CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI
In molti si chiedono se, in qualità di locatori, al momento della proroga di un contratto di locazione per il quale si paga la cedolare secca è dovuta l‘imposta di registro.
La risposta è negativa; al pari della prima registrazione e della risoluzione, per la proroga di un contratto di locazione per il quale è stata esercitata l’opzione per il regime fiscale della cedolare secca non è richiesto il pagamento dell’imposta di registro.
Come previsto dall’articolo 3 del Dlgs n. 23/2011, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, a un’imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione.
La cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione, ma non sulle cessioni del contratto.
In assenza dell’esercizio dell’opzione per la cedolare secca, invece, l’imposta per la proroga è dovuta e può essere corrisposta per la singola annualità o per l’intero periodo di durata della proroga, entro 30 giorni dalla scadenza del contratto (o di una precedente proroga):
- utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia (software RLI o RLI-web) tramite richiesta di addebito su conto corrente
- con il modello F24 Elementi identificativi.