AUTOTRASPORTO - NORMATIVA, CODICE DELLA STRADA
Confartigianato Imprese Vicenza rende noto che il Ministero dell’Interno ha emanato la circolare del 25 giugno 2025, che fa seguito alla circolare del 20 dicembre 2024, con la quale aveva fornito le prime indicazioni operative per l’applicazione delle nuove misure del Codice della Strada emanate con la Legge n. 177/2024.
La circolare in esame chiarisce due aspetti principali, la maggiorazione degli importi delle sanzioni quando ci sono tariffe non corrisposte sia nella ZTL sia per la sosta a pagamento e le modalità di applicazione della sanzione accessoria della sospensione breve della patente di guida.
Per quanto concerne la maggiorazione dell’importo delle sanzioni con le tariffe non corrisposte per la ZTL e per la sosta a pagamento, queste devono essere recuperate con un meccanismo per il quale tali importi vanno a maggiorare la sanzione prevista per la singola violazione, ovvero che le tariffe non corrisposte diventano parte integrante dell’importo della sanzione, anche se nel verbale di contestazione devono essere riportati in modo disgiunto al fine di evitare una maggiorazione della sanzione in modo arbitrario.
Per quanto riguarda la sanzione accessoria della sospensione breve della patente di guida si fa presente che tale sospensione viene applicata, in presenza di determinate violazioni ai conducenti titolari di patente con meno di 20 punti identificati al momento in cui è stata commessa la violazione.
Tale sanzione non è applicabile quando il conducente è identificato in un momento successivo alla commissione o ovvero all’accertamento della violazione.
Il Ministero dell’Interno ritiene comunque applicabile tale sospensione quando il conducente viene identificato al momento dell’accertamento anche se questo è avvenuto in epoca successiva alla commissione della violazione (violazione accertata in ufficio a seguito della ricostruzione di un incidente stradale, quando il conducente viene identificato durante i rilievi del sinistro); oppure, in violazione dell’art. 174 del CDS, qualora l’infrazione è commessa in epoca precedente al controllo e accertata attraverso l’esame dei dati della carta del conducente o del disco del tachigrafo o del dispositivo di controllo, sempreché atteso il conducente sia identificato al momento dell’accertamento della violazione e della contestazione.
La circolare inoltre precisa l’applicabilità della sanzione accessoria della sospensione breve anche in presenza di un conducente titolare di patente rilasciata all’estero.
Infine, specifica che, in caso di violazioni commesse nell’esercizio di attività professionale di trasporto di persone o merci per cui è richiesto il possesso della CQC, il punteggio da verificare per l’eventuale applicazione della sospensione “breve” della patente non è quello risultante da tali titoli professionali, ma quello risultante dalla patente posseduta.