Cassazione: non è responsabile l’RSPP per l’infortunio di un lavoratore se il datore di lavoro non attua le indicazioni evidenziate nel DVR
Il caso fa riferimento ad un infortunio sul lavoro avvenuto in un’azienda della provincia di Bolzano che ha causato la perdita di un dito ad un lavoratore addetto a lavorare ad una pressa, con incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo di giorni 90.
Nel giudizio di primo grado il Tribunale aveva condannato sia il Consigliere Delegato e sia il RSPP.
il Consigliere Delegato in qualità di datore di lavoro, rappresentando il vertice del sistema di sicurezza sul lavoro, aveva omesso di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature di lavoro conformi alle specifiche disposizioni riportate nel documento di valutazione dei rischi e quindi idonee ai fini della salute e della sicurezza, in quanto la pressa dove è avvenuto l’incidente era priva di dispositivi che impedissero alle mani dei lavoratori di venire a contatto con i movimenti del punzone.
Già il Giudice del merito, aveva ritenuto che il DVR predisposto dall'imputato (RSPP) conteneva sufficiente indicazione ed individuazione del rischio presente nel reparto laddove veniva indicato un rischio per la pericolosità intrinseca delle presse aggravato dalla inidoneità dei dispositivi di protezione non conformi alla legge, tenendo in considerazione anche alcune testimonianze rese.
La Corte d’Appello su ricorso dei suddetti confermava con sentenza del 10/05/2016 la condanna per il Consigliere Delegato, mentre accoglieva il ricorso del RSPP prosciogliendolo dall’accusa.
Contro la Sentenza d’Appello ricorrevano in Cassazione il consigliere delegato e il P.M., il primo contro la sua sentenza di colpevolezza, il secondo contro il proscioglimento del RSPP.
Il consigliere delegato è ricorso in Cassazione perché a suo avviso è stato erroneamente individuato quale vertice del sistema di sicurezza sul lavoro della società in quanto nel DVR aziendale la figura dell’AD o CEO (Chief Executive Officer) non è nemmeno presa in considerazione ed anzi il documento manca dell’individuazione dei ruoli dell’organizzazione aziendale che debbono provvedere all’adozione delle misure di sicurezza.
Nel DVR infatti si elencano tutti i soggetti coinvolti nel “sistema sicurezza” così come prevede il Decreto legislativo n. 81/08, tra i quali figurano il datore di lavoro, il RSPP, il rappresentante delegato dal datore di lavoro, il referente interno per la sicurezza, ma non figura affatto l’Amministratore Delegato.
La Cassazione ha ritenuto però inammissibile il ricorso del consigliere delegato poiché presentato oltre il termine, pertanto la sua condanna quale vertice aziendale del sistema di sicurezza sul lavoro è stata confermata (quindi non è stata trattata la posizione dell’amministratore delegato).
Invece la Cassazione ha confermato la sentenza di proscioglimento del RSPP, ritenendo infondato il ricorso del P.M., reputando corretta la posizione della Corte d’Appello che, in fase di giudizio, ha ritenuto che il DVR predisposto dal RSPP contenesse sufficiente indicazione ed individuazione del rischio presente nel reparto laddove veniva indicato un rischio per la pericolosità intrinseca delle presse aggravato dalla inidoneità dei dispositivi di protezione.
La responsabilità del RSPP era quindi limitata in quanto aveva correttamente e giustamente indicato la pericolosità dei macchinari presenti in azienda, con i quali il lavoratore si è infortunato, anche se in maniera generica e non specifica per ogni macchinario. RSPP che aveva inoltre sollecitato il datore di lavoro a porre in essere le misure necessarie alla eliminazione o atte a ridurre al minimo le possibilità di incidenti.
Nella sostanza la Corte di Cassazione con la sentenza 01/06/2017, n. 27516, ha precisato che è stato correttamente sanzionato il datore di lavoro, colpevole di non aver raccolto la sollecitazione ad intervenire per eliminare la situazione di rischio contenuta nel DVR ritenendo, nel contempo, insussistente la responsabilità del reato di lesioni colpose aggravate, per l’incidente occorso all’operaio, a carico del RSPP in quanto lo stesso aveva segnalato con il documento valutazione rischi in modo puntuale la pericolosità della macchina e l’inidoneità dei dispositivi di protezione non conformi alla legge.
In allegato la sentenza della Corte di Cassazione 01/06/2017, n. 27516.