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AUTOTRASPORTO, TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO

Sospensione breve della patente in caso di violazione da parte dell’autista

Confartigianato Imprese Vicenza informa che il Ministero dell’Interno in risposta ad un quesito ha chiarito che l’art. 218-ter del Codice della strada (c.d. sospensione breve della patente) si applica anche per le violazioni dell’art. 174 co. 6, del citato Codice (sforamento superiore al 20% dei tempi di guida e riposo dei conducenti professionali) commessa in epoca anche precedente al controllo ed accertata attraverso la carta conducente o il foglio di registrazione.

Questo perché il conducente è identificato al momento della commissione dell’illecito.
Rimane esclusa, invece, la possibilità di applicare la sospensione breve quando il trasgressore è identificato in un momento successivo sia alla commissione, sia all’accertamento, sia alla contestazione della violazione, come avviene nei casi di cui all’art. 180, comma 8, C.d.S. e di cui all’art. 126-bis C.d.S. Come previsto dall’art. 218-ter C.d.S. il punteggio da prendere in considerazione ai fini della durata della sospensione breve è quello risultante in archivio al momento dell’accertamento.

  • Data inserimento: 16.04.25