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Cassazione: il luogo di produzione dei rifiuti è rilevante ai fini della qualificazione di deposito temporaneo

La sentenza si riferisce ai rifiuti di un cantiere edile, trasportati presso altro luogo (distante qualche centinaia di metri) che si configura come un deposito incontrollato

La Cassazione con la sentenza del 31/03/2017, n. 16441, si è pronunciata in ordine ad un ricorso contro una sentenza di condanna in relazione al reato di cui all'art. 256, c. 1, lett. a), e 2, d.lgs. n. 152/06 (per avere concorso nella realizzazione di un deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi, costituiti da circa dieci metri cubi di materiale proveniente da demolizione). L'imputato sosteneva che i rifiuti erano stati trasportati in un terreno distante poche centinaia di metri dal luogo della loro produzione, con la conseguente ravvisabilità di un deposito temporaneo, funzionalmente collegato al luogo di produzione dei rifiuti, in quanto tale trasporto era stato eseguito con un piccolo mezzo allo scopo di consentire, in un secondo momento, il trasporto dei rifiuti altrove con un mezzo di trasporto di maggiori dimensioni.

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, chiarendo che per deposito controllato o temporaneo si intende ogni raggruppamento di rifiuti, effettuato prima della raccolta, nel luogo in cui sono stati prodotti, nel rispetto delle condizioni dettate dall'art. 183, comma 1, lett. bb), d.lgs. n. 152 del 2006 e ne consegue che, in difetto anche di uno dei requisiti normativi, il deposito non può ritenersi temporaneo, ma deve essere qualificato, a seconda dei casi, come "deposito preliminare" (se il collocamento di rifiuti è prodromico ad un'operazione di smaltimento), come "messa in riserva" (se il materiale è in attesa di un'operazione di recupero), come "abbandono" (quando i rifiuti non sono destinati ad operazioni di smaltimento o recupero) o come "discarica abusiva" (nell'ipotesi di abbandono reiterato nel tempo e rilevante in termini spaziali e quantitativi).
Per “luogo di produzione rilevante ai fini della nozione di deposito temporaneo si deve intendere quello in cui i rifiuti sono prodotti, ovvero che si trovi nella disponibilità dell'impresa produttrice e nel quale gli stessi sono depositati, purché funzionalmente collegato al luogo di produzione e dotato dei necessari presidi di sicurezza.

Nel caso in specie, la Corte di Cassazione ha invece ravvisato la realizzazione di un deposito incontrollato, in conseguenza del trasporto di materiale proveniente da lavori di un cantiere edile prelevati dal medesimo e del deposito di tale materiale in altro terreno, distante alcune centinaia di metri dal luogo di produzione dei rifiuti.

In allegato la sentenza della Corte di Cassazione 31/03/2017, n. 16441.

  • Data inserimento: 14.05.17