Aumento aliquota IVA ordinaria dal 1° ottobre 2013
Dal 1° ottobre 2013 l'aliquota IVA ordinaria è rideterminata nella misura del 22%: non è stato, infatti, ulteriormente modificato l'articolo 40, comma 1-ter, decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito in legge n. 111 del 15 luglio 2011, che, dopo il differimento al 1° ottobre 2013 disposto dall'art. 11 decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013, convertito in legge n. 196/2013, ha stabilito l'aumento di un punto dell'aliquota ordinaria IVA a decorrere dalla suddetta data.
L’aumento era stato previsto, in un primo momento, per il 1° luglio 2013 (art. 40, comma 1-ter, D.L. n. 98/2011), ma era slittato al 1° ottobre (art. 11, comma 1, lettera a, D.L. n. 76/2013).
Si pongono, dunque, le stesse problematiche che si erano presentate all’atto del precedente aumento dal 20 al 21% avvenuto a partire dal 17 settembre 2011, anche se, a dire il vero, l’Agenzia delle Entrate, con un comunicato stampa diffuso il 30 settembre, ha tranquillizzato gli operatori che non riusciranno ad adeguarsi in tempo promettendo che non applicherà sanzioni a chi regolarizzerà la propria posizione entro i termini previsti.
Di seguito, pertanto, si evidenziano alcune situazioni interessate dall’aumento dell’aliquota, con particolar modo alle ricadute in termini operativi di tale aumento.
Fatturazione delle operazioni
Dal 1° ottobre, le fatture emesse con aliquota IVA ordinaria devono riportare la nuova aliquota del 22%, bisogna però prestare attenzione al momento di effettuazione dell’operazione o di consegna del bene.
L’art. 21 del decreto IVA stabilisce che il cedente/prestatore, soggetto passivo IVA, deve emettere la fattura (in formato cartaceo o elettronico):
- per ciascuna operazione rilevante ai fini impositivi;
- al momento in cui l'operazione si considera effettuata (ai sensi dell'art. 6, D.P.R. n. 633/1972).
La fattura va emessa entro il giorno in cui l'operazione si considera effettuata. Il momento dell’effettuazione dell’operazione, dunque, non è solo il momento in cui l'imposta si rende dovuta per l'Erario, ma anche il momento dal quale decorrono i termini previsti per l'assolvimento degli adempimenti “formali” relativi alla fatturazione, registrazione, dichiarazione, etc.
Ai fini di stabilire il momento di effettuazione delle operazioni va fatta una netta distinzione tra:
- prestazione di servizi;
- cessione di beni.
Per le prestazioni di servizi scambiate all'interno del territorio italiano, cioè con controparti nazionali, l'operazione si considera effettuata all'atto del pagamento del corrispettivo; è irrilevante sia la data di conclusione del contratto, sia la data dell'ultimazione della prestazione.
Le cessioni di beni invece si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Però, viene previsto che le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, tranne alcune eccezioni (n. 1 e n. 2 dell'art. 2, D.P.R. n. 633/1972), si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.
Ovviamente, se prima della consegna viene emessa la fattura o viene pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.
Niente sanzioni per i ritardatari
L’Agenzia delle Entrate, con un comunicato stampa diffuso il 30 settembre, ha precisato che in ogni caso, gli eventuali errori nelle fatture e negli scontrini potranno essere corretti senza sanzioni.
Nel dettaglio, è stato affermato che, gli operatori economici dovranno applicare dal 1° ottobre la nuova aliquota IVA al 22% e qualora nella fase di prima applicazione ragioni di ordine tecnico impediscano di adeguare in modo rapido i software per la fatturazione e i misuratori fiscali, gli operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento.
In particolare, sarà possibile effettuare il versamento dell'IVA a debito, con l'aggiunta degli interessi eventualmente dovuti, senza applicazione delle sanzioni entro i seguenti termini:
- per i contribuenti con liquidazione IVA mensile:
- entro il 27 dicembre (versamento dell'acconto IVA) in relazione al periodo di fatturazione di ottobre e novembre
- entro il 16 marzo 2014 per il mese di dicembre;
- per i contribuenti con liquidazione IVA trimestrale, entro il 16 marzo 2014 con riferimento al 4° trimestre 2013.