meccanismo che consente il superamento dei limiti numerici previsti dal CCNL nel caso di necessità produttive dell’impresa;
  2. il trattamento economico in favore degli apprendisti (di età superiore ai 29 anni) percettori di Mobilità, NASpI, ASDI e DIS-COLL pari alla percentuale più elevata prevista dal CCNL con riferimento al livello di inquadramento finale per tutto il periodo di apprendistato e,
  3. la disciplina del contratto part-time con orario sperimentale c.d. PTOS, utilizzabile da tutte le imprese rientranti nel campo di applicazione del contratto collettivo regionale.

Sul fronte della previdenza complementare sono introdotti degli incentivi alle aziende e ai lavoratori per l’adesione completa, con il conferimento del TFR, ad un Fondo di complementare negoziale dell’artigianato (art. 19). Sempre per incentivare l’adesione con TFR alla previdenza integrativa è previsto un contributo per aziende e lavoratori a carico EBAV, in caso di adesione piena del lavoratore ad un fondo di previdenza integrativa. Il contributo è differenziato nel valore a seconda che i lavoratori che aderiscono con TFR (forma piena) abbiano superato o meno i 35 anni.

Nel primo caso il contributo per le aziende sarà di 200,00 € per le aziende e di 300 per i lavoratori, nel secondo caso sarà di 300,00 € per le aziende e di 400,00 € per i lavoratori.

Parte speciale: Imprese artigiane del settore alimentazione e imprese del settore panificazione

1) viene incrementato l’importo dell’Elemento Retributivo di secondo livello (E.R.T.), a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2024. Il nuovo importo di tale elemento riferito all’operaio qualificato è pari rispettivamente a:

  • Operario qualificato settore alimentazione artigiano (5° liv.): 53,28 euro mensili;
  • Operario qualificato settore panificazione (liv. A3): 12,54 euro mensili.

L’E.R.T. erogato ad operai, impiegati e quadri per le ore effettivamente lavorate, fra cui si considerano: le ore di permessi retribuiti per assemblea, le ore di permesso per cariche sindacali, le ore di assenza retribuite o indennizzate per sottoporsi a terapie salva vita certificate.

L’E.R.T. è considerato per la determinazione della retribuzione riconosciuta: a) durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità per un massimo di 5 mesi (100%); b) al dipendente assente per infortunio sul lavoro riconosciuto dall’INAIL; c) dal 1.1.2023 durante la fruizione delle ore di permesso nei casi previsti dalla legge n. 104/92. 

L'E.R.T. è onnicomprensivo, include le incidenze su ferie, gratifica natalizia e/o 13°. È escluso dal calcolo del T.F.R.

Viene corrisposto agli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante secondo la progressione retributiva percentualizzata in essere.

2) È confermata l’erogazione dell’E.R.R. (elemento retributivo regionale) nel valore di € 0,44 mensili (€ 0,00254 orarie).

3) È confermata, negli importi e nelle modalità di versamento previsti dal precedente CCRL, la quota di adesione contrattuale a previdenza complementare da versare ad uno dei Fondi negoziali del comparto artigiano.

4) È previsto un aumento delle quote di contribuzione dei fondi di II livello EBAV del settore panificazione. Dal 1° gennaio 2023 le quote saranno pari a € 5,25 c/impresa e € 0,90 c/lavoratore, mentre dal 1° gennaio 2024 passeranno a € 6,28 c/impresa e € 1,20 c/lavoratore.

Dal 1° gennaio 2024, quindi, ci sarà la parificazione delle quote di 2° livello per le imprese di tutti i settori rientranti nel campo di applicazione del CCRL.

Parte speciale: Imprese non artigiane fino a 15 dipendenti del settore alimentazione e imprese della ristorazione.

Alle imprese non artigiane fino a 15 dipendenti del settore alimentazione e le altre imprese non artigiane comprese nella sfera di applicazione del CCNL 6 dicembre 2021 si applicano tutti gli accordi interconfederali regionali stipulati dalle Associazioni Artigiane e dalle OOSS Venete.

Tali imprese possono applicare il CCRL solo se applicano anche il CCNL Area alimentazione e panificazione artigianato.

Per tali imprese:

  • si applicano tutte le disposizioni della “parte comune” del CCRL;
  • è prevista l’erogazione ai dipendenti dell’E.R.R. (€ 0,44 mensili) in aggiunta alla retribuzione definita dal CCNL;
  • la contribuzione di II livello EBAV è pari a € 6,28 c/impresa e € 1,20 c/lavoratore (codice EBAV: AK);
  • l’applicazione del CCRL e la regolarità contributiva EBAV esenta le imprese dall’erogazione dell’elemento economico di garanzia (E.G.R.) previsto dal CCNL.