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Cassazione: al datore di lavoro è fatto obbligo di apporre tutti i segnali stradali necessari alla regolazione del traffico interno al luogo di produzione

Le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori nell'esercizio della loro attività, ma sono dettate anche a tutela dei terzi che si trovino nell'ambiente di lavoro

L’amministratore unico di una srl fu dichiarato colpevole “per non avere posizionato la necessaria cartellonistica  che informasse di una situazione di pericolo, e in particolare, di una piattaforma esistente al cancello d’ingresso del piazzale aziendale utilizzato dai mezzi di trasporto”, anche per il fatto che “lo scontro avvenuto fra automezzo in entrata e la piattaforma sovrastante l’accesso abbia messo in evidenza l’omessa adozione delle necessarie cautele”.

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna emessa dal Tribunale di Asti, osservando che “in tema di prevenzione nei luoghi di lavoro, le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori nell'esercizio della loro attività, ma sono dettate anche a tutela dei terzi che si trovino nell'ambiente di lavoro, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell'impresa.  

Si tratta di principio che risponde all'esigenza di prevenzione in favore di tutti coloro che vengono in relazione con i luoghi di lavoro, tale dovendosi intendere anche il piazzale e il relativo accesso utilizzati per il transito e lo stazionamento dei mezzi che trasportano beni necessari per l'attività produttiva.

Ora, è evidente che l'accesso di un automezzo non può dirsi occasionale o imprevisto e che non appare né illogico né in contrasto con la volontà della legge la decisione del Tribunale che ha ritenuto omessa la doverosa segnalazione di una piattaforma che lo stesso ricorrente afferma essere di poche decine di centimetri più alta del massimo di trasporto consentito.

 Del resto, la lettura dell'art. 163 del decreto legislativo n. 81/2008, rende evidente che al datore di lavoro è fatto obbligo di apporre tutti i segnali stradali necessari alla regolazione del traffico interno al luogo di produzione e all'opificio, così confermandosi in modo inequivoco la finalità e il contenuto delle regole di prevenzione che non possono che avere come riferimento tutti coloro che vengono a trovarsi coinvolti nella mobilità interna”.

In allegato la sentenza della Corte di Cassazione  n. 956 del 13/01/2014