Cassazione: conferma della sanzione prevista in caso di omessa valutazione del rischio e mancata elaborazione del documento di valutazione del rischio
La valutazione dei rischi, costituisce un presupposto necessario e obbligatorio per lo svolgimento dell’attività aziendale. Non è giustificato il datore di lavoro che si è rivolto a consulenti che non l’hanno realizzato: risponde sempre lui
La sezione III della Corte di Cassazione, ha confermato la condanna data dal Tribunale di Vigevano, ad un datore di lavoro per la contravvenzione applicata, perché non aveva effettuato la valutazione dei rischi e non aveva elaborato il conseguente documento di valutazione dei rischi, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente. Inoltre nel testo della sentenza viene evidenziato che la valutazione dei rischi costituisce il presupposto per lo svolgimento dell’attività aziendale.
Il fatto che il datore di lavoro si sia rivolto ad una società terza di consulenza per l’effettuazione della valutazione dei rischi e la realizzazione del documento di valutazione dei rischi e che, questa, si è dimostrata inadeguata, dimostra solo l’inerzia del datore di lavoro rispetto a tale fatto.