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Cassazione: datore di lavoro colpevole se il dipendente ha un incidente dopo avere assunto sostanze alcoliche

Il fatto che un dipendente possa andare al lavoro dopo bevuto non può essere considerato un evento imprevedibile

Con la sentenza n. 38129 del 2013 per la Cassazione il fatto che un dipendente possa recarsi sul posto di lavoro dopo avere assunto sostanze alcoliche non è un evento così eccezionale da essere imprevedibile.

Un lavoratore stagionale alle dipendenze di una cooperativa sociale cade in una vasca e muore per insufficienza respiratoria acuta determinata dalla permanenza in ambiente privo di ossigeno e ricco di CO², anidride solforosa ed altri gas. Nel sangue della vittima fu trovato un tasso alcolemico compatibile con uno stato di ubriachezza patologica. Il datore i lavoro venne condannato per omicidio colposo (pena confermata dalla Corte di Cassazione con il rigetto del ricorso presentato) per  “la mancata predisposizione di barriere atte a prevenire la caduta del lavoratore nel corso della lavorazione e il mancato controllo in ordine alle condizioni con cui venivano svolte le singole operazioni”, nonché per “la mancata consegna di DPI quali scarpe antiscivolo, maschere e cinture di sicurezza”.

La Corte, nel confermare la condanna, ha considerato “prevedibile che il lavoratore possa trovarsi in via contingente in condizioni psico-fisiche tali da non renderlo idoneo a svolgere i compiti assegnatigli”, e ne ricava che una simile evenienza “come tale non elide il nesso causale tra la condotta antidoverosa del datore di lavoro e l’infortunio occorso”.

Sostiene inoltre la Corte che “dal panorama dottrinario e giurisprudenziale non è possibile trarre indicazioni univoche e persuasive in ordine alle risposte da offrire al quesito se la valutazione dei rischi debba contemplare anche quelli connessi alle abitudini sociali e/o individuali del lavoratore e, in caso affermativo, se ciò valga oltre che per l’alcoldipendenza anche per la sola assunzione di sostanze alcoliche”.  Nello specifico la Corte precisa “che non viene in gioco la violazione datoriale di una eventuale regola prevenzionistica che impone di eseguire controlli sul lavorator onde assicurare che questi non sia presente al lavoro dopo avere assunto alcolici”, quanto “piuttosto la prevedibilità ed il carattere non eccezionale dello stato di alterazione psico-fisica del lavoratore per effetto dell’assunzione di sostanze alcoliche”.

La Corte inoltre ha evidenziato  “la previsione dell’articolo 15 della legge n. 125/2001, che vieta la somministrazione e l’assunzione sul lavoro di bevande alcoliche e superalcoliche, sia pure nelle sole attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi”, individuate con apposito decreto. Infine ha  ricordato che l’articolo 41 del decreto legislativo n. 81/2008 prevede la sorveglianza  sanitaria per l’accertamento di condizione di alcoldipendenza (e di tossicodipendenza) con un apposito allegato che prende in esame  l’uso di alcolici sul lavoro.  

  • Data inserimento: 09.02.16