Bonifica amianto: possibilità di credito d’imposta per interventi effettuati nel 2016
Con la legge 28/12/2015, n. 221 (disposizioni in materia ambientale) sono state fornite alcune disposizioni in materia di interventi di bonifica di beni e delle aree contenenti amianto.
Ai titolari di reddito d’impresa che effettuano nell’anno 2016 interventi di bonifica dall’amianto su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è attribuito, nel limite di spesa complessivo di 5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese sostenute per i predetti interventi nel periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore di questa legge.
Il credito di imposta non spetta agli investimenti di importo unitario inferiore a 20.000 euro.
Il credito di imposta è ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazione dei redditi relative ai periodi di imposta successivi nei quali il credito è utilizzato. Esso non concorre alla formazione del reddito né alla base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR 22/12/1986, n. 917.
Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs 09/07/1977, n. 241 e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell’articolo 1 della legge 24/12/2007, n. 244.
La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli interventi di bonifica.
Il Ministero dell’ambiente deve emanare un decreto con le disposizioni per l’attuazione della presente legge, al fine di individuare tra l’altro le modalità e i termini per la concessione del credito di imposta a seguito di istanza delle imprese da presentare al Ministero stesso, le disposizioni idonee ad assicurare il rispetto del limite di spesa complessivo, nonché i casi di revoca e decadenza del beneficio e le modalità per il recupero di quanto indebitamente percepito.
Il Ministero dell’ambiente determina l’ammontare dell’agevolazione spettante a ciascun beneficiario e trasmette all’Agenzia delle entrate, l’elenco dei soggetti beneficiari e l’importo del credito spettante a ciascuno di essi, nonché le eventuali revoche, anche parziali.
In relazione al decreto del Ministero dell’ambiente si è a conoscenza che è in fase avanzata ed è probabile che nel periodo estivo venga pubblicato in gazzetta ufficiale. Nel sito del Ministero verrà invece messa a disposizione una procedura informatica che, attraverso una piattaforma online, gestirà la presentazione delle domande.
In allegato il testo dell’articolo 56 della legge 28/12/2015, n. 221, e le note collegate pubblicate nella gazzetta ufficiale del 18/01/2016.