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ATTUAZIONE DIRETTIVA 2012/19/UE SUI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE)

Decreto Legislativo 14 marzo 2014 n° 49 - Introduzione

ATTUAZIONE DIRETTIVA 2012/19/UE SUI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE)

D.LGS. 14 MARZO 2014 N° 49

 (in vigore dal 12 aprile 2014)

 La normativa in oggetto si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE). Va a sostituire il D.Lgs. 151/05, apportando alcune sostanziali modifiche.

 Le apparecchiature elettriche ed elettroniche sono quelle che dipendono da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misure di tali correnti e campi, progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua.

I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o RAEE sono le apparecchiature, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo, che sono parte integrante del prodotto nel momento in cui il detentore si disfi, abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsene.

 Viene definito l’ambito di applicazione come segue:

 Ambito                   AEE dell’Allegato I ed esemplificate nell’Allegato II fino al 14/08/2018

                               AEE dell’Allegato III ed esemplificate nell’Allegato IV dal 15/08/2018

 Sono fatte salve le norme in materia di sicurezza, il Regolamento Reach, la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia, la restrizione dell’uso di sostanze pericolose (D.Lgs. 4 marzo 2014 n° 27- vedi apposita sezione), il D.Lgs. 3 aprile 2006 n° 152 e successive modificazioni.

 Sono escluse:

- apparecchiature utilizzate per la sicurezza nazionale;

- parti di apparecchiature che non rientrano nel campo di applicazione del presente decreto e sono utilizzate solo per queste apparecchiature;

- lampade a incandescenza;

dal 15/08/2018:

-  apparecchiature destinate all’invio nello spazio;

- utensili industriali fissi di grandi dimensioni;

- installazioni fisse di grandi dimensioni;

- mezzi di trasporto di persone o merci (esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati);

- macchine mobili non stradali ad uso professionale;

- dispositivi medici, dispositivi medico-diagnostici in vitro, dispositivi medici impiantabili attivi;

- apparecchiature per attività di ricerca e sviluppo.

 

Tra i soggetti convolti nel sistema di gestione delle AEE vi sono

 -       produttore: persona fisica o giuridica che, qualunque sia la tecnica di vendita utilizzata:

a) è stabilita nel territorio nazionale e fabbrica, o fa progettare e fabbricare AEE, che commercializza apponendovi il proprio NOME o MARCHIO di fabbrica;

b) è stabilita nel territorio nazionale e rivende sul mercato nazionale, con il suo NOME o MARCHIO di fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori;

c) è stabilita nel territorio nazionale e immette sul mercato nazionale, nell’ambito di un’attività professionale, AEE di un Paese terzo;

d) è stabilita in un altro Stato membro dell’Unione Europea o di un paese terzo e vende sul mercato nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici;

-       distributore: persona fisica o giuridica, che rende disponibile sul mercato un’AEE;

-       distributore al dettaglio: persona fisica o giuridica, che rende disponibile un’AEE all’utilizzatore finale;

-       rappresentante autorizzato: il produttore che ha sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea e può designare, con mandato scritto, un rappresentante autorizzato, inteso come persona giuridica stabilita sul territorio italiano o persona fisica, in qualità di legale rappresentante di una società stabilita nel territorio italiano, responsabile per l'adempimento degli obblighi ricadenti sul produttore, ai sensi della presente decreto legislativo. Così pure il produttore, stabilito nel territorio nazionale, che vende AEE in un altro Stato membro dell'Unione europea nel quale non è stabilito, deve nominare un rappresentante autorizzato presso quello Stato, responsabile dell'adempimento degli obblighi ricadenti sul produttore ai sensi della disciplina dello Stato in cui è effettuata la vendita.

Sono inoltre definiti

 -       RAEE provenienti da nuclei domestici: RAEE originati da nuclei domestici e RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici;

-       RAEE professionali: diversi dai domestici,

-       marchio: immagine, simbolo o iscrizione apposta sulla AEE che permette l’identificazione del produttore;

-       rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici: RAEE provenienti da nuclei domestici se installati in impianti di potenza nominale inferiore a 10 kW, che vanno conferiti ai centri di raccolta. RAEE di potenza uguale o superiore a 10 kW sono considerati RAEE professionali.

 

I produttori adempiono ai propri obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento dei RAEE mediante sistemi di gestione individuali o collettivi, che operano in modo uniforme sull'intero territorio nazionale.

I produttori, attraverso i sistemi di gestione, determinano annualmente l'ammontare del contributo necessario per adempiere, nell'anno solare di riferimento, agli obblighi imposti dal presente decreto legislativo, e possono, al momento della messa a disposizione sul mercato nazionale di un'AEE, applicare sul prezzo di vendita della stessa il contributo, indicandolo separatamente nelle proprie fatture di vendita ai distributori. La presenza del contributo può essere resa nota nell'indicazione del prezzo del prodotto all'utilizzatore finale.

 Il Centro di coordinamento, che ha la forma del consorzio, è composto da tutti i sistemi collettivi di gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici. Ad esso possono partecipare anche i sistemi individuali di gestione dei RAEE domestici ed i sistemi di gestione dei RAEE professionali.

Tra i compiti del Centro di coordinamento vi è quello di garantire il ritiro dei RAEE conferiti ai centri di raccolta comunali, in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, da parte di ogni sistema collettivo, nel rispetto del principio di concorrenza e non discriminazione, al fine di incrementare la raccolta dei RAEE da parte dei Comuni e di conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata, riciclaggio, recupero stabiliti dal presente decreto legislativo.

Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, il Centro di coordinamento predispone un apposito elenco, in cui i titolari degli impianti di trattamento dei RAEE sono tenuti ad iscriversi mediante semplice comunicazione e senza ulteriori oneri, ed a comunicare annualmente le quantità di RAEE trattate entro il 30 aprile di ogni anno.

 Per informazioni più dettagliate su produttori e distributori di AEE si rimanda alla specifica sezione.

  • Data inserimento: 21.08.14