Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se vuoi saperne di più consulta la cookie policy Per saperne di piu'

Approvo

Cassazione: infortunio a seguito di condotta del lavoratore abnorme e imprevedibile. Non responsabilità del datore di lavoro

Esperienza e regole elementari, impongono al conducente di qualsiasi veicolo di azionare il freno di stazionamento se si ferma e scende dal mezzo, specie se in pendenza, e di accertarsi che la leva del freno sia stata correttamente azionato

Un lavoratore assunto da circa un anno con mansioni di saldatore e saltuariamente adibito alla manovra di un carrello elevatore di considerevoli dimensioni, nel movimentare alcuni pannelli di calcestruzzo , dopo avere arrestato il mezzo su un falso piano, era sceso dal muletto per aiutare un collega ad imbragare uno dei pannelli. Nel corso di questa operazione il carrello si è messo in movimento investendolo e schiacciandolo con una ruota contro le travi di calcestruzzo. Nella verifica fatta immediatamente dopo il fatto, era emerso che il freno di stazionamento del carrello era perfettamente funzionante e che il lavoratore vittima dell’infortunio era stato addestrato all’utilizzo del mezzo per circa due mesi.

In primo grado i due titolari erano stati assolti visto che un teste oculare aveva affermato che il muletto era stato lasciato con il motore acceso e con il freno di stazionamento non attivato. Praticamente non è stato dato credito all’operaio che aveva invece affermato che, prima di scendere ad aiutare il collega, aveva spento il motore e tirato il freno di stazionamento.

Successivamente la Corte d’Appello aveva invece condannato i due titolari, ritenendo che l’infortunio fosse ascrivibile non alla condotta anomala del lavoratore, ma ad una mancanza di adeguatezza di informazione e formazione professionale. Secondo i Giudici, sarebbe stata necessaria una formazione più incisiva, l’indicazione di procedure di lavoro rigorose (es. la verifica del corretto funzionamento del freno a mano prima di scendere dal mezzo e l’apposizione di zeppe alle ruote nel casi arresto in terreno non pianeggiante) e la prescrizione di divieti precisi e tassativi (es. divieto di scendere dal mezzo che si sta conducendo e quello di porsi davanti allo stesso). Per i Giudici vi vera era poi la prova dell’effettivo svolgimento di un’adeguata informazione e istruzione del lavoratore infortunato, il DVR era generico sul punto, il libretto di istruzioni del muletto non era stato messo a disposizione del lavoratore.

Con il ricorso in Cassazione gli imputati avevano dedotto che il lavoratore aveva tenuto un comportamento abnorme, che il carrello era conferme alle norme CEE e perfettamente funzionante e che l’infortunato era a conoscenza delle modalità di utilizzo dello stesso, anche per quanto riguarda le regole per lo stazionamento del mezzo (spegnere il motore e attivare il freno di stazionamento). Nulla avrebbe potuto evitare l’evento, in quanto il lavoratore aveva omesso di spegnere il motore e di tirare il freno a mano.

La Cassazione ha accolto i ricorsi, annullando la sentenza della condanna, non tanto perché  l’operatore era sceso dalla macchina o perché si era posto davanti alla stessa, quanto perché, prima di scendere dal mezzo, non aveva provveduto ad azionare il freno di stazionamento, ovvero lo aveva azionato in maniera non corretta (senza tirarlo fino in fondo). L’eventuale inadeguatezza di formazione professionale non aveva affatto inciso sul verificarsi dell’evento, in quanto si era trattato, più semplicemente, della violazione di una elementare regola di prudenza che prescindeva da eventuali istruzioni ricevute.

La condotta del lavoratore, estemporanea e sconsiderata, è stata ritenuta dia Giudici della Cassazione idonea a interrompere il nesso causale con l’evento infortunistico. Non poteva essere possibile evitare che il lavoratore, peraltro da anni addetto anche alla conduzione di carrelli elevatori (in altra impresa), omettesse di inserire, ovvero inserire in maniera errata, il freno a mano, dopo avere arrestato il mezzo in zona in pendenza.

Secondo la cassazione “appartiene alla più elementare e comune esperienza di chiunque si trovi a condurre veicoli del genere più diverso (dalla Panda al TIR), la necessità, nel fermare qualunque veicolo, di azionare il freno a mano, specie se la sosta avviene in luogo non piano”.

La cassazione non considera neppure censurabile la condotta degli imputati relativamente all’omessa vigilanza del lavoratore, evidenziando che non “si comprende in cosa, allora, avrebbe dovuto essere più incisiva la formazione professionale a fronte della condotta gravemente imprudente del lavoratore che, prima di scendere dal muletto e porvisi davanti, avrebbe dovuto eseguire una manovra assolutamente ovvia e nota a chiunque si ponga alla guida di un veicolo, la cui esecuzione non avrebbe dovuto richiedere altro che maggiore attenzione da parte dell’operatore”.

In allegato la sentenza.

Sentenza della Corte di Cassazione penale, sezione IV, 11/06/2014, n. 24595

  • Data inserimento: 08.02.16