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Contribuenti minimi – Recupero nel modello Unico 2013 delle ritenute del 4% operate dalle banche (Ris. Agenzia delle Entrate n. 47/E del 5 luglio 2013)

L’Agenzia delle Entrate consente il recupero in Unico delle ritenute del 4% operate dalle banche sui bonifici emessi a favore dei soggetti minimi.

Nel modello Unico PF 2013 nel quadro LM non è più presente il rigo che accoglieva le ritenute d’acconto. I contribuenti minimi infatti sono esclusi per disposizione di legge dall’applicazione delle ritenute d’acconto.  Il provvedimento del Direttore dell’agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2011 che detta le modalità di applicazione del nuovo regime dei minimi dispone che “ i ricavi ed i compensi relativi al reddito oggetto del regime dei minimi non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta”. A tal fine i contribuenti minimi dovevano rilasciare, alla banca o all’Ufficio postale presso il quale erano correntisti, una apposita dichiarazione da cui risultasse che il reddito a cui si riferivano le somme percepite era soggetto all’imposta sostitutiva del 5%.

In assenza di chiarimenti quindi le eventuali ritenute erroneamente operate dagli istituti bancari nei confronti dei contribuenti minimi dovevano essere richieste a rimborso.

In data 5 luglio 2013, l’Agenzia delle Entrate ha emanato la  risoluzione n. 47/E con la quale, in alternativa all’istanza di rimborso di cui all’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, consente ai contribuenti, aderenti al regime di vantaggio, di recuperare in Unico PF 2013 le ritenute del 4% operate dalle banche relative alle spese di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica.

A tal fine:

-         andrà indicato il codice "1" nel campo "Situazioni particolari", posto nel frontespizio della dichiarazione, in corrispondenza del riquadro "Firma della dichiarazione";

-         andranno riportate le ritenute nel quadro RS, al rigo RS33 “ Consorzi di imprese”, ordinariamente dedicato alle ritenute cedute da consorzi d'imprese;

-         le ritenute dovranno essere indicate nella colonna 2 del predetto rigo RS33, esclusivamente nel primo modulo del quadro RS, e non dovrà essere compilata la colonna 1, dedicata al codice fiscale del consorzio;

-         qualora debbano essere riportate anche ritenute cedute da consorzi, le stesse dovranno essere esposte nei successivi moduli, riportando, in tal caso, anche i codici fiscali dei consorzi cedenti;

-         le ritenute indicate nel rigo RS33 potranno, poi, essere normalmente scomputate nel quadro LM, al rigo LM13 “ Ritenute Consorzio”, ovvero nel quadro RN, al rigo RN32 “Ritenute Totali”, colonna 4 “.

  • Data inserimento: 09.07.13
  • Inserito in:: Redditi
  • Notizia n.: 1106